Direttiva 2002/88
Direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2002/88/CE modifica in modo sostanziale la direttiva 97/68/CE per rafforzare il controllo delle emissioni dei motori impiegati su macchine mobili non stradali. L'intervento introduce definizioni nuove, un calendario specifico per i motori ad accensione comandata, deroghe limitate, regole per piccoli costruttori e un nuovo impianto tecnico su prove, etichettatura, fattori di deterioramento e durabilità. Prevede inoltre un obbligo per la Commissione di riesaminare alcuni profili tecnici e di presentare una relazione entro l'11 agosto 2004.
Modifica della direttiva 97/68/CE estendendo e aggiornando la disciplina UE sulle emissioni dei motori a combustione interna installati su macchine mobili non stradali, con introduzione di requisiti specifici per i motori ad accensione comandata (benzina) e adeguamenti tecnici e procedurali.
Ambito di applicazione
Si applica ai motori destinati a essere montati su macchine mobili non stradali e ai motori secondari installati su veicoli stradali per il trasporto di passeggeri o merci, con particolare estensione ai motori ad accensione comandata di piccola potenza. La disciplina riguarda l'omologazione, l'immissione sul mercato e la conformità delle emissioni di inquinanti gassosi e particolato, includendo motori portatili e non portatili, famiglie di motori, motori di sostituzione e specifiche categorie di piccoli costruttori; restano fuori, per espressa previsione dell'allegato I, navi, locomotive ferroviarie, aeromobili e veicoli da diporto (ad es. motoslitte, motociclette da fuoristrada e veicoli fuoristrada).
Direttiva 2002/88/CE - modifica della direttiva 97/68/CE sulle emissioni dei motori per macchine mobili non stradali
La direttiva interviene sulla disciplina UE delle emissioni dei motori a combustione interna installati su macchine mobili non stradali, con l'obiettivo di rafforzare il presidio ambientale dei piccoli motori, soprattutto ad accensione comandata (benzina), in coerenza con gli obiettivi di qualità dell'aria e con l'evoluzione tecnologica internazionale. Il testo introduce un nuovo impianto per l'omologazione e l'immissione sul mercato, con fasi progressive, deroghe limitate e regole specifiche per piccoli costruttori e motori di sostituzione.
Finalità e contesto normativo
I considerando evidenziano che il programma Auto-Oil II e i lavori sui limiti nazionali di emissione hanno mostrato la necessità di ulteriori misure, in particolare per ozono e particolato. La direttiva 97/68/CE aveva già fissato limiti per gli inquinanti gassosi e il particolato dei motori destinati a macchine mobili non stradali; la nuova direttiva amplia e aggiorna tale quadro, includendo in modo espresso i motori a benzina di piccola cilindrata/potenza.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i motori destinati all'installazione su macchine mobili non stradali e i motori secondari installati su veicoli stradali per il trasporto di passeggeri o merci. L'allegato I, come modificato, precisa che la direttiva si applica ai motori per macchine mobili non stradali e ai motori secondari; ne restano esclusi navi, locomotive ferroviarie, aeromobili e veicoli da diporto, quali motoslitte, motociclette da fuoristrada e veicoli fuoristrada.
Definizioni rilevanti per gli operatori
L'articolo 2 viene arricchito con definizioni operative essenziali per l'applicazione del regime:
- "immissione sul mercato": messa a disposizione per la prima volta sul mercato dell'UE, a titolo oneroso o gratuito, per distribuzione e/o uso;
- "motore di sostituzione": motore nuovo destinato esclusivamente a rimpiazzarne uno di macchina;
- "motore portatile" e "motore non portatile": distinzione fondata su criteri di utilizzo, peso complessivo e modalità operative;
- "motore portatile ad uso professionale operante in diverse posizioni": categoria rilevante ai fini delle deroghe tecniche;
- "periodo di durabilità delle emissioni": parametro temporale usato per i fattori di deterioramento;
- nozioni di "famiglia di motori ad accensione comandata in piccole serie" e di "costruttore ... in piccole serie", fondamentali per i regimi agevolati.
Calendario di omologazione per i motori ad accensione comandata
Il nuovo articolo 9 bis rappresenta il cuore dell'intervento. I motori ad accensione comandata sono classificati nella classe principale S, per piccoli motori con potenza netta fino a 19 kW, articolata nelle categorie H (portatili) e N (non portatili).
Dal 11 agosto 2004 gli Stati membri:
- non possono negare l'omologazione di un tipo di motore o di una famiglia di motori a benzina, né il rilascio del documento di cui all'allegato VII, se il motore soddisfa i requisiti di emissione della direttiva;
- non possono imporre ulteriori requisiti nazionali di emissione per le macchine mobili non stradali su cui il motore è montato.
Sempre dall'11 agosto 2004 e secondo le successive scadenze, gli Stati membri devono invece negare l'omologazione e il rilascio dei documenti se il motore non rispetta i limiti della fase I o della fase II, secondo le date differenziate per classe di motore:
- dopo l'11 agosto 2004 per la fase I;
- successivamente al 1º agosto 2004, 2006, 2007 e 2008 per le varie classi di fase II (SN:1, SN:2, SN:4, SH:1, SH:2, SN:3, SH:3, secondo la tabella di articolazione richiamata dal testo).
L'immissione sul mercato dei motori è ammessa soltanto dopo sei mesi dalle date applicabili, salvo macchine e motori destinati all'esportazione in paesi terzi.
Esenzioni, motori di sostituzione e piccoli costruttori
L'articolo 10 disciplina deroghe e esclusioni. Sono esclusi dall'applicazione di alcune prescrizioni i motori per uso delle forze armate e i motori esentati in base ai paragrafi 1 bis e 2.
Per i motori di sostituzione:
- essi devono rispettare i valori limite originariamente richiesti al motore sostituito al momento della sua immissione sul mercato;
- devono riportare la dicitura "MOTORE DI SOSTITUZIONE" su etichetta o nel manuale del proprietario.
Per i costruttori di motori in piccole serie, le date di cui all'articolo 9 bis, paragrafi 4 e 5, sono posticipate di tre anni. Inoltre, per famiglie di motori in piccole serie fino a un massimo di 25.000 unità, a condizione che le famiglie abbiano tutte cilindrata diversa, si applicano temporaneamente le disposizioni corrispondenti della fase I.
Deroghe tecniche e revisione della fase II
Il nuovo articolo 14 bis obbliga la Commissione a esaminare eventuali difficoltà tecniche di conformità alla fase II, con attenzione particolare ai motori portatili ad uso professionale operanti in diverse posizioni e alle macchine con motori delle classi SH:2 e SH:3. Se lo studio conferma impedimenti tecnici, entro il 31 dicembre 2003 la Commissione deve presentare una relazione con eventuali proposte di estensione del periodo previsto dall'articolo 9 bis, paragrafo 7, e/o con ulteriori deroghe, entro il limite massimo di cinque anni, salvo circostanze eccezionali.
Adeguamento tecnico e procedura comitologica
L'articolo 14 stabilisce che, salvo specifiche eccezioni, le modifiche agli allegati per adeguare la direttiva al progresso tecnico siano adottate dalla Commissione secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Quest'ultimo richiama la decisione 1999/468/CE e fissa in tre mesi il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione.
Obblighi di recepimento degli Stati membri
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro l'11 agosto 2004. I testi nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere accompagnati da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dai singoli Stati. È inoltre imposto l'obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Relazione della Commissione entro l'11 agosto 2004
La direttiva prevede un monitoraggio politico-tecnico a breve termine. Entro l'11 agosto 2004 la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, e, se necessario, una proposta, sui costi/benefici e sulla fattibilità di ulteriori misure relative a:
- riduzione delle emissioni di particolato dei piccoli motori ad accensione comandata, soprattutto a due tempi;
- riduzione delle emissioni dei veicoli da diporto, inclusi motoslitte e go-cart;
- riduzione dei gas di scarico e del particolato dei piccoli motori ad accensione per compressione sotto i 18 kW;
- riduzione delle emissioni dei motori ad accensione per compressione per locomotive, con definizione di un ciclo di prova dedicato.
Nuovo impianto tecnico negli allegati
La direttiva modifica in modo esteso gli allegati della direttiva 97/68/CE:
- aggiorna l'allegato I con nuove definizioni, cicli di prova, limiti emissivi, categorie di motori e requisiti di etichettatura;
- introduce l'allegato IV sul procedimento di prova per i motori ad accensione comandata;
- rinumera gli allegati successivi e aggiorna il carburante di riferimento, i risultati delle prove e i fattori di deterioramento;
- aggiunge l'allegato XII sul riconoscimento di omologazioni alternative.
Per i motori a benzina, il nuovo allegato IV disciplina in dettaglio:
- condizioni di prova su banco dinamometrico;
- carburante di riferimento e lubrificanti;
- configurazione del motore e accessori da montare o escludere;
- cicli di prova D, G1, G2 e G3;
- criteri di taratura, controllo analizzatori e verifica dell'interferenza;
- calcolo delle emissioni specifiche e fattori di correzione umidità/secco;
- procedure per motori a quattro tempi e a due tempi.
Conformità, durabilità e fattori di deterioramento
L'appendice 4 del nuovo allegato sulla fase II disciplina la conformità agli standard di emissione per l'intero periodo di durabilità delle caratteristiche di emissione (EDP). Il costruttore può usare fattori di deterioramento predefiniti o calcolati sperimentalmente; per motori con post-trattamento sono previste formule specifiche e la possibilità di prove su più punti di invecchiamento. Il costruttore deve inoltre dichiarare la categoria di EDP applicabile e conservarne la documentazione giustificativa, basata su dati tecnici, garanzie, studi sulla vita utile e rapporti sui guasti.
Riconoscimento di omologazioni equivalenti
Il nuovo allegato XII stabilisce che alcune omologazioni e certificazioni già ottenute ai sensi di altri atti UE o regolamenti UNECE sono considerate equivalenti all'omologazione prevista dalla direttiva per determinate classi di motori. In particolare sono richiamate la direttiva 2000/25/CE, la direttiva 88/77/CEE, il regolamento UNECE n. 49 e il regolamento UNECE n. 96, con distinzione tra classi di motori interessate dalla fase precedente e dalla fase II.
Implicazioni pratiche per avvocati e commercialisti
Per i professionisti italiani, la direttiva rileva soprattutto per:
- verifica della conformità tecnica dei motori immessi sul mercato e della documentazione di omologazione;
- gestione delle tempistiche di adeguamento dei modelli e delle famiglie di motori;
- classificazione dei prodotti tra portatili, non portatili, sostituzione e piccole serie;
- controllo della catena documentale su prove, fattori di deterioramento, etichettatura e manualistica;
- valutazione degli impatti contrattuali e di responsabilità derivanti da ritardi nel recepimento o dalla commercializzazione di motori non conformi.
La direttiva, in quanto atto di armonizzazione, vincola gli Stati membri al risultato ma lascia margini sulla forma e sui mezzi di attuazione, fermo il termine di recepimento dell'11 agosto 2004.
Disposizioni principali
Definizioni nuove e ampliamento del campo applicativo
All'articolo 2 della direttiva 97/68/CE sono introdotte o ridefinite nozioni centrali: "immissione sul mercato", "motore di sostituzione", "motore portatile", "motore non portatile", "motore portatile ad uso professionale operante in diverse posizioni", "periodo di durabilità delle emissioni", "famiglia di motori ad accensione comandata in piccole serie" e "costruttore di motori ad accensione comandata in piccole serie". Le definizioni servono a distinguere i regimi applicabili ai motori a benzina, ai motori portatili e alle piccole serie.
Calendario di omologazione per i motori ad accensione comandata
È inserito l'articolo 9 bis, che introduce una disciplina graduata per i piccoli motori a benzina (classe principale S, potenza netta <= 19 kW, articolata nelle categorie H per macchine portatili e N per macchine non portatili). Dal 11 agosto 2004 gli Stati membri non possono negare l'omologazione o imporre ulteriori requisiti di emissione se il motore soddisfa i requisiti della direttiva; da tale data e secondo le ulteriori scadenze indicate, devono invece negare le omologazioni per i motori non conformi ai limiti di fase I e fase II. Le date di blocco variano per classe di motore: 1 agosto 2004, 1 agosto 2006, 1 agosto 2007 e 1 agosto 2008, con immissione sul mercato consentita solo sei mesi dopo le date applicabili, salvo esportazione in paesi terzi.
Fasi I e II, limiti di emissione e specifiche per i motori a benzina
L'articolo 9 bis, paragrafi 3 e 4, collega l'omologazione ai valori limite della fase I e della fase II indicati nell'allegato I, punto 4.2.2.1 e 4.2.2.2. Per la fase II è previsto anche un limite NOx di 10 g/kWh per tutte le classi di motori. L'allegato I è integrato con requisiti tecnici, modalità di prova e cicli G1/G2/G3, oltre a specifiche su componenti gassosi, post-trattamento, aspirazione, carburazione e configurazione delle macchine.
Deroghe, esenzioni e motori di sostituzione
L'articolo 10 estende alcune esenzioni ai motori per le forze armate, ai motori esentati in base ai paragrafi 1 bis e 2 e disciplina i motori di sostituzione, che devono rispettare i valori limite originariamente applicabili al motore sostituito ed essere contrassegnati con la dicitura "MOTORE DI SOSTITUZIONE" sull'etichetta o nel manuale. Sono previste deroghe temporali: per i costruttori di motori in piccole serie, le date dell'articolo 9 bis, paragrafi 4 e 5, sono posticipate di tre anni; per le famiglie di motori in piccole serie fino a 25.000 unità, con famiglie aventi cilindrate diverse, si applicano temporaneamente le disposizioni della fase I.
Deroghe tecniche per usi difficili
Il nuovo articolo 14 bis impone alla Commissione uno studio sulle difficoltà tecniche di conformità alla fase II, in particolare per i motori portatili ad uso professionale operanti in diverse posizioni e per le macchine con motori delle classi SH:2 e SH:3. Se lo studio conferma l'impossibilità tecnica di rispettare i termini, la Commissione deve presentare entro il 31 dicembre 2003 una relazione con proposte di estensione del periodo di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 7, e/o ulteriori deroghe non superiori a cinque anni, salvo circostanze eccezionali.
Adeguamento tecnico e comitologia
L'articolo 14 attribuisce alla Commissione l'adozione, secondo la procedura dell'articolo 15, paragrafo 2, delle modifiche agli allegati necessarie per adeguare la direttiva al progresso tecnico, con eccezione di specifici requisiti dell'allegato I, punto 1, punti da 2.1 a 2.8 e punto 4. L'articolo 15 disciplina il comitato di assistenza e richiama la decisione 1999/468/CE; il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato a tre mesi.
Recepimento e comunicazioni alla Commissione
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni di recepimento entro l'11 agosto 2004 e informare immediatamente la Commissione, indicando nei testi normativi un riferimento alla direttiva o un riferimento alla sua pubblicazione ufficiale. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Relazione della Commissione e possibile evoluzione futura
Entro l'11 agosto 2004 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, e se necessario una proposta, sui costi/benefici e sulla fattibilità di ulteriori riduzioni delle emissioni di particolato dei piccoli motori a benzina, dei veicoli da diporto oggi non contemplati, dei piccoli motori ad accensione per compressione sotto i 18 kW e delle locomotive, includendo anche la definizione di un ciclo di prova per queste ultime.
Aggiornamento degli allegati tecnici e riconoscimento di omologazioni equivalenti
La direttiva sostituisce o rinumera numerosi allegati della direttiva 97/68/CE, inserendo un nuovo allegato IV per i motori ad accensione comandata, un nuovo allegato XII sul riconoscimento di omologazioni alternative e modifiche agli allegati su carburante di riferimento, prove, risultati delle prove e fattori di deterioramento. L'allegato XII riconosce come equivalenti, per determinate classi di motori, omologazioni concesse ai sensi della direttiva 2000/25/CE, della direttiva 88/77/CEE, del regolamento UNECE n. 49 e del regolamento UNECE n. 96.
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