Direttiva 2002/89
Direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene in modo esteso sulla direttiva 2000/29/CE per chiarire e rafforzare le regole fitosanitarie dell’Unione. Introduce una migliore integrazione tra controlli doganali e controlli fitosanitari, nuove definizioni operative, obblighi di registrazione e cooperazione tra autorità, nonché una tassa fitosanitaria armonizzata per i controlli all’importazione. Rivede inoltre il sistema delle deroghe, del riconoscimento dell’equivalenza delle misure di paesi terzi e delle misure di emergenza, con un ruolo più ampio della Commissione e del comitato competente. Gli Stati membri devono recepirla entro il 1º gennaio 2005, con applicazione dal medesimo giorno.
Modifica la direttiva 2000/29/CE rafforzando il regime fitosanitario UE per l’importazione, il controllo, la tracciabilità e la tassazione dei vegetali, dei prodotti vegetali e di altre merci a rischio di organismi nocivi.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri e, per il tramite della modifica della direttiva 2000/29/CE, disciplina l’introduzione nel territorio doganale della Comunità, il transito, i controlli ufficiali e i regimi di deroga relativi a vegetali, prodotti vegetali e altre voci suscettibili di veicolare organismi nocivi. Rilevano in particolare gli scambi con paesi terzi, i movimenti intra-UE in presenza di rischio fitosanitario, le zone protette, i casi di prova/scopi scientifici e i lavori di selezione varietale, nonché specifiche categorie di importatori e operatori soggetti a registrazione e controllo. Sono previste esclusioni o attenuazioni per piccoli quantitativi destinati a uso non industriale/commerciale, per transiti senza mutamento dello status doganale e per ipotesi specifiche di deroga, sempre in assenza di rischio di diffusione di organismi nocivi.
Modifica della direttiva 2000/29/CE in materia fitosanitaria
La direttiva interviene sulla disciplina fitosanitaria dell’Unione per rafforzare la prevenzione dell’introduzione e diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. Il legislatore evidenzia, nei considerando, la necessità di chiarire le procedure di introduzione, intensificare i controlli, coordinare dogane e autorità fitosanitarie, armonizzare i costi dei controlli e aggiornare il quadro tecnico alla luce dell’esperienza applicativa.
Obiettivi e logica complessiva della riforma
La riforma mira a rendere più efficace il regime fitosanitario comunitario attraverso:
- maggiore cooperazione tra Stati membri e Commissione;
- maggiore integrazione con le formalità doganali;
- regole più precise per certificazioni, controlli e deroga;
- riconoscimento dell’equivalenza delle misure adottate da paesi terzi;
- disciplina armonizzata della tassa fitosanitaria.
Autorità unica, cooperazione e coordinamento
L’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE è sostituito per imporre a ciascuno Stato membro l’istituzione o designazione di un’"autorità unica" di coordinamento e contatto per le materie fitosanitarie. Tale autorità deve assicurare una cooperazione stretta, rapida, immediata ed efficace con gli altri Stati membri e con la Commissione; è preferibile che coincida con l’autorità nazionale competente per la protezione delle piante ai sensi della CIPV.
È inoltre previsto che:
- il nome dell’autorità unica e ogni successiva modifica siano notificati agli altri Stati membri e alla Commissione;
- secondo la procedura dell’articolo 18, paragrafo 2, l’autorità unica possa delegare o attribuire ad altro servizio i compiti di coordinamento o contatto, quando si tratti di materie fitosanitarie distinte.
Definizioni e aggiornamento dell’ambito tecnico
L’articolo 2, paragrafo 1, viene modificato per aggiornare definizioni fondamentali. In particolare, la nozione di vegetali comprende le piante vive e alcune parti vive, comprese le sementi; vengono inoltre specificate ulteriori parti vegetali rilevanti, quali foglie, fogliame, polline vivo, gemme, talee e marze, oltre ad altre parti da specificarsi in via attuativa.
Sono inoltre introdotte o chiarite definizioni operative essenziali per il funzionamento del sistema di controllo:
- punto di entrata;
- organismo ufficiale del punto di entrata;
- organismo ufficiale di destinazione;
- ufficio doganale del punto di entrata e di destinazione;
- partita;
- spedizione;
- destinazione doganale;
- transito.
Queste definizioni servono a collegare in modo più preciso gli obblighi fitosanitari alle formalità doganali e alla tracciabilità logistica delle merci.
