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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10834/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva giudicato per il delitto di cui all'art. 336 c.p. Dai passaggi riportati emerge che la condotta contestata consisteva nella minaccia rivolta a un agente di polizia penitenziaria per costringerlo a compiere un atto non consentito, accompagnata da un ritmico rumore sulle sbarre, ritenuti dal giudice di merito idonei a integrare il reato sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo. I motivi di ricorso, per come sintetizzati nell'ordinanza, riproponevano censure già esaminate e disattese in appello; inoltre, il ricorrente lamentava la mancata esclusione della recidiva, ma il motivo è stato ritenuto generico alla luce dei precedenti penali reiterati richiamati dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di doglianze già vagliate e respinte dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti. Ha inoltre ritenuto infondato o comunque generico il motivo relativo alla recidiva, evidenziando che la Corte d'appello aveva valorizzato i reiterati precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    La minaccia a un agente di polizia penitenziaria per costringerlo a compiere un atto non consentito, anche tramite una condotta idonea a turbare o rendere difficoltoso il compimento dell'atto d'ufficio o del servizio, integra il reato sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo; il dolo specifico è ravvisabile anche se la finalità è soltanto quella di turbare o ostacolare l'atto di ufficio o di servizio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, tra cui la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono consentiti motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già specificamente esaminate e motivate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'art. 336 c.p., è sufficiente che la minaccia o la condotta intimidatoria sia finalizzata a turbare, ostacolare o rendere difficoltoso il compimento dell'atto d'ufficio o del servizio, non essendo necessario che il risultato perseguito si realizzi integralmente.
  • Il dolo specifico del reato di cui all'art. 336 c.p. può sussistere anche quando la finalità dell'agente sia soltanto quella di rendere più difficoltoso o di disturbare l'esercizio della funzione pubblica.
  • La censura sulla recidiva deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza di merito, non essendo sufficiente una critica generica ove il giudice abbia valorizzato precedenti penali reiterati.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiRecidiva

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