Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22810/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di merito senza riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Dal testo disponibile emerge che il ricorso si è concentrato sulla censura del diniego delle attenuanti generiche, mentre la Corte di cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale ampia, congrua, esaustiva e conforme ai principi di diritto. In particolare, il giudice di appello aveva valorizzato l'assenza di elementi positivi utili alla concessione della diminuente; la difesa, implicitamente, contestava tale valutazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche, affermando che il giudice può motivarlo anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo e che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non è sufficiente il solo stato di incensuratezza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza non è sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche; il giudice può negarle in assenza di elementi positivi valorizzabili.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    Richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha inciso sui presupposti per la concessione delle attenuanti generiche.

  • l. 24 luglio 2008, n. 125

    Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 92/2008.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 620 c.p.p.

    Citato nel corpo della formula di classificazione normativa della sentenza, senza che dal testo disponibile emerga un'applicazione specifica nel decisum.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, con motivazione non illogica, dell'assenza di elementi positivi meritevoli di valorizzazione.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza dell'imputato, da solo, non basta a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • In sede di legittimità, la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile solo se mancante, apparente o manifestamente illogica; una motivazione ampia e coerente è insindacabile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.