Direttiva 2002/90
Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva mira ad armonizzare a livello minimo la definizione del reato di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, così da rafforzare la lotta all'immigrazione clandestina e alle reti di sfruttamento. Impone agli Stati membri di prevedere sanzioni per chi aiuta intenzionalmente l'ingresso o il transito illegali, nonché il soggiorno illegale a scopo di lucro, e di estendere tali sanzioni a istigazione, concorso e tentativo. È lasciato agli Stati un margine di discrezionalità solo per l'eventuale esenzione dei casi di assistenza umanitaria e per la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione.
Definizione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali di cittadini di Paesi terzi e obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea e riguarda i comportamenti di chiunque aiuti intenzionalmente una persona che non sia cittadino di uno Stato membro a entrare o transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della normativa nazionale sull'ingresso o sul transito degli stranieri, nonché di chiunque aiuti intenzionalmente, a scopo di lucro, tale persona a soggiornare nel territorio di uno Stato membro in violazione della normativa nazionale sul soggiorno degli stranieri. Gli Stati membri possono escludere dalle sanzioni i casi di assistenza umanitaria relativi all'ingresso o al transito illegali. La direttiva non si applica alla Danimarca, che non partecipa all'adozione e non è vincolata, salvo eventuale decisione di recepimento; per Islanda e Norvegia è qualificata come sviluppo dell'acquis di Schengen. Regno Unito e Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione secondo le pertinenti disposizioni del trattato.
Direttiva 2002/90/CE sul favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali
La direttiva si inserisce nell'obiettivo dell'Unione di realizzare progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di rafforzare il contrasto all'immigrazione clandestina. Essa mira a definire in modo uniforme, almeno a livello di principio, il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, così da rendere più efficace anche l'applicazione della decisione quadro 2002/946/GAI, che completa il quadro penale in materia.
Finalità e contesto normativo
Nei considerando, il Consiglio evidenzia che la direttiva è volta non solo a reprimere l'attraversamento illegale della frontiera, ma anche le condotte funzionali ad alimentare reti di sfruttamento di esseri umani. La direttiva è inoltre presentata come strumento complementare rispetto ad altri atti dell'Unione contro l'immigrazione clandestina, il lavoro illegale, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.
Ambito di applicazione materiale
La disciplina si concentra su due condotte principali:
- l'aiuto intenzionale prestato a una persona non cittadina di uno Stato membro per entrare o transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della normativa nazionale sull'ingresso o sul transito;
- l'aiuto intenzionale, a scopo di lucro, prestato alla medesima categoria di persone per soggiornare nel territorio di uno Stato membro in violazione della normativa nazionale sul soggiorno.
La direttiva non descrive una fattispecie penale completa in tutti i suoi elementi, ma impone agli Stati membri di colmare tale quadro tramite le proprie norme interne. Resta espressamente possibile per gli Stati decidere di non sanzionare i casi di assistenza umanitaria riferiti all'ingresso o al transito illegali, con una scelta rimessa alla legislazione e alla prassi nazionali.
Soggetti destinatari e profili territoriali
Il destinatario dell'obbligo di recepimento è lo Stato membro. La direttiva riguarda il diritto interno degli Stati membri, ferma la posizione particolare:
- della Danimarca, che non partecipa all'adozione ed è non vincolata, salvo eventuale decisione di recepimento ai sensi del protocollo allegato ai trattati;
- dell'Islanda e della Norvegia, per le quali l'atto costituisce sviluppo dell'acquis di Schengen;
- del Regno Unito e dell'Irlanda, che partecipano all'adozione e all'applicazione secondo le pertinenti disposizioni del trattato.
Obblighi sostanziali per gli Stati membri
Gli Stati membri devono:
- prevedere sanzioni appropriate per il favoreggiamento dell'ingresso e del transito illegali;
- prevedere sanzioni appropriate per il favoreggiamento del soggiorno illegale a scopo di lucro;
- rendere punibili anche l'istigazione, il concorso e il tentativo relativi a tali illeciti;
- assicurare che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.
La direttiva lascia agli ordinamenti nazionali la scelta della forma concreta delle sanzioni e del relativo apparato repressivo, purché il risultato imposto sia raggiunto. Non sono previsti importi, soglie o pene tipizzate nel testo della direttiva.
Recepimento, notifiche e tecnica normativa
L'articolo 4 fissa il termine di trasposizione al 5 dicembre 2004. Entro tale data gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informarne immediatamente la Commissione.
È inoltre richiesto che le disposizioni nazionali di attuazione:
- rechino un riferimento alla direttiva, oppure siano corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale;
- siano comunicate alla Commissione insieme a una tabella di corrispondenza tra la direttiva e le disposizioni interne adottate.
Coordinamento con il diritto Schengen
L'articolo 5 abroga, a decorrere dal 5 dicembre 2004, l'articolo 27, paragrafo 1, della convenzione di Schengen del 1990. Se uno Stato membro attua la direttiva prima di tale data, la disposizione Schengen cessa di applicarsi a tale Stato dalla data della sua attuazione.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Da quel momento vincola gli Stati membri quanto al risultato da conseguire, restando a questi ultimi la scelta delle modalità nazionali di recepimento entro il termine fissato.
Disposizioni principali
Definizione dei comportamenti illeciti
L'articolo 1 obbliga gli Stati membri ad adottare sanzioni appropriate contro chiunque intenzionalmente aiuti una persona non cittadina di uno Stato membro a entrare o transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione nazionale sull'ingresso o sul transito degli stranieri (par. 1, lett. a). La stessa disposizione impone sanzioni contro chiunque aiuti intenzionalmente, a scopo di lucro, una persona non cittadina di uno Stato membro a soggiornare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione nazionale sul soggiorno degli stranieri (par. 1, lett. b).
Esenzione per assistenza umanitaria
L'articolo 1, paragrafo 2, consente agli Stati membri di decidere di non adottare sanzioni per i comportamenti di cui al paragrafo 1, lettera a), quando essi abbiano lo scopo di prestare assistenza umanitaria alla persona interessata. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo, che lascia agli Stati un margine di discrezionalità rilevante.
Istigazione, concorso e tentativo
L'articolo 2 impone agli Stati membri di assicurare che le sanzioni previste per i fatti di cui all'articolo 1 si applichino anche a chi sia istigatore, complice o autore di tentativo rispetto agli illeciti di favoreggiamento dell'ingresso, del transito o del soggiorno illegali.
Requisito delle sanzioni
L'articolo 3 richiede che i comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 siano soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La direttiva non fissa importi o tipi di pene, lasciando agli Stati membri la scelta dei mezzi sanzionatori purché rispondano a tali criteri.
Termine di recepimento e obblighi di attuazione
L'articolo 4 stabilisce che gli Stati membri devono mettere in vigore, entro il 5 dicembre 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. Gli Stati devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate e una tabella di corrispondenza tra la direttiva e le norme nazionali.
Abrogazione della corrispondente norma Schengen
L'articolo 5 abroga l'articolo 27, paragrafo 1, della convenzione di Schengen del 1990 a decorrere dal 5 dicembre 2004. Se uno Stato membro attua la direttiva prima di tale data, la disposizione Schengen cessa di applicarsi a quello Stato membro dalla data di attuazione.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 7 indica come destinatari gli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 28 nov 2002Direttiva 2002/89
- direttiva · 3 dic 2002Direttiva 2002/93
- direttiva · 9 dic 2002Direttiva 2002/94
- direttiva · 9 dic 2002Direttiva 2002/92
- direttiva · 9 dic 2002Direttiva 2002/88
- direttiva · 16 dic 2002Direttiva 2002/99
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →