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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3045/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto incidente di esecuzione chiedendo: a) il riconoscimento della continuazione fra numerosi reati (bancarotta, vari falsi, sostituzione di persona, calunnia, simulazione di reato, truffa ed estorsione) giudicati con dieci sentenze commessi tra il 2002 e il 2011 (con alcune eccezioni territoriali); b) la revoca, ex art. 673 c.p.p., della condanna per il reato previsto dall'art. 485 c.p. per intervenuta abolitio criminis, con conseguente rideterminazione delle pene riportate nelle sentenze richiamate. In sede di esecuzione la Corte di appello di Reggio Calabria aveva riconosciuto la continuazione solo per le sentenze nn. 3) e 4), revocato la condanna per art. 485 c.p. e rideterminato la pena complessiva; il ricorrente impugnava per Cassazione, censurando il mancato riconoscimento della continuazione per altri gruppi di reati, errori nel calcolo della pena base (perché non considerata la riduzione d'appello) e vizi di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento della continuazione relativo ai reati giudicati con le sentenze nn. 5), 6), 9), 10) e 11) (come indicati nel provvedimento di cumulo del 30.10.2019), e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, per un nuovo giudizio su tali punti, affinché vengano colmate le carenze motivazionali e venga rivalutata la domanda secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza. Ha inoltre stabilito che, in sede di rinvio, dovrà essere considerata come pena base la misura effettivamente definitiva risultante dall'appello (un anno e quattro mesi e 150,00 euro di multa) e non quella indicata dal giudice d'appello di primo grado. Il resto del ricorso è stato rigettato: sono state confermate le decisioni del giudice dell'esecuzione in ordine al diniego della continuazione per altri reati e alle altre valutazioni, ritenute adeguatamente motivate.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Il riconoscimento della continuazione richiede la sussistenza di concreti indicatori (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione) e la predeterminazione almeno nelle linee essenziali dei reati successivi al momento del primo.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola la procedura per l'incidente di esecuzione; il giudice dell'esecuzione, pur libero nella valutazione, deve motivare specificamente se discosta dalle valutazioni già compiute in sede di cognizione e deve esaminare la possibilità di riconoscimento della continuazione anche per gruppi di reati in epoca contigua.

  • art. 485 cod. pen.

    Norma relativa al reato per cui è stata chiesta revoca per abolitio criminis: la Corte di appello di primo grado aveva già revocato la condanna per tale reato e la Corte di Cassazione non ha censurato quella valutazione.

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Prevede la revoca della condanna per intervenuta abolitio criminis nel procedimento di esecuzione; il ricorrente invocava tale rimedio per l'art. 485 c.p. e la sede di merito ha disposto la revoca in tal senso.

  • art. 132 cod. pen.

    Norma sui limiti del trattamento della pena (prima parte della individuazione della pena); richiamata in relazione alla determinazione dell'aumento di pena in caso di continuazione e alla necessità di corretta motivazione sulla quantificazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri per la determinazione della pena (circostanze e quantificazione); richiamata dalla difesa per contestare la motivazione sull'aumento di pena conseguente al riconoscimento della continuazione.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione è necessario verificare più indicatori concreti (omogeneità delle fattispecie e del bene giuridico protetto, contiguità spaziale e temporale, analogia delle modalità, cause comuni, sistematicità): la mera somiglianza o la stessa località non sono sufficienti se mancano prove di una programmazione unitaria.
  • Il decorso del tempo è elemento decisivo: l'ampio lasso temporale fra reati riduce la probabilità di un disegno criminoso unitario, salvo che permangano indici forti di continuità per gruppi compatti di reati commessi in epoca contigua.
  • Il giudice dell'esecuzione non può ignorare le valutazioni compiute nel giudizio di cognizione; se le diverge deve fornire motivazione puntuale sulle ragioni del dissenso e valutare la possibilità di riconoscimenti parziali (continuazione 'a gruppi').
  • In caso di conflitto tra pene indicate in sedi diverse, per il calcolo degli aumenti derivanti dalla continuazione deve essere presa a riferimento la pena effettivamente definitiva risultante dai giudizi (es. la pena ridotta in appello), non la misura indicata in primo grado se poi modificata.
  • Errori o carenze motivazionali sul punto della continuazione e sulla quantificazione della pena comportano la possibilità di annullamento parziale e rinvio per nuovo esame, con obbligo per la corte remittente di applicare i principi giurisprudenziali richiamati.

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