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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1782/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 483 c.p.) per avere denunciato falsamente lo smarrimento della carta d'identità nella denuncia del 22/04/2014 nonostante fosse già stata denunciata smarrita il 10/10/2013. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: inosservanza/erronea applicazione di norme penali e travisamento della prova (art. 192 c.p.p.); mancato riconoscimento dell'errore sul fatto (art. 47 c.p.); mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il motivo per travisamento della prova proposto in cassazione in presenza di "doppia conforme" tra i giudici di merito (violazione dei limiti del devolutum), osservando che le censure si risolvevano in una lettura alternativa e parziale delle dichiarazioni. Ha confermato che la falsità è sussistente perché la denuncia del 22/04/2014 era datata e riferita al medesimo documento già denunciato il 10/10/2013 e perché il comportamento dell'imputato (recarsi subito al Comune per ottenere il duplicato) è incompatibile con l'asserito smarrimento ignorato. L'errore sul fatto è stato ritenuto non sussistente; l'eccezione di applicazione dell'art. 131-bis è stata respinta come insindacabile valutazione di merito motivata con riferimento alla personalità del prevenuto e a precedenti pertinenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Configura falsità ideologica la denuncia di smarrimento della carta d'identità quando il soggetto dichiara lo smarrimento di un documento già oggetto di precedente denuncia, tale dichiarazione essendo presupposto per il rilascio del duplicato.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata a sostegno della censura sul travisamento della prova; la Corte osserva che la doglianza sul travisamento non può essere proposta per la prima volta in Cassazione in presenza di doppia conforme.

  • art. 47 cod. pen.

    L'eccezione di errore sul fatto è stata esaminata implicitamente dalla motivazione di merito e ritenuta non sussistente; la Suprema Corte ritiene la valutazione non censurabile.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è discrizionaria e spettante ai giudici di merito; la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il diniego richiamando precedenti e la condotta dell'imputato.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio secondo cui, in caso di doppia conforme, non è ammissibile in Cassazione il motivo fondato sul travisamento della prova dedotto per la prima volta in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Se giudici di merito (Tribunale e Corte d'Appello) sono concordi (doppia conforme), i motivi di cassazione basati sul presunto travisamento della prova non possono essere introdotti per la prima volta in Cassazione: tali questioni dovevano essere dedotte in appello.
  • La denuncia di smarrimento di un documento può integrare falsità ideologica quando esistono atti o elementi che dimostrano che il documento era già stato oggetto di analoga denuncia: la data e il comportamento successivo (es. ottenere subito il duplicato) sono elementi decisivi.
  • L'errore sul fatto (art. 47 c.p.) deve essere concretamente valutato dai giudici di merito; in Cassazione la sindacabilità è limitata e richiede che la motivazione di merito sia manifestamente illogica o assente.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) è rimessa alla discrezionalità dei giudici di merito e può essere esclusa in presenza di precedenti e di modalità di condotta che mostrino pericolosità o reiterazione; la Cassazione verifica solo la logicità della motivazione.
  • Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; chi impugna dovrebbe valutare preventivamente la fondatezza delle censure processuali e la correttezza della strategia difensiva.

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