Cassazione Civile, Ordinanza n. 16044/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione immobiliare promossa originariamente da un istituto bancario e poi proseguita dalla cessionaria del credito nei confronti dei debitori esecutati, i beni pignorati venivano aggiudicati a una terza soggetto e veniva emesso il decreto di trasferimento. Dopo una parziale distribuzione del ricavato, l'aggiudicataria proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deducendo la nullità della vendita forzata per avere riscontrato danni nell'immobile acquistato. Il Tribunale accoglieva l'opposizione e dichiarava la nullità della vendita. La società procedente impugnava in cassazione con cinque motivi, ma la Corte ha esaminato prioritariamente l'ammissibilità del ricorso per verificare il rispetto del termine lungo di impugnazione. La ricorrente sosteneva, anche nelle memorie, ragioni per ritenere tempestivo il ricorso; tuttavia la Corte ha ritenuto che, trattandosi di giudizio iniziato nel 2011, trovasse applicazione l'art. 327 c.p.c. nel testo successivo alla L. n. 69/2009, con termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Ha inoltre precisato che, per le opposizioni esecutive, non opera la sospensione feriale dei termini, mentre opera la sospensione straordinaria Covid di cui all'art. 83 del d.l. n. 18/2020. Calcolato il termine, il ricorso notificato il 20 novembre 2020 è stato ritenuto tardivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione. Ha affermato che, in materia di opposizioni esecutive, la sospensione feriale non si applica e che la sospensione Covid differiva il termine fino al 23 ottobre 2020; la notifica del ricorso del 20 e 23 novembre 2020 risultava quindi tardiva. Conseguentemente ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
L'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio esperito dall'aggiudicataria per far valere la nullità della vendita forzata.
art. 327 c.p.c.
Nel giudizio iniziato nel 2011 si applica il termine lungo semestrale per impugnare previsto nel testo successivo alla modifica della L. n. 69/2009.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
La trattazione in camera di consiglio è stata disposta perché il ricorso appariva destinato all'inammissibilità.
art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Le memorie depositate dalle parti non hanno indotto la Corte a mutare l'orientamento sulla tardività del ricorso.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020 n. 18
La sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 è stata considerata ai fini del differimento del termine di impugnazione.
l. 24 aprile 2020 n. 27
Ha convertito con modificazioni il d.l. n. 18/2020, confermando la sospensione emergenziale dei termini.
d.l. 8 aprile 2020 n. 23
È stato richiamato quale ulteriore intervento normativo incidente sulla durata della sospensione emergenziale.
l. 5 giugno 2020 n. 40
Ha convertito con modificazioni il d.l. n. 23/2020, rilevando nel computo della sospensione Covid.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, nei limiti di debenza del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive il termine lungo per proporre ricorso per cassazione si calcola secondo l'art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis e, per i giudizi iniziati dopo la riforma del 2009, è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
- La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi in materia di esecuzione forzata, comprese le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- La sospensione emergenziale dei termini processuali disposta per l'emergenza Covid rileva nel computo del termine d'impugnazione e può differirne la scadenza.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine lungo, esso è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna la parte soccombente alle spese e dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
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