Sentenza n. 200/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di rigetto dell’istanza diretta alla regolarizzazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 del -OMISSIS- e notificato il 1° giugno 2022; - di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti al precedente, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto dell’istanza di regolarizzazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 103 d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato un’istanza di emersione e regolarizzazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 103 d.l. 34/2020. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza ritenendo ostativa una condanna riconducibile alle ipotesi previste dal comma 10 della disposizione. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 103 d.l. 34/2020 e le figure sintomatiche dell’eccesso di potere consistenti nella falsità dei presupposti, nel travisamento dei fatti e nel difetto di istruttoria, sostenendo che le condanne riguardavano esclusivamente violazioni del divieto di rientro in Italia dopo l’espulsione e non reati indicativi di una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, né reati rientranti nella categoria di cui all’art. 381 c.p.p. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, del principio del contraddittorio e della partecipazione procedimentale, poiché il preavviso di rigetto era stato inviato soltanto al datore di lavoro e non anche al cittadino straniero, che era il soggetto maggiormente inciso dal provvedimento e avrebbe potuto fornire chiarimenti sui fatti posti a fondamento del diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto entrambi i motivi e ha annullato il provvedimento di rigetto. Quanto al primo motivo, dalla documentazione risultava che il ricorrente aveva riportato quattro condanne per la violazione del divieto di rientro in Italia conseguente all’espulsione, senza ulteriori condanne. Tali precedenti non consentivano di desumere una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e non rientravano tra i reati riconducibili alla categoria richiamata dall’art. 381 c.p.p.; pertanto, l’Amministrazione aveva erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti ostativi previsti dall’art. 103, comma 10, d.l. 34/2020. Quanto al secondo motivo, il giudice ha ritenuto fondata la censura partecipativa: il cittadino straniero, quale soggetto direttamente e maggiormente inciso dal diniego, avrebbe dovuto ricevere il preavviso di rigetto ed essere posto in condizione di fornire chiarimenti, non essendo sufficiente l’invio del preavviso al solo datore di lavoro. Le spese sono state compensate, anche in considerazione delle reiterate violazioni del divieto di rientro commesse dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
Non sono ammessi alla procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolare i cittadini stranieri al tempo espulsi per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato oppure soggetti alle ulteriori condizioni ostative indicate dalla disposizione.
Le condanne per la mera violazione del divieto di rientro in Italia dopo l’espulsione, in assenza di ulteriori elementi, non dimostrano automaticamente la sussistenza delle condizioni ostative relative alla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. 286/1998
Rinvio alle ipotesi di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e alle ulteriori ipotesi connesse alla pericolosità del cittadino straniero.
Le ipotesi di pericolosità e di espulsione richiamate dalla disciplina dell’emersione devono essere accertate sulla base di fatti concretamente riconducibili alle categorie normative previste.
art. 381 c.p.p.
Categoria dei reati richiamata dal giudice come parametro di confronto.
Le condanne per violazione del divieto di reingresso non rientrano, secondo la decisione, tra i reati riconducibili alla categoria indicata dall’art. 381 c.p.p.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il soggetto direttamente e maggiormente inciso dal diniego deve essere coinvolto nel contraddittorio procedimentale e posto in condizione di presentare osservazioni, anche quando l’iniziativa procedimentale sia stata assunta dal datore di lavoro.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione delle condizioni ostative alla procedura di emersione e regolarizzazione del rapporto di lavoro previste dall’art. 103, comma 10, d.l. 34/2020, la mera reiterazione di condanne per violazione del divieto di rientro in Italia dopo l’espulsione non consente, da sola, di qualificare lo straniero come minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, né di ricondurre tali condanne alle ulteriori categorie ostative previste dalla legge.
- L’Amministrazione deve verificare in concreto la riconducibilità dei precedenti penali dello straniero alle specifiche ipotesi ostative previste dalla disciplina dell’emersione; un diniego fondato su un’erronea amplificazione o qualificazione dei fatti è illegittimo per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria.
- Nel procedimento di emersione