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direttiva

Direttiva 2002/94

Direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure

Normativa europea32002L0094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce le modalità pratiche di applicazione della direttiva 76/308/CEE in materia di assistenza reciproca per il recupero dei crediti pubblici. Regola i moduli, i termini, le comunicazioni elettroniche, la riservatezza, il trasferimento delle somme recuperate e le condizioni di ammissibilità delle domande di assistenza. La direttiva sostituisce la precedente direttiva 77/794/CEE e impone agli Stati membri il recepimento entro il 30 aprile 2003.

Modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE in materia di assistenza reciproca per il recupero dei crediti relativi a contributi, dazi, imposte e altre misure, con regole su richieste, notificazioni, recupero, trasferimenti e comunicazioni elettroniche.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri nell'ambito dell'assistenza reciproca per il recupero dei crediti di cui alla direttiva 76/308/CEE, nonché per le correlate richieste di informazioni, notificazione di atti e decisioni, recupero dei crediti e adozione di provvedimenti cautelari. Riguarda i crediti verso il debitore, altre persone tenute al pagamento secondo il diritto dello Stato membro dell'autorità richiedente e terzi che detengano beni appartenenti a tali persone. Prevede inoltre regole su comunicazioni tra autorità, uffici centrali collegati alla rete CCN/CSI, riservatezza dei dati e relazione annuale alla Commissione. Non disciplina nuove categorie sostanziali di crediti, ma le modalità procedurali di cooperazione amministrativa previste dalla direttiva 76/308/CEE; si applica agli Stati membri destinatari e richiede recepimento entro il 30 aprile 2003.

Direttiva 2002/94/CE della Commissione: modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE sul recupero dei crediti

La direttiva 2002/94/CE interviene quale atto di esecuzione della direttiva 76/308/CEE, con l'obiettivo di uniformare le modalità pratiche di cooperazione tra autorità degli Stati membri per l'assistenza reciproca nel recupero di crediti pubblici. Il testo, adottato alla luce delle modifiche apportate al sistema di assistenza reciproca e della necessità di regole tecniche aggiornate, sostituisce la direttiva 77/794/CEE per ragioni di chiarezza e introduce anche regole sui mezzi elettronici di trasmissione.

Oggetto e finalità

La direttiva disciplina il funzionamento operativo delle richieste di informazioni, delle notificazioni, delle domande di recupero e dei provvedimenti cautelari previsti dalla direttiva 76/308/CEE. Inoltre, regola la conversione degli importi, il trasferimento delle somme recuperate, la soglia minima dei crediti assistibili e l'organizzazione delle comunicazioni tra autorità competenti.

Ambito applicativo

Le disposizioni si applicano alle autorità competenti degli Stati membri coinvolte nell'assistenza reciproca per il recupero dei crediti relativi a contributi, dazi, imposte e altre misure rientranti nell'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE. Le procedure possono riguardare:

  • il debitore;
  • un'altra persona tenuta al pagamento del credito secondo il diritto dello Stato membro dell'autorità richiedente;
  • un terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone sopra indicate.

Definizioni tecniche

Ai fini dell'atto, la trasmissione "per via elettronica" comprende l'uso di attrezzature elettroniche di trattamento dei dati, inclusa la compressione digitale, attraverso fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici. La rete CCN/CSI è definita come la piattaforma comune comunitaria per le trasmissioni elettroniche tra autorità competenti nel settore doganale e fiscale.

Richieste di informazioni

Le richieste di informazioni devono essere formulate per iscritto secondo il modello dell'allegato I. Se non sono inviate elettronicamente, devono recare il timbro ufficiale e la firma di un funzionario autorizzato. L'autorità richiedente deve indicare eventuali altre autorità cui sia stata inoltrata una richiesta analoga.

L'autorità adita deve:

  • accusare ricezione entro 7 giorni;
  • chiedere, se necessario, informazioni supplementari;
  • trasmettere all'autorità richiedente gli elementi disponibili nello stato in cui li riceve;
  • informare se le informazioni non possono essere ottenute entro termini congrui, con indicazione delle ragioni;
  • comunicare comunque, entro 6 mesi dalla ricezione, l'esito delle ricerche;
  • dare seguito a un'eventuale nuova richiesta di proseguire le ricerche, presentata per iscritto entro 2 mesi dalla comunicazione dell'esito.

