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Direttiva 2002/99

Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Normativa europea32002L0099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva armonizza le norme generali di polizia sanitaria applicabili ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano, sia nel mercato interno sia in importazione da paesi terzi. Il suo obiettivo è prevenire la diffusione di malattie animali tramite tali prodotti, assicurando un livello uniforme di protezione e regole omogenee per certificazione, controlli e deroghe. Prevede inoltre una disciplina dettagliata per l’abilitazione delle importazioni, le ispezioni comunitarie e l’aggiornamento tecnico degli allegati. Gli Stati membri devono recepirla entro il 1° gennaio 2005.

Norme generali di polizia sanitaria per la produzione, trasformazione, distribuzione e introduzione nell’UE di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione nella Comunità, nonché all’introduzione dai paesi terzi, di prodotti di origine animale e prodotti derivati destinati al consumo umano. Riguarda operatori del settore alimentare, autorità competenti degli Stati membri, veterinari ufficiali e, per i profili di importazione, paesi terzi e loro autorità veterinarie. Restano fermi gli atti settoriali richiamati, in particolare le direttive 89/662/CEE e 97/78/CE e le direttive elencate nell’allegato I; sono inoltre previste regole transitorie per la disapplicazione delle direttive elencate nell’allegato V a decorrere dalla data di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

Direttiva 2002/99/CE: norme di polizia sanitaria per i prodotti di origine animale

La direttiva istituisce un quadro armonizzato di norme generali di polizia sanitaria per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano, applicabile sia alle fasi interne della filiera sia all’introduzione da paesi terzi. Il testo mira a prevenire la diffusione di malattie animali attraverso la circolazione dei prodotti, garantendo al contempo il corretto funzionamento del mercato interno e un livello uniforme di tutela sanitaria.

Obiettivi e logica dell’intervento

Dai considerando emerge che la direttiva intende razionalizzare e armonizzare norme già esistenti, eliminando incongruenze tra discipline settoriali e assicurando un’applicazione omogenea nell’intera Comunità. Viene richiamata la necessità di evitare che i prodotti di origine animale diventino veicolo di introduzione o diffusione di malattie epizootiche, nonché di coordinare controlli veterinari, certificazione e procedure di importazione.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 estende la disciplina a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché all’introduzione dai paesi terzi, di prodotti di origine animale e prodotti derivati destinati al consumo umano. La direttiva precisa tuttavia che restano ferme le disposizioni della direttiva 89/662/CEE, della direttiva 97/78/CE e delle direttive elencate nell’allegato I, che costituiscono il quadro settoriale di riferimento per specifiche categorie di prodotti o situazioni.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 rinvia, per quanto necessario, alle definizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 e della direttiva 97/78/CE, introducendo inoltre concetti propri. In particolare, sono definite le "tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione", che comprendono anche produzione primaria, magazzinaggio, trasporto, vendita e fornitura al consumatore finale; l’"introduzione", collegata all’ingresso nel territorio doganale ai fini di determinate procedure doganali; il "veterinario ufficiale"; e i "prodotti di origine animale".

Requisiti sanitari per la filiera nell’Unione

L’articolo 3 pone un obbligo di risultato in capo agli Stati membri: adottare misure affinché le attività degli operatori del settore alimentare non comportino la propagazione di malattie trasmissibili agli animali. I prodotti di origine animale devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di polizia sanitaria della normativa applicabile. Sono poi previste condizioni specifiche: i prodotti non devono provenire da aziende, stabilimenti, territori o parti di essi soggetti a restrizioni sanitarie; per le carni e i prodotti a base di carne si richiede che la macellazione non sia avvenuta in contesti in cui fossero presenti animali malati o sospetti, salvo che il sospetto sia stato escluso; per gli animali e prodotti dell’acquacoltura vale il rinvio alla direttiva 91/67/CEE.

Deroghe, trattamenti e prodotti da zone soggette a restrizioni

L’articolo 4 disciplina le eccezioni al regime generale. In presenza delle misure di controllo dell’allegato I, gli Stati membri possono autorizzare prodotti provenienti da territori soggetti a restrizioni, purché provengano da aziende non infette e siano rispettate condizioni cumulative: separazione nella manipolazione, trasporto e stoccaggio rispetto agli altri prodotti; identificazione adeguata; trattamento idoneo a eliminare il problema sanitario; esecuzione del trattamento in uno stabilimento riconosciuto dallo Stato membro interessato.

Per l’acquacoltura, la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti non conformi all’articolo 3 sono autorizzate alle condizioni della direttiva 91/67/CEE e, se necessario, di ulteriori regole da adottare con procedura comitologica. Inoltre, qualora la situazione della malattia lo consenta, possono essere concesse deroghe ulteriori in casi specifici, tenendo conto delle caratteristiche della malattia nelle specie interessate e delle eventuali analisi o misure sugli animali, fermo restando il mantenimento del livello di protezione sanitaria.

Certificati veterinari

L’articolo 5 prevede la certificazione veterinaria per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano in due ipotesi: quando ciò sia richiesto da disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 89/662/CEE, oppure quando sia stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3. Il modello e le modalità applicative dei certificati sono demandati alla procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e devono rispettare i principi generali dell’allegato IV.

Controlli ufficiali, verifiche e salvaguardie

L’articolo 6 impone controlli ufficiali sulla salute animale, in attesa dei futuri regolamenti UE su igiene e controlli per alimenti e mangimi. Le ispezioni sono di regola senza preavviso e devono seguire le regole della direttiva 89/662/CEE. In caso di infrazioni, gli Stati membri devono adottare misure idonee a rimediare alla situazione.

La disposizione attribuisce inoltre alla Commissione la possibilità di effettuare controlli sul posto e verifiche dei sistemi con gli esperti, in cooperazione con le autorità nazionali. Se emerge un serio rischio per la salute animale, lo Stato membro interessato deve intervenire immediatamente; in mancanza o insufficienza delle misure nazionali, la Commissione adotta le misure di salvaguardia necessarie secondo la procedura dell’articolo 12, paragrafo 2.

Importazioni dai paesi terzi

Il capo II disciplina l’introduzione nell’Unione dei prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi. L’articolo 7 richiede che tali prodotti rispettino i requisiti del capo I applicabili alla filiera interna, oppure offrano garanzie equivalenti in materia di salute animale. L’approccio è dunque fondato sull’equivalenza sanitaria o sulla piena conformità alle regole interne.

L’articolo 8 stabilisce che, per applicare tali principi, la Commissione adotta mediante procedura comitologica: elenchi di paesi terzi o regioni da cui sono autorizzate importazioni di determinati prodotti; criteri per l’inclusione e l’aggiornamento di tali elenchi, fondati su elementi come legislazione del paese terzo, organizzazione dei servizi veterinari, condizioni sanitarie effettive, garanzie fornite dall’autorità competente, esperienza commerciale, risultati di ispezioni e verifiche, situazione sanitaria del patrimonio zootecnico e capacità di informazione del paese terzo; norme di origine; condizioni specifiche d’importazione per paese o gruppo di paesi; e, se necessario, ulteriori regole su introduzioni particolari o prodotti particolari, come campioni commerciali o introdotti da viaggiatori.

Documentazione, certificazione e transito

L’articolo 9 dispone che, all’ingresso nella Comunità, ogni partita sia accompagnata da un certificato veterinario conforme all’allegato IV. Il certificato deve attestare il rispetto dei requisiti della direttiva, della normativa UE di riferimento o di condizioni equivalenti, nonché delle condizioni specifiche d’importazione eventualmente fissate. Sono inoltre previste la possibilità di documenti elettronici, modelli standard di documento e regole specifiche per il transito. I documenti possono includere indicazioni richieste da altre norme UE in materia di salute pubblica e salute animale.

Ispezioni nei paesi terzi e poteri della Commissione

Ai sensi dell’articolo 10, la Commissione può effettuare ispezioni e verifiche dei sistemi nei paesi terzi per verificare la conformità o l’equivalenza alle norme UE. Gli esperti della Commissione possono essere accompagnati da esperti degli Stati membri, e le spese sono a carico della Commissione. In caso di rischio serio per la salute animale, la Commissione adotta senza indugio le misure necessarie ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 97/78/CE.

Aggiornamento tecnico e procedura comitologica

L’articolo 11 consente l’aggiornamento degli allegati in funzione di nuove conoscenze scientifiche, sviluppi tecnologici e obiettivi di sicurezza sanitaria. L’articolo 12 individua il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali come organo di assistenza alla Commissione; quando la direttiva rinvia a tale paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per il parere del comitato.

Disposizioni transitorie

L’articolo 13 prevede che, dalla data di cui all’articolo 14, paragrafo 1, cessino di applicarsi le norme di polizia sanitaria contenute nelle direttive elencate nell’allegato V. Le misure di attuazione già adottate restano però efficaci fino alla loro sostituzione con misure nuove adottate in base alla presente direttiva. Sono inoltre possibili misure transitorie tramite la procedura dell’articolo 12, paragrafo 2.

Recepimento ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° gennaio 2005 e informarne immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo e ambito generale

L’articolo 1 stabilisce norme generali di polizia sanitaria per tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione nell’Unione, nonché per l’introduzione dai paesi terzi, di prodotti di origine animale e derivati destinati al consumo umano. La direttiva non incide sulle disposizioni delle direttive 89/662/CEE, 97/78/CE e delle direttive elencate nell’allegato I.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 richiama, per quanto necessario, le definizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 e della direttiva 97/78/CE, e introduce definizioni autonome di: tutte le fasi di produzione/trasformazione/distribuzione, introduzione ai fini doganali, veterinario ufficiale e prodotti di origine animale.

Requisiti generali per la produzione e commercializzazione nell’UE

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare misure affinché le attività degli operatori non favoriscano la propagazione di malattie trasmissibili agli animali. I prodotti devono provenire da animali conformi alla normativa sanitaria pertinente e, in particolare, non provenire da aziende, stabilimenti, territori o parti di essi soggetti a restrizioni; per carni e prodotti a base di carne sono previste ulteriori condizioni relative alla macellazione in stabilimenti non interessati da animali infetti o sospetti; per acquacoltura si applica la direttiva 91/67/CE.

Deroghe e trattamenti per prodotti provenienti da zone soggette a restrizioni

L’articolo 4 consente, in deroga all’articolo 3 e nel rispetto delle misure di controllo dell’allegato I, la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti provenienti da territori soggetti a restrizioni se provengono da aziende non infette e se sono rispettate condizioni di separazione, identificazione, trattamento idoneo e riconoscimento dello stabilimento di trattamento. Sono previste ulteriori deroghe per l’acquacoltura e, se la situazione sanitaria lo consente, deroghe specifiche adottabili secondo la procedura comitologica, tenendo conto delle caratteristiche della malattia e di eventuali analisi o misure sugli animali.

Certificazione veterinaria

L’articolo 5 richiede la certificazione veterinaria dei prodotti destinati al consumo umano quando norme adottate ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 89/662/CEE la prevedano per gli scambi intracomunitari o quando sia stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3. Le modalità applicative e il modello dei certificati sono adottati secondo la procedura dell’articolo 12, paragrafo 2, sulla base dei principi dell’allegato IV.

Controlli ufficiali e misure di salvaguardia

L’articolo 6 impone agli Stati membri di garantire controlli ufficiali sulla salute degli animali, in attesa dei futuri regolamenti UE in materia di igiene dei prodotti alimentari di origine animale e controlli su alimenti e mangimi. I controlli sono in generale senza preavviso e conformi alla direttiva 89/662/CEE. Se emergono infrazioni, gli Stati membri devono adottare misure correttive; sono inoltre previsti controlli sul posto e verifiche dei sistemi da parte di esperti della Commissione, con possibilità di misure di salvaguardia urgenti da parte dello Stato membro o, in difetto, della Commissione.

Condizioni per l’importazione dai paesi terzi

L’articolo 7 subordina l’introduzione di prodotti di origine animale dai paesi terzi al rispetto dei requisiti del capo I oppure a garanzie equivalenti in materia di salute animale. L’articolo 8 prevede la formazione di elenchi di paesi terzi o regioni autorizzati, previa verifica comunitaria, tenendo conto di legislazione, organizzazione dei servizi veterinari, condizioni sanitarie, garanzie di equivalenza, esperienza commerciale, ispezioni, situazione sanitaria e qualità delle informazioni fornite dal paese terzo. Sono altresì previsti criteri di origine, condizioni specifiche d’importazione e ulteriori norme tecniche mediante procedura comitologica.

Documentazione all’ingresso e transito

L’articolo 9 richiede, all’ingresso nella Comunità, un certificato veterinario conforme all’allegato IV per ciascuna partita. Il certificato deve attestare il rispetto delle condizioni della direttiva e delle eventuali condizioni specifiche d’importazione; possono essere introdotti documenti elettronici, modelli documentali e regole sul transito. I documenti possono integrare informazioni richieste da altra normativa UE su salute pubblica e salute animale.

Ispezioni comunitarie nei paesi terzi

L’articolo 10 consente ispezioni e verifiche dei sistemi nei paesi terzi da parte di esperti della Commissione, eventualmente accompagnati da esperti degli Stati membri, a spese della Commissione. Se emergono rischi seri per la salute animale, la Commissione deve adottare senza indugio le misure necessarie ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 97/78/CE.

Aggiornamento degli allegati e procedura comitologica

L’articolo 11 consente la modifica degli allegati per tenere conto di nuovi pareri scientifici e valutazioni del rischio, sviluppi tecnologici e obiettivi di sicurezza sanitaria. L’articolo 12 affida l’assistenza alla Commissione al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002; la procedura di riferimento è quella della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per il parere del comitato.

Disposizioni transitorie e abrogazione di norme incompatibili

L’articolo 13 dispone che, dalla data di cui all’articolo 14, paragrafo 1, non si applicano più le norme di polizia sanitaria contenute nelle direttive elencate nell’allegato V, salvo le misure di attuazione già adottate, che restano in vigore fino alla loro sostituzione. Sono ammesse misure transitorie mediante procedura comitologica.

Recepimento, pubblicazione ed entrata in vigore

L’articolo 14 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 1° gennaio 2005 e di comunicarle alla Commissione, con riferimento alla direttiva negli atti di recepimento. L’articolo 15 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; l’articolo 16 individua gli Stati membri come destinatari.

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