Controlli interni, passaporto delle piante e tracciabilità
L’articolo 10 è modificato per coordinare l’uso del passaporto delle piante con la disciplina delle sementi certificate. In particolare, per le sementi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, il passaporto non è necessario se, secondo le procedure di comitato, i documenti rilasciati ai sensi della normativa UE sulla commercializzazione delle sementi certificate provano il rispetto dei requisiti fitosanitari; in tal caso tali documenti valgono a tutti gli effetti come passaporto delle piante.
L’articolo 11 precisa poi che può essere utilizzato un passaporto delle piante.
Controlli ufficiali negli Stati membri
Il nuovo articolo 12 rafforza i controlli ufficiali interni. Gli Stati membri devono organizzare controlli:
- a caso;
- senza discriminazione in base all’origine;
- in luoghi di trasporto, aziende di produzione, immagazzinamento o vendita;
- presso gli acquirenti;
- in occasione di altri controlli documentali svolti per ragioni diverse da quelle fitosanitarie.
I controlli devono essere regolari presso le aziende iscritte in registri ufficiali ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera b), e possono esserlo presso le aziende registrate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6. Quando emergano indizi di inosservanza, i controlli devono essere puntuali.
I commercianti che acquistano vegetali, prodotti vegetali o altre voci e operano professionalmente nella produzione devono:
- conservare per almeno un anno i passaporti delle piante;
- registrarne gli estremi nei propri registri.
Gli ispettori devono poter accedere alle merci in tutte le fasi della filiera ed effettuare le verifiche necessarie, anche sui registri e sui passaporti. Se un controllo evidenzia un rischio di diffusione di organismi nocivi, devono essere adottate misure ufficiali. In caso di merci provenienti da un altro Stato membro, l’autorità unica dello Stato ricevente deve informare immediatamente l’autorità di provenienza e la Commissione delle risultanze e delle misure adottate o da adottare.
Importazioni da paesi terzi: struttura del nuovo regime
La riforma introduce un sistema articolato per l’ingresso nel territorio doganale dell’Unione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci da paesi terzi. Tali merci, salvo deroghe o accordi specifici, sono sottoposte dalla data di entrata sia alla vigilanza doganale sia alla sorveglianza degli organismi ufficiali responsabili.
L’introduzione nei regimi doganali elencati è ammessa solo dopo l’espletamento delle formalità previste, finalizzate ad accertare:
- l’assenza di organismi nocivi rilevanti;
- la conformità dei vegetali e prodotti vegetali interessati ai requisiti specifici degli allegati;
- la presenza dell’originale del certificato fitosanitario o del certificato fitosanitario di riesportazione, oppure di documenti o marchi alternativi autorizzati.
La direttiva ammette la certificazione elettronica, se rispettate le condizioni attuative, e in casi eccezionali anche copie certificate conformi.
Ispezioni documentali, di identità e fitosanitarie
L’articolo 13 bis precisa il contenuto delle formalità:
- controlli documentali, per verificare la presenza dei certificati o documenti richiesti;
- controlli di identità, per verificare che la merce corrisponda ai documenti;
- controlli fitosanitari, anche su campioni rappresentativi, compresi imballaggi e, se del caso, veicoli di trasporto.
I controlli di identità e fitosanitari possono essere ridotti in intensità in alcune ipotesi, ad esempio quando:
- controlli analoghi sono già stati svolti nel paese terzo speditore in base a intese tecniche;
- la merce figura in elenchi adottati secondo le disposizioni attuative;
- esistono accordi fitosanitari internazionali fondati sul trattamento reciproco;
- l’esperienza consolidata dimostra la conformità di materiali della stessa origine.
I certificati devono essere rilasciati:
- in almeno una lingua ufficiale della Comunità;
- in conformità alle norme del paese terzo di esportazione o riesportazione adottate ai sensi della CIPV;
- non oltre 14 giorni prima della partenza dal paese terzo.
I certificati devono inoltre corrispondere al modello della CIPV e al modello approvato dalla Commissione. Per alcuni prodotti soggetti a requisiti particolari dell’allegato IV, il certificato deve riportare nelle dichiarazioni supplementari il requisito alternativo rispettato.
Deroghe, piccoli quantitativi, ricerca e frontiera
L’articolo 13 ter disciplina diverse esclusioni o attenuazioni dell’obbligo di controllo. In particolare:
- il regime dell’articolo 13, paragrafo 1, non si applica al transito interno senza cambio di status doganale, se non vi è rischio di diffusione di organismi nocivi;
- per piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari o alimenti per animali destinati a uso non industriale né commerciale, o al consumo durante il trasporto, non è necessaria l’applicazione integrale del regime, purché non vi sia rischio fitosanitario;
- sono previste condizioni specifiche per prove, scopi scientifici e selezione varietale;
- uno Stato membro può, in singoli casi, disapplicare l’articolo 13, paragrafo 1, per merci coltivate, ottenute o utilizzate nella propria immediata zona di frontiera e introdotte per lavorazione in luoghi vicini di frontiera;
- sono possibili intese tecniche con paesi terzi per far eseguire talune attività di controllo nel paese speditore sotto l’autorità della Commissione.