Il diniego va motivato per iscritto, con espresso richiamo all'articolo 4 della direttiva 76/308/CEE, non appena adottato e comunque entro 3 mesi dalla ricezione della domanda. La richiesta può essere ritirata in qualsiasi momento con comunicazione scritta.

Domande di notificazione

Le domande di notificazione devono essere presentate per iscritto in duplice copia, secondo il modello dell'allegato II, con timbro e firma del funzionario autorizzato. Va allegato in duplice copia l'atto o la decisione da notificare.

La domanda può riguardare qualsiasi persona fisica o giuridica che, secondo il diritto dello Stato dell'autorità richiedente, debba avere conoscenza dell'atto o della decisione. Se l'atto non lo indica, la domanda deve menzionare le norme nazionali relative al procedimento di contestazione del credito o al suo recupero.

L'autorità adita procede secondo il proprio diritto e non può mettere in discussione la validità dell'atto o della decisione. Può chiedere integrazioni, ma deve informare immediatamente l'autorità richiedente della data di avvenuta notificazione, restituendo uno degli esemplari della domanda con l'attestazione compilata.

Domande di recupero e provvedimenti cautelari

Le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari vanno redatte per iscritto sul formulario dell'allegato III e devono contenere la dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni previste dalla direttiva 76/308/CEE. Deve essere allegato il titolo esecutivo; può esserne emesso uno unico per più crediti riferiti alla medesima persona.

Ai fini degli articoli 13-20, i diversi crediti contenuti nello stesso titolo sono trattati come un unico credito. Se le valute degli Stati membri interessati differiscono, gli importi devono essere indicati in entrambe le valute; il tasso di cambio è quello dell'ultima quotazione di vendita registrata nei mercati di cambio più rappresentativi dello Stato membro dell'autorità richiedente nel giorno della firma della domanda.

L'autorità adita deve:

  • accusare ricezione entro 7 giorni;
  • chiedere eventuali integrazioni;
  • informare entro 7 giorni se non intraprende gli atti richiesti entro il termine di 3 mesi previsto dalla direttiva 76/308/CEE;
  • informare entro 6 mesi sullo stato o sull'esito del procedimento;
  • trattare la domanda complementare, ove il credito aumenti, insieme alla domanda iniziale se possibile, oppure soltanto se l'importo è almeno pari alla soglia dell'articolo 25, paragrafo 2.

Se il credito diminuisce, l'autorità adita prosegue nei limiti del residuo; se ha già riscosso più del dovuto, rimborsa l'eccedenza, salvo che il trasferimento delle somme sia già stato avviato. Se il credito aumenta, l'autorità richiedente trasmette una domanda complementare e, per la conversione dell'importo modificato, continua a valere il tasso di cambio della domanda iniziale.

Le somme recuperate, inclusi gli eventuali interessi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 76/308/CEE, sono trasferite all'autorità richiedente nella moneta dello Stato membro dell'autorità adita entro il mese successivo all'esecuzione del recupero. Le autorità possono concordare regole diverse per importi inferiori alla soglia dell'articolo 25, paragrafo 2.

Contestazioni e azioni di restituzione

Le contestazioni del credito o del titolo esecutivo avviate nello Stato membro dell'autorità richiedente devono essere comunicate all'autorità adita. Quest'ultima informa entro un mese se il proprio diritto interno non consente i provvedimenti cautelari o il recupero nei casi contemplati.

Ogni azione relativa alla restituzione delle somme recuperate o al risarcimento, nei casi di crediti contestati, deve essere notificata all'autorità richiedente appena nota. L'autorità adita, ove possibile, coinvolge l'autorità richiedente nel calcolo delle somme da restituire o del risarcimento. Su richiesta motivata, l'autorità richiedente trasferisce le somme restituite e il risarcimento entro 2 mesi.

Comunicazioni elettroniche, riservatezza e lingua

Le comunicazioni scritte devono essere trasmesse, nei limiti del possibile, esclusivamente per via elettronica. Fanno eccezione la domanda di notificazione con il relativo atto o decisione e le domande di recupero o cautelari con il relativo titolo esecutivo, salvo diverso accordo tra le autorità competenti.

Ogni Stato membro deve designare un ufficio centrale responsabile delle comunicazioni elettroniche e collegato alla rete CCN/CSI. Se vi sono più autorità nazionali competenti, l'ufficio centrale coordina tutte le trasmissioni verso gli altri Stati membri.

