Direttiva 2002/92
Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2002/92/CE armonizza il quadro minimo per l’intermediazione assicurativa e riassicurativa nell’UE, sostituendo la direttiva 77/92/CEE. Impone la registrazione degli intermediari, requisiti professionali e patrimoniali, obblighi informativi verso il cliente e meccanismi di cooperazione tra autorità nazionali. Pur lasciando agli Stati membri margini di disciplina più rigorosa, mira a facilitare la circolazione transfrontaliera degli intermediari e a rafforzare la tutela del consumatore.
Disciplina l’accesso e l’esercizio dell’intermediazione assicurativa e riassicurativa nell’Unione europea, introducendo requisiti di registrazione, professionalità, trasparenza informativa e cooperazione tra autorità.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro, o che intendono stabilirvisi, che svolgono attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. Include gli intermediari assicurativi, riassicurativi e gli intermediari assicurativi collegati, con regole per l’operatività in regime di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Sono esclusi, tra gli altri, i soggetti che forniscono consulenze assicurative solo in via accessoria nell’ambito di un’altra attività professionale, chi fornisce mere informazioni generali, chi gestisce sinistri o svolge attività di liquidazione e consulenza in materia di sinistri, nonché alcune intermediazioni accessorie che rispettano condizioni rigorose (tra cui premio annuo non superiore a 500 EUR e durata massima del contratto pari a 5 anni). La direttiva non si applica ai servizi di intermediazione connessi a rischi e impegni situati fuori della Comunità.
Direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa
La direttiva mira ad armonizzare a livello minimo l’accesso e l’esercizio dell’intermediazione assicurativa e riassicurativa nel mercato interno, sostituendo la precedente direttiva 77/92/CEE. Il legislatore unionale evidenzia, nei considerando, la persistente frammentazione delle norme nazionali, la necessità di facilitare libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, nonché l’esigenza di rafforzare la tutela dei consumatori.
Finalità e quadro generale
L’impianto della direttiva persegue un duplice obiettivo: da un lato rimuovere ostacoli transfrontalieri all’attività degli intermediari; dall’altro innalzare il livello di affidabilità, trasparenza e protezione del cliente finale. La disciplina non uniforma integralmente il settore, ma stabilisce requisiti minimi comuni lasciando agli Stati membri la facoltà di introdurre norme più rigorose, purché compatibili con il diritto dell’Unione.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita il campo di applicazione alle persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro o che intendano stabilirvisi e che svolgano intermediazione assicurativa o riassicurativa. La direttiva esclude una serie di attività marginali o accessorie, in particolare:
- consulenze assicurative fornite incidentalmente nell’ambito di un’altra attività professionale, come quella di consulente fiscale o contabile, quando l’obiettivo non sia assistere il cliente nella conclusione o esecuzione del contratto;
- semplici informazioni di carattere generale sui prodotti assicurativi;
- attività di gestione, liquidazione o consulenza sui sinistri;
- alcune forme di intermediazione accessoria che rispettino condizioni cumulative, tra cui premio annuo non superiore a 500 EUR e durata complessiva del contratto non superiore a cinque anni. Non rientrano nella direttiva neppure i servizi di intermediazione connessi a rischi e impegni situati al di fuori della Comunità.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 fornisce le definizioni essenziali per la corretta applicazione del testo. In particolare:
- l’"intermediazione assicurativa" comprende presentazione, proposta e altri atti preparatori o connessi alla conclusione di contratti di assicurazione, nonché assistenza nella gestione ed esecuzione, specie in caso di sinistri;
- l’"intermediazione riassicurativa" è definita in termini analoghi per i contratti di riassicurazione;
- l’"intermediario assicurativo" e l’"intermediario riassicurativo" sono le persone fisiche o giuridiche che svolgono a titolo oneroso tali attività;
- l’"intermediario assicurativo collegato" è il soggetto che opera in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, senza incassare premi o somme destinate al cliente e sotto la piena responsabilità di tali imprese;
- sono inoltre definiti lo Stato membro d’origine, lo Stato membro ospitante, le autorità competenti e il supporto durevole. La definizione di supporto durevole è ampia e comprende, tra l’altro, dischetti, CD-ROM, DVD e disco fisso del computer con memorizzazione di messaggi di posta elettronica; i siti web non vi rientrano salvo che soddisfino i requisiti di conservazione e riproducibilità.
Registrazione e operatività transfrontaliera
L’articolo 3 stabilisce che gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere registrati presso un’autorità competente dello Stato membro d’origine. Gli Stati membri possono:
- coinvolgere imprese di assicurazione o altri organismi nella registrazione e nella verifica dei requisiti;
- prevedere più registri, purché esistano criteri di iscrizione chiari;
- creare uno sportello unico elettronico che consenta accesso semplice e rapido ai registri e indichi anche i Paesi in cui l’intermediario opera in stabilimento o in libera prestazione di servizi. La registrazione presuppone il possesso dei requisiti professionali dell’articolo 4 e deve essere revocata quando tali requisiti vengano meno. Gli intermediari registrati possono operare nell’Unione in regime di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, previa notifica. Le imprese di assicurazione devono utilizzare soltanto intermediari registrati o soggetti espressamente esclusi dall’ambito della direttiva.
Requisiti professionali, onorabilità e garanzie finanziarie
L’articolo 4 pone requisiti sostanziali permanenti:
- adeguate cognizioni e capacità, definite dallo Stato membro d’origine;
- onorabilità, comprovata almeno da assenza di condanne gravi in materia patrimoniale o finanziaria e da assenza di fallimento non riabilitato;
- assicurazione di responsabilità professionale valida in tutta la Comunità o garanzia equivalente, con copertura minima di 1.000.000 EUR per sinistro e 1.500.000 EUR annui complessivi, salvo che la copertura sia già prestata dall’impresa per conto della quale l’intermediario opera;
- misure di tutela dei consumatori contro il mancato trasferimento dei premi o delle somme dovute, che possono assumere varie forme: presunzione legale o contrattuale di pagamento all’impresa, requisiti di capacità finanziaria pari al 4% dei premi annuali incassati e comunque non inferiori a 15.000 EUR, conti clienti segregati o fondo di garanzia. Gli importi della copertura assicurativa e della tutela finanziaria sono soggetti a revisione quinquennale sulla base dell’indice europeo dei prezzi al consumo di Eurostat, con arrotondamento all’euro superiore. Gli Stati membri possono inoltre rendere i requisiti più rigorosi o aggiungerne altri.
Regole per intermediari collegati e soggetti con attività principale diversa
La direttiva ammette una modulazione dei requisiti per i soggetti che svolgono intermediazione assicurativa come attività accessoria rispetto a un’altra professione. In tali casi, l’interessato può operare solo se un intermediario qualificato o un’impresa di assicurazione assume l’intera responsabilità dei suoi atti. Gli Stati membri possono anche affidare all’impresa di assicurazione la verifica delle cognizioni, capacità e onorabilità degli intermediari collegati o degli addetti dell’impresa che svolgono direttamente attività di intermediazione.
Diritti acquisiti
L’articolo 5 consente agli Stati membri di prevedere una iscrizione automatica nel nuovo registro per i soggetti che esercitavano l’attività prima del 1° settembre 2000, purché già iscritti e in possesso di formazione ed esperienza analoghe a quelle richieste dalla direttiva e fermo il rispetto delle garanzie finanziarie previste dall’articolo 4, paragrafi 3 e 4.
Notifica per operare in altri Stati membri
L’articolo 6 disciplina la procedura di passaporto europeo. L’intermediario che intenda operare per la prima volta in un altro Stato membro informa l’autorità del proprio Stato d’origine, la quale comunica la notifica agli Stati ospitanti che abbiano chiesto di essere informati entro un mese. L’intermediario può iniziare l’attività dopo un mese dalla comunicazione dell’autorità di origine; può iniziare immediatamente se lo Stato ospitante non ha chiesto di ricevere l’informazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione se desiderano essere informati e le autorità ospitanti possono pubblicare le condizioni di esercizio applicabili per motivi di interesse generale.
Autorità competenti, sanzioni e controlli
Gli articoli 7 e 8 affidano l’attuazione della direttiva ad autorità competenti designate dagli Stati membri, che possono essere autorità pubbliche o enti riconosciuti dal diritto nazionale, ma non imprese di assicurazione o riassicurazione. Devono essere dotate di poteri adeguati e collaborare tra loro se esistono più autorità nello stesso Stato. Gli Stati membri devono prevedere sanzioni appropriate contro:
- chi esercita l’intermediazione senza registrazione e senza rientrare nelle esclusioni dell’articolo 1, paragrafo 2;
- le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono di intermediari non registrati;
- gli intermediari che violano le disposizioni nazionali di recepimento. Lo Stato membro ospitante conserva inoltre il potere di adottare misure preventive o repressive per comportamenti contrari alle proprie norme di interesse generale, incluse misure che impediscano l’avvio di nuove attività. Ogni misura restrittiva deve essere motivata, comunicata e impugnabile in sede giurisdizionale.
Cooperazione tra autorità e segreto d’ufficio
L’articolo 9 impone cooperazione e scambio di informazioni tra autorità competenti per assicurare la corretta applicazione della disciplina. Lo scambio riguarda in particolare gli intermediari sanzionati o destinatari di misure che possono portare alla cancellazione dal registro, ma può estendersi ad altre informazioni pertinenti su richiesta. Le persone abilitate a ricevere o comunicare tali informazioni sono vincolate al segreto d’ufficio secondo i riferimenti alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
Ricorsi, reclami e risoluzione stragiudiziale
L’articolo 10 impone agli Stati membri di istituire procedure che consentano ai consumatori e ad altri interessati, incluse le associazioni di consumatori, di presentare ricorso contro gli intermediari; tali ricorsi devono sempre ricevere risposta. L’articolo 11 aggiunge l’obbligo di promuovere sistemi adeguati ed efficaci di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra intermediari e consumatori, con particolare attenzione ai casi transfrontalieri e all’eventuale utilizzo di organismi già esistenti.
Obblighi informativi prima del contratto
L’articolo 12 è una delle disposizioni centrali per la tutela del cliente. Prima della conclusione di qualsiasi contratto assicurativo iniziale, e se necessario anche in occasione di modifica o rinnovo, l’intermediario deve informare il consumatore almeno su:
- identità e indirizzo;
- registro di iscrizione e modalità di verifica della registrazione;
- eventuali partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% nel capitale o nei diritti di voto di una impresa di assicurazione;
- eventuali partecipazioni superiori al 10% detenute da un’impresa di assicurazione, o dalla sua holding, nell’intermediario;
- procedure di ricorso e, se del caso, di reclamo e risoluzione stragiudiziale. Inoltre, l’intermediario deve chiarire se:
- fornisce consulenza basata su un’analisi imparziale;
- è contrattualmente vincolato a operare solo con una o più imprese di assicurazione, indicando tali imprese su richiesta;
- non ha vincoli esclusivi e non fornisce consulenza fondata su analisi imparziale, indicando su richiesta le imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d’affari. Se certe informazioni sono fornite solo su richiesta, il consumatore deve essere informato di tale diritto. Quando dichiara di fornire consulenza su base imparziale, l’intermediario deve fondarla su un’analisi di un numero sufficiente di contratti presenti sul mercato, così da formulare una raccomandazione professionale adeguata ai bisogni del cliente. Prima della conclusione del contratto, deve inoltre precisare richieste e bisogni del consumatore e le ragioni di ogni consiglio fornito, con un livello di dettaglio proporzionato alla complessità del contratto. Le informazioni di cui ai paragrafi 1-3 non si applicano agli intermediari operanti nell’assicurazione dei grandi rischi né agli intermediari riassicurativi. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre obblighi informativi più rigorosi.
Modalità di comunicazione delle informazioni
L’articolo 13 stabilisce che le informazioni devono essere fornite su supporto cartaceo o altro supporto durevole accessibile al consumatore, in forma chiara e precisa e in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’impegno o in altra lingua concordata. È ammessa la comunicazione verbale su richiesta del cliente o quando sia necessaria una copertura immediata del rischio, con successiva consegna scritta o su supporto durevole. In caso di vendita telefonica, l’informativa preliminare deve rispettare le norme UE sui servizi finanziari a distanza.
Disposizioni finali: ricorso giurisdizionale, abrogazione e recepimento
L’articolo 14 garantisce la ricorribilità in sede giurisdizionale delle decisioni adottate ai sensi della direttiva nei confronti di intermediari o imprese di assicurazione. L’articolo 15 abroga la direttiva 77/92/CEE con effetto dalla data di applicazione delle disposizioni di recepimento. Ai sensi dell’articolo 16, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 15 gennaio 2005 e comunicarle alla Commissione, con riferimento esplicito alla direttiva e con una tabella di concordanza. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, e gli Stati membri ne sono i destinatari.
Profili operativi di interesse per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per:
- verificare la corretta qualificazione del soggetto che distribuisce prodotti assicurativi o riassicurativi;
- controllare l’iscrizione nel registro e l’eventuale operatività transfrontaliera;
- accertare il rispetto dei requisiti di professionalità, onorabilità e copertura RC professionale;
- valutare l’adeguatezza degli obblighi informativi precontrattuali e delle modalità di consulenza;
- impostare le procedure interne di compliance, reclamo, gestione dei flussi finanziari dei premi e rapporti con le autorità competenti. La direttiva lascia agli Stati membri spazi di integrazione più severa, ma fissa un nucleo di obblighi di risultato che deve essere assicurato in sede di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 1 delimita la direttiva alle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa svolte da soggetti stabiliti nell’UE o che intendono stabilirvisi. Sono previste esclusioni per attività accessorie rispetto ad altra professione, per semplici informazioni generali e per alcune intermediazioni secondarie o complementari che soddisfino condizioni puntuali, inclusi limiti su premio annuo e durata contrattuale. È esclusa anche l’intermediazione relativa a rischi e impegni situati al di fuori della Comunità.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione, intermediazione assicurativa e riassicurativa, intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo, intermediario assicurativo collegato, grandi rischi, Stato membro d’origine, Stato membro ospitante, autorità competenti e supporto durevole. Le definizioni delimitano il perimetro soggettivo e operativo delle regole di registrazione, notifica e informazione.
Registrazione degli intermediari
L’articolo 3 impone che intermediari assicurativi e riassicurativi siano registrati presso un’autorità competente dello Stato membro d’origine. Gli Stati membri possono coinvolgere imprese di assicurazione o altri organismi nella registrazione, possono prevedere più registri e devono creare uno sportello unico elettronico aggiornato, accessibile rapidamente. La registrazione è subordinata al possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4 e comporta la cancellazione dal registro in caso di perdita dei requisiti. Gli intermediari registrati possono operare nell’UE in libertà di stabilimento e di servizi; le imprese di assicurazione devono avvalersi solo di intermediari registrati o dei soggetti esclusi dall’articolo 1, paragrafo 2.
Requisiti professionali e coperture
L’articolo 4 richiede adeguate cognizioni e capacità, onorabilità, assicurazione di responsabilità professionale o garanzia equivalente e possesso permanente dei requisiti. È previsto un massimale minimo di copertura pari a 1.000.000 EUR per sinistro e 1.500.000 EUR annui complessivi, salvo copertura già prestata dall’impresa per conto della quale l’intermediario agisce. Gli Stati membri devono altresì adottare misure per proteggere i consumatori contro l’incapacità dell’intermediario di trasferire premi o somme dovute, mediante modelli alternativi come presunzione di pagamento, requisiti di capacità finanziaria, conti clienti separati o fondi di garanzia. Gli importi sono soggetti a revisione quinquennale indicizzata all’indice europeo dei prezzi al consumo di Eurostat.
Diritti acquisiti
L’articolo 5 consente agli Stati membri di prevedere l’iscrizione automatica nel nuovo registro per i soggetti che esercitavano l’attività prima del 1° settembre 2000, già iscritti in un registro e in possesso di formazione ed esperienza analoghe a quelle richieste, fermo il rispetto dei requisiti patrimoniali e di garanzia di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4.
Notifica per operare in altri Stati membri
L’articolo 6 disciplina la procedura di notifica per il primo esercizio in regime di stabilimento o prestazione di servizi in altri Stati membri. L’autorità dello Stato membro d’origine comunica la notifica alle autorità ospitanti che lo desiderano entro un mese; l’intermediario può iniziare l’attività dopo un mese dalla sua informazione, salvo avvio immediato se lo Stato ospitante non richiede la comunicazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione se desiderano essere informati.
Autorità competenti, sanzioni e controlli
Gli articoli 7 e 8 obbligano gli Stati membri a designare autorità competenti dotate dei poteri necessari e a prevedere sanzioni appropriate contro l’esercizio abusivo dell’intermediazione, contro le imprese che si avvalgono di intermediari non registrati e contro gli intermediari che violano la normativa nazionale di attuazione. Sono previste anche misure restrittive dello Stato ospitante per motivi di interesse generale, con obbligo di motivazione e possibilità di ricorso giurisdizionale.
Cooperazione tra autorità e segreto d’ufficio
L’articolo 9 impone cooperazione e scambio di informazioni tra autorità competenti, anche sulle sanzioni e sulle misure che possono condurre alla cancellazione dal registro. Le persone abilitate alla circolazione delle informazioni sono vincolate al segreto d’ufficio secondo i riferimenti alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
Ricorsi e risoluzione stragiudiziale delle controversie
Gli articoli 10 e 11 impongono procedure di ricorso per consumatori e altri interessati e promuovono sistemi adeguati ed efficaci di reclamo e risoluzione stragiudiziale, anche per controversie transfrontaliere, con eventuale ricorso a organismi già esistenti.
Obblighi informativi verso il consumatore
L’articolo 12 prevede che, prima della conclusione del contratto e, se necessario, al rinnovo o modifica, l’intermediario indichi identità, indirizzo, registro di iscrizione, modalità di verifica, eventuali partecipazioni rilevanti e procedure di reclamo. Deve inoltre chiarire se fornisce consulenza su base di analisi imparziale, se è vincolato contrattualmente a operare con una o più imprese, ovvero con quali imprese intrattiene o può intrattenere rapporti d’affari. Quando dichiara di offrire consulenza imparziale, deve analizzare un numero sufficiente di contratti disponibili sul mercato e formulare una raccomandazione professionale adeguata alle esigenze del cliente. Gli Stati membri possono introdurre obblighi più rigorosi.
Modalità di comunicazione delle informazioni
L’articolo 13 richiede che le informazioni siano fornite per iscritto o su altro supporto durevole, in modo chiaro e comprensibile e in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’impegno o altra lingua concordata. È ammessa la comunicazione verbale su richiesta del consumatore o in caso di copertura immediata del rischio, con successiva formalizzazione; per la vendita telefonica si applicano anche le regole UE sui servizi finanziari a distanza.
Ricorso giurisdizionale, abrogazione e recepimento
L’articolo 14 garantisce l’impugnabilità in sede giurisdizionale delle decisioni adottate nei confronti di intermediari o imprese ai sensi della direttiva. L’articolo 15 abroga la direttiva 77/92/CEE con effetto dalla data di applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1. L’articolo 16 impone il recepimento entro il 15 gennaio 2005 e la comunicazione alla Commissione delle disposizioni nazionali e della tavola di concordanza. L’articolo 17 stabilisce l’entrata in vigore alla data di pubblicazione e l’articolo 18 individua gli Stati membri come destinatari.
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