Integrazione tra controlli fitosanitari e doganali
L’articolo 13 quater disciplina la cooperazione pratica tra organismi fitosanitari e dogane. Le formalità e le ispezioni devono essere espletate insieme alle formalità doganali necessarie per l’assoggettamento ai regimi doganali interessati. La disciplina si coordina con la convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere.
Sono introdotti:
- obbligo di iscrizione ufficiale degli importatori di determinate merci;
- obbligo di indicare nei documenti doganali la natura della spedizione, i codici TARIC, la dichiarazione che la spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria, i riferimenti dei documenti fitosanitari e il numero di registrazione dell’importatore;
- obbligo di notifica preventiva dell’arrivo della spedizione.
I controlli documentali possono essere svolti dall’organismo ufficiale del punto di entrata o, per accordo, dall’ufficio doganale del punto di entrata. I controlli di identità e fitosanitari sono svolti, in linea di principio, dall’organismo ufficiale del punto di entrata, ma possono essere effettuati in parte o del tutto dall’organismo di destinazione nei casi di transito e, con condizioni specifiche, anche nel luogo di destinazione. La Commissione può adottare disposizioni attuative su condizioni minime, garanzie per il trasporto, qualificazione dei luoghi di destinazione e cooperazione tra autorità.
Sono inoltre previsti:
- l’obbligo di vidimazione dei certificati presentati per i controlli documentali;
- la trasmissione degli elenchi dei punti di entrata e dei luoghi autorizzati;
- condizioni minime di infrastruttura, personale e attrezzature per gli organismi che effettuano i controlli;
- un sistema standardizzato di invio di informazioni per talune piante destinate all’impianto.
Misure in caso di non conformità
Se, al termine delle formalità, le condizioni non risultano rispettate, l’autorità deve adottare immediatamente una o più misure ufficiali, tra cui:
- rifiuto dell’entrata;
- trasporto verso una destinazione esterna alla Comunità sotto sorveglianza ufficiale;
- ritiro dei prodotti infetti o infestati;
- distruzione;
- quarantena;
- eccezionalmente, trattamento adeguato, se idoneo a ristabilire la conformità e a escludere il rischio di diffusione.
In caso di rifiuto, trasporto verso l’esterno o ritiro, i certificati e gli altri documenti devono essere annullati con un timbro triangolare rosso e l’indicazione visibile del relativo annullamento.
Le autorità devono inoltre informare il servizio di protezione delle piante del paese terzo di origine o speditore e la Commissione di tutti i casi di intercettazione di merci non conformi e dei motivi dell’intercettazione, al fine di consentire eventuali misure preventive future.
Tassa fitosanitaria
L’articolo 13 quinquies istituisce una tassa fitosanitaria destinata a coprire i costi dei controlli documentali, di identità e fitosanitari. La tassa riflette il costo di:
- retribuzione degli ispettori e oneri sociali;
- uffici, infrastrutture, strumenti e attrezzature;
- campionamento;
- prove di laboratorio;
- attività amministrative e, se del caso, formazione.
Gli Stati membri possono determinare la tassa con calcolo analitico dei costi oppure applicare la tassa standard dell’allegato VIII bis. Per gruppi di merci soggetti a controlli ridotti è prevista una tassa ridotta proporzionale applicata a tutte le spedizioni del gruppo. La tassa non può essere rimborsata direttamente o indirettamente e sostituisce tutte le altre tasse o diritti nazionali, regionali o locali per l’esecuzione e l’attestazione dei controlli.
Certificati standardizzati e allegato VIII bis
L’articolo 13 sexies dispone che i certificati fitosanitari e di riesportazione rilasciati dagli Stati membri conformemente alla CIPV devono seguire il modello standard dell’allegato VII. Inoltre, la direttiva modifica il titolo dell’allegato VII, parte B, chiarendo che si tratta del modello di certificato fitosanitario di riesportazione.
Viene anche inserito l’allegato VIII bis, che contiene la tassa standard di riferimento ai fini dell’articolo 13 quinquies, paragrafo 2.
Deroghe, equivalenza delle misure di paesi terzi e misure di emergenza
L’articolo 15 è profondamente riscritto. Le deroghe possono essere adottate, secondo la procedura dell’articolo 18, paragrafo 2, anche:
- per alcune disposizioni relative all’allegato III e all’allegato IV;
- per il caso del legname, quando siano fornite garanzie equivalenti mediante documentazione o etichettatura alternativa.
È inoltre disciplinato il riconoscimento dell’equivalenza delle misure fitosanitarie di paesi terzi. Il paese terzo deve dimostrare oggettivamente alla Comunità che le sue misure garantiscono un livello adeguato di protezione fitosanitaria; la Commissione può avviare consultazioni per accordi bilaterali o multilaterali.
L’articolo 16 viene rafforzato: le notifiche delle misure nazionali devono essere effettuate per iscritto; la Commissione può adottare misure provvisorie di protezione basate su un’analisi preliminare del rischio fitosanitario quando non sia stata informata delle misure adottate o ritenga tali misure inadeguate. Tali misure devono poi essere sottoposte al comitato competente per conferma, modifica o revoca.
Comitologia, abrogazioni e compiti degli esperti
L’articolo 18 è sostituito per agganciare la procedura alla decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione. L’articolo 17 è soppresso e gli eventuali rinvii alla procedura degli articoli 17 o 18 sono ricondotti all’articolo 18, paragrafo 2.
L’articolo 21 amplia i compiti affidabili agli esperti della Commissione, inclusi controllo dei controlli nazionali, ispezioni, indagini sulle deroghe e sulle emergenze e assistenza alla Commissione. Viene precisato che alcune spese relative alle richieste formulate in occasione della partecipazione degli esperti alle ispezioni di importazione non sono coperte dal rimborso, in quanto già assorbite dalle tasse fitosanitarie.
Recepimento, entrata in vigore e applicazione
La direttiva stabilisce un termine di trasposizione preciso:
- gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 1º gennaio 2005;
- tali disposizioni si applicano dal 1º gennaio 2005.
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di recepimento.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica della direttiva 2000/29/CE
L’articolo 1 modifica in modo organico la direttiva 2000/29/CE, incidendo su definizioni, controlli, procedure di importazione, cooperazione tra autorità fitosanitarie e doganali, deroga, equivalenza delle misure di paesi terzi, emergenze fitosanitarie, tasse per i controlli e allegati tecnici.
Autorità unica, cooperazione e coordinamento
L’articolo 1, punto 1, rafforza l’articolo 1 della direttiva 2000/29/CE imponendo agli Stati membri una stretta cooperazione rapida ed efficace con gli altri Stati membri e la Commissione. Ciascuno Stato membro deve istituire o designare un’autorità unica di coordinamento e contatto, preferibilmente l’autorità nazionale competente per la protezione delle piante CIPV, con possibilità di delega di compiti ad altro servizio secondo la procedura dell’articolo 18, paragrafo 2.
Nuove definizioni e aggiornamento dell’ambito materiale
L’articolo 1, punto 2, aggiorna le definizioni di vegetali, organismi nocivi e introduce nozioni operative essenziali per il controllo alle frontiere: punto di entrata, organismi ufficiali del punto di entrata e di destinazione, uffici doganali, partita, spedizione, destinazione doganale e transito. Vengono anche ampliate le parti di vegetali considerate, includendo foglie, fogliame, polline vivo, gemme, talee, marze e altre parti da specificarsi in via comitologica.
Regime fitosanitario, eccezioni e uso scientifico
L’articolo 1, punto 3, riformula l’articolo 3 della direttiva 2000/29/CE precisando che alcune contaminazioni leggere o tolleranze possono essere ammesse a condizioni determinate secondo la procedura dell’articolo 18, paragrafo 2, sulla base di un’analisi pertinente del rischio fitosanitario. Sono inoltre previste modalità per organismi sospetti o non elencati, e si conferma la possibilità di esenzioni per prove, scopi scientifici e selezione varietale.
Soppressione di disposizioni obsolete e passaporto delle piante
Sono soppressi gli articoli 7, 8 e 9 della direttiva 2000/29/CE, ritenuti obsoleti. L’articolo 10 è modificato per chiarire l’uso del passaporto delle piante, incluso per talune sementi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, quando i documenti di commercializzazione certificano il rispetto dei requisiti; l’articolo 11 consente espressamente l’uso del passaporto delle piante.
Controlli ufficiali interni e obblighi dei commercianti
Il nuovo articolo 12 impone controlli ufficiali casuali, non discriminatori e regolari in specifici casi, presso luoghi di trasporto, aziende di produzione, magazzino, vendita e presso gli acquirenti. I commercianti devono conservare per almeno un anno i passaporti delle piante e annotarne gli estremi nei registri. In caso di rischio di diffusione, devono essere adottate misure ufficiali; se i prodotti provengono da un altro Stato membro, l’autorità unica deve informare immediatamente l’autorità di provenienza e la Commissione.