Le informazioni sono soggette a riservatezza, segreto professionale e protezione equivalente a quella prevista dal diritto nazionale dello Stato ricevente. L'accesso è limitato ai soggetti di cui all'articolo 16 della direttiva 76/308/CEE; l'uso è ammesso anche per procedimenti giudiziari o amministrativi relativi al recupero dei crediti in questione. Le comunicazioni elettroniche devono inoltre essere debitamente autorizzate.

Le informazioni scambiate sono redatte nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità adita oppure in un'altra lingua ufficiale concordata tra le autorità.

Ammissibilità delle domande e soglia minima

La domanda può riguardare uno o più crediti purché il recupero sia a carico di una sola persona. L'assistenza è ammessa solo se l'importo complessivo dei crediti è pari almeno a 1.500 EUR.

Rifiuto dell'assistenza

Se l'autorità adita respinge la domanda di assistenza, deve comunicare per iscritto le ragioni del rifiuto non appena adottata la decisione e comunque entro 3 mesi dalla ricezione della domanda.

Intese di rimborso

Ogni Stato membro deve nominare almeno un funzionario autorizzato ad accettare intese di rimborso. Quando l'autorità adita ritiene che il recupero presenti difficoltà particolari, comporti costi elevati o sia collegato alla lotta contro la criminalità organizzata, può chiedere un'intesa di rimborso motivando la richiesta e fornendo una stima dettagliata dei costi.

L'autorità richiedente deve:

  • accusare ricezione entro 7 giorni;
  • comunicare entro 2 mesi se accetta l'intesa, e in quale misura.

Se non si raggiunge un accordo, l'autorità adita prosegue il recupero secondo la procedura ordinaria.

Obblighi di informazione, recepimento e rapporti con altri atti

Entro il 15 marzo di ogni anno, ciascuno Stato membro deve informare la Commissione, possibilmente per via elettronica, sull'applicazione delle procedure della direttiva 76/308/CEE e sui risultati conseguiti negli anni civili precedenti, secondo il modello dell'allegato IV.

Il termine di recepimento è fissato al 30 aprile 2003. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Inoltre, gli Stati membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri i provvedimenti di attuazione, nonché i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e dei funzionari autorizzati ad accettare le intese di rimborso.

Abrogazione e entrata in vigore

La direttiva 77/794/CEE è abrogata, e i riferimenti ad essa devono intendersi come riferiti alla direttiva 2002/94/CE. L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinato agli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e collegamento con la direttiva 76/308/CEE

L'articolo 1 stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 4, paragrafi 2 e 4, 5, paragrafi 2 e 3, 7, 8, 9, 11, 12, paragrafi 1 e 2, 14, 18, paragrafo 3, e 25 della direttiva 76/308/CEE. La direttiva disciplina inoltre conversione degli importi, trasferimento delle somme recuperate, importo minimo dei crediti ammissibili e mezzi consentiti per la trasmissione delle informazioni tra autorità.

Definizioni tecniche e rete di comunicazione

L'articolo 2 definisce la trasmissione "per via elettronica" e la rete CCN/CSI, intesa come piattaforma comune basata su CCN e CSI per assicurare la trasmissione elettronica tra autorità competenti nel settore delle dogane e dell'imposizione.

Domande di informazioni

Gli articoli 3-8 disciplinano la forma scritta della richiesta di informazioni, l'uso del modello dell'allegato I, l'obbligo di timbro e firma se la domanda non è inviata elettronicamente, l'indicazione di eventuali altre autorità già adite e l'oggetto della richiesta (debitore, altra persona tenuta al pagamento, terzo detentore di beni). L'autorità adita deve accusare ricezione entro 7 giorni, può chiedere informazioni supplementari, deve trasmettere i dati disponibili, informare sui ritardi e, in ogni caso, comunicare l'esito delle ricerche entro 6 mesi; il rifiuto va motivato entro 3 mesi. La richiesta può essere ritirata in qualsiasi momento.

Domande di notificazione

Gli articoli 9-11 prevedono che la domanda di notificazione sia redatta per iscritto in duplice copia secondo il modello dell'allegato II, con timbro e firma del funzionario autorizzato, e con allegato l'atto o la decisione da notificare in duplice copia. L'autorità adita deve procedere secondo il proprio diritto, non può rimettere in discussione la validità dell'atto o della decisione, deve poter chiedere integrazioni e deve comunicare immediatamente la data della notificazione eseguita.

Domande di recupero e provvedimenti cautelari

Gli articoli 12-20 regolano la domanda di recupero e quella di adozione di provvedimenti cautelari: devono essere presentate per iscritto sul modello dell'allegato III, con dichiarazione di sussistenza delle condizioni della direttiva 76/308/CEE, timbro e firma del funzionario autorizzato. Il titolo esecutivo va allegato; può riguardare più crediti verso una sola persona, trattati come un unico credito ai fini degli articoli 13-20. Se le valute differiscono, gli importi vanno indicati in entrambe le valute e il cambio è quello dell'ultima quotazione di vendita nel giorno della firma della domanda. L'autorità adita deve accusare ricezione entro 7 giorni, informare entro 7 giorni dell'eventuale mancato avvio entro 3 mesi, aggiornare sui procedimenti entro 6 mesi e, in caso di variazione del credito, applicare le regole su riduzione, aumento e nuovi titoli esecutivi. Le somme recuperate, comprensive degli interessi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 76/308/CEE, sono trasferite entro il mese successivo al recupero; i crediti sono considerati recuperati in proporzione al recupero effettuato nella moneta dell'autorità adita.

Comunicazioni elettroniche, ufficio centrale e riservatezza

L'articolo 21 impone che tutte le informazioni comunicate per iscritto siano trasmesse, nei limiti del possibile, esclusivamente per via elettronica, salvo domanda di notificazione con il relativo atto/decisione e domande di recupero o di provvedimenti cautelari con il relativo titolo esecutivo, salvo diverso accordo tra le autorità. L'articolo 22 obbliga ciascuno Stato membro a designare un ufficio centrale collegato alla rete CCN/CSI. L'articolo 23 impone la riservatezza delle informazioni, la copertura dal segreto professionale, l'accesso limitato ai soggetti dell'articolo 16 della direttiva 76/308/CEE e l'autorizzazione delle comunicazioni elettroniche.

Lingua delle comunicazioni

L'articolo 24 stabilisce che informazioni e dati sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità adita oppure in un'altra lingua ufficiale concordata tra le autorità.

Ammissibilità delle domande e soglia minima

L'articolo 25 consente una domanda per uno o più crediti verso una sola persona e ammette la domanda di assistenza solo se l'importo complessivo dei crediti di cui all'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE è almeno pari a 1.500 EUR.

Rifiuto dell'assistenza

L'articolo 26 prevede che il rifiuto della richiesta di assistenza, adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 76/308/CEE, sia comunicato per iscritto con motivazione entro 3 mesi dalla ricezione della domanda.

Intese di rimborso

Gli articoli 27 e 28 prevedono che ogni Stato membro nomini almeno un funzionario autorizzato ad accettare intese di rimborso. Se l'autorità adita ritiene che il recupero presenti difficoltà particolari, costi ingenti o sia connesso alla lotta contro la criminalità organizzata, può chiedere un'intesa di rimborso indicando le ragioni e i costi stimati; l'autorità richiedente deve accusare ricezione entro 7 giorni e decidere entro 2 mesi se accettare, in tutto o in parte, la proposta. In mancanza di accordo, l'autorità adita prosegue secondo la procedura normale.

Relazione annuale e obblighi di recepimento

L'articolo 29 impone agli Stati membri di informare la Commissione entro il 15 marzo di ogni anno, possibilmente per via elettronica, sull'applicazione delle procedure della direttiva 76/308/CEE e sui risultati degli anni civili precedenti, secondo il modello dell'allegato IV. L'articolo 30 fissa il termine di recepimento al 30 aprile 2003 e richiede un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali o in sede di pubblicazione ufficiale; l'articolo 31 prevede la notifica alla Commissione dei provvedimenti di attuazione e dei nominativi e indirizzi delle autorità competenti e dei funzionari autorizzati.

Abrogazione e entrata in vigore

L'articolo 32 abroga la direttiva 77/794/CEE, disponendo che i riferimenti a tale direttiva si intendano fatti alla presente direttiva. L'articolo 33 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; l'articolo 34 indica che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiefiscalitàrecupero crediticooperazione amministrativadoganeprotezione dei dati

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