Direttiva 2002/93
Direttiva 2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva proroga di un anno, dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003, il periodo massimo in cui gli Stati membri possono applicare un'aliquota IVA ridotta a taluni servizi ad alta intensità di lavoro. La modifica interviene sull'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE, mantenendo in vita una deroga temporanea già prevista dal regime IVA comune. Non sono introdotti nuovi obblighi sostanziali per i contribuenti, ma si estende il margine di discrezionalità già riconosciuto agli Stati membri che avevano richiesto e ottenuto l'autorizzazione.
Proroga di un anno della facoltà per gli Stati membri di applicare un'aliquota IVA ridotta a taluni servizi ad alta intensità di lavoro.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto modifica la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune dell'IVA. L'intervento riguarda esclusivamente la durata della deroga che consente, per talune categorie di servizi ad alta intensità di lavoro di cui all'allegato K della direttiva 77/388/CEE, l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta. Non introduce nuovi settori o nuove categorie di servizi, ma proroga il periodo entro cui la facoltà può essere esercitata.
Proroga dell'aliquota IVA ridotta per taluni servizi ad alta intensità di lavoro
La direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 77/388/CEE per estendere di un anno il periodo massimo di applicazione di un'aliquota IVA ridotta ai servizi ad alta intensità di lavoro. La misura si inserisce nel regime derogatorio temporaneo previsto dall'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva IVA e risponde all'esigenza di consentire una valutazione complessiva delle esperienze nazionali prima di una decisione definitiva.
Finalità e contesto normativo
I considerando chiariscono che, ai sensi della direttiva 77/388/CEE, l'aliquota ridotta può essere applicata, per un periodo massimo di tre anni tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, alle categorie di servizi ad alta intensità di lavoro indicate nell'allegato K. Viene inoltre richiamata la decisione 2000/185/CE, che aveva autorizzato gli Stati membri ad applicare tale aliquota ridotta fino al 31 dicembre 2002 per i servizi oggetto di domanda secondo la procedura prevista dall'articolo 28, paragrafo 6.
Ambito dell'intervento
L'atto non amplia l'elenco dei servizi né modifica la struttura dell'imposta sul valore aggiunto; si limita a prorogare il termine entro cui gli Stati membri possono continuare ad applicare la misura agevolativa. L'ambito è quindi circoscritto ai servizi ad alta intensità di lavoro già contemplati dalla disciplina vigente e agli Stati membri che avevano attivato la procedura di autorizzazione.
Contenuto della modifica
L'articolo 1 sostituisce nell'articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE la formulazione temporale originaria con la seguente: "quattro anni, tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003". In termini pratici, il termine finale passa dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003, estendendo di un anno il periodo di operatività della deroga.
Obblighi e margini di discrezionalità degli Stati membri
La direttiva non impone agli Stati membri di applicare l'aliquota ridotta, ma mantiene una facoltà già esistente nell'ambito della deroga. Ne deriva che permane un margine di discrezionalità nazionale sia sull'eventuale utilizzo della misura, sia sulla sua applicazione concreta entro i limiti temporali e materiali stabiliti dal diritto dell'Unione. Non sono previste, in questa direttiva, ulteriori condizioni, procedure di recepimento o sanzioni.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 3 individua quali destinatari tutti gli Stati membri.
Profili operativi per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la rilevanza dell'atto è essenzialmente temporale e applicativa: la proroga consente la continuità del regime agevolato per i servizi interessati fino al 31 dicembre 2003. Occorre quindi verificare, in ciascun ordinamento nazionale, se la misura fosse stata recepita o autorizzata e per quali categorie di servizi ad alta intensità di lavoro fosse concretamente applicabile.
Disposizioni principali
Proroga della deroga IVA sui servizi ad alta intensità di lavoro
L'articolo 1 sostituisce nell'articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE le parole "tre anni, tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002" con "quattro anni, tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003". L'effetto è la proroga di un anno della facoltà per gli Stati membri di applicare un'aliquota IVA ridotta ai servizi ad alta intensità di lavoro rientranti nelle categorie dell'allegato K.
Contesto e finalità della proroga
I considerando richiamano la decisione 2000/185/CE, che autorizzava fino al 31 dicembre 2002 l'applicazione dell'aliquota ridotta per i servizi oggetto di domanda presentata dagli Stati membri secondo la procedura dell'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE. La proroga è motivata dal tempo necessario per esaminare le relazioni nazionali e predisporre la valutazione complessiva della Commissione.
Entrata in vigore
L'articolo 2 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Destinatari
L'articolo 3 indica che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Come è indicizzato
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