Importazioni da paesi terzi: controlli doganali e fitosanitari
I nuovi articoli 13, 13 bis, 13 ter e 13 quater costruiscono un sistema integrato tra formalità doganali e controlli fitosanitari per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati negli allegati rilevanti. Le merci possono essere assoggettate ai regimi doganali solo dopo ispezioni documentali, di identità e fitosanitarie, salvo deroghe e accordi specifici; sono previsti obblighi di notifica preventiva, registrazione degli importatori, cooperazione tra uffici e possibilità di effettuare taluni controlli nel paese terzo in base a intese tecniche.
Certificati fitosanitari, certificazione elettronica e campionamento
L’articolo 13 bis disciplina il contenuto e la validità dei certificati fitosanitari e di riesportazione, che devono essere rilasciati in una lingua ufficiale della Comunità e non oltre 14 giorni prima della partenza dal paese terzo. È ammessa la certificazione elettronica alle condizioni attuative e, in casi eccezionali, copie certificate conformi. La Commissione può definire modelli, modalità di campionamento, elenchi di prodotti a controlli ridotti e condizioni per la riduzione dei controlli.
Deroghe, piccoli quantitativi e transito
L’articolo 13 ter disciplina esenzioni per transiti interni senza mutamento di status doganale, per piccoli quantitativi destinati a uso non industriale o commerciale o al consumo durante il trasporto, per prove/scopi scientifici e selezione varietale, nonché una deroga per zone di frontiera. Consente anche intese tecniche per eseguire controlli nel paese terzo speditore sotto autorità della Commissione.
Punti di entrata, cooperazione doganale e infrastrutture
L’articolo 13 quater stabilisce che formalità fitosanitarie e doganali si svolgono congiuntamente e definisce gli obblighi di iscrizione ufficiale degli importatori, le informazioni da riportare nei documenti di sdoganamento, la notifica preventiva degli arrivi, i luoghi abilitati per i controlli e le condizioni minime di infrastruttura, personale ed attrezzature. È prevista anche una partecipazione finanziaria della Comunità fino al 50 % delle spese direttamente connesse al miglioramento delle infrastrutture di ispezione.
Tassa fitosanitaria armonizzata
Il nuovo articolo 13 quinquies introduce una tassa fitosanitaria per coprire i costi dei controlli documentali, di identità e fitosanitari. La tassa deve riflettere costi di personale, strutture, campionamento, laboratorio e attività amministrative; gli Stati possono usare un calcolo analitico dei costi oppure la tassa standard dell’allegato VIII bis. È vietato il rimborso diretto o indiretto, salvo che la tassa standard non sia considerata rimborso, e la tassa sostituisce gli altri prelievi nazionali per tali controlli.
Modello uniforme dei certificati e allegato VIII bis
L’articolo 13 sexies stabilisce che i certificati fitosanitari e di riesportazione rilasciati dagli Stati membri secondo la CIPV devono conformarsi al modello standard dell’allegato VII. L’articolo 1, punto 19, inserisce inoltre l’allegato VIII bis con la tassa standard di riferimento, secondo livelli fissati in tabella nell’atto.
Deroghe, equivalenza e misure di emergenza
L’articolo 15 è riscritto per disciplinare deroghe adottabili secondo la procedura dell’articolo 18, paragrafo 2, anche per documentazione o etichettatura alternativa nel caso del legname. Le misure fitosanitarie di paesi terzi possono essere riconosciute equivalenti se garantiscono un livello adeguato di protezione ed è prevista la possibilità di accordi bilaterali o multilaterali. L’articolo 16 rafforza la notifica per iscritto delle misure nazionali e consente alla Commissione di adottare misure provvisorie di protezione basate su un’analisi preliminare del rischio fitosanitario.
Comitologia e abrogazioni
L’articolo 18 è sostituito per riferire alla decisione 1999/468/CE con periodo di tre mesi per la procedura di comitato; sono soppressi gli articoli 17 e 19 e aggiornati i rinvii procedurali. L’articolo 21 amplia i compiti degli esperti della Commissione e precisa che alcune spese non sono coperte dal rimborso comunitario. Sono inoltre modificati gli articoli 24-26 e l’allegato VII.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 1º gennaio 2005 e applicarle dal 1º gennaio 2005. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e vincola gli Stati membri destinatari quanto al risultato da raggiungere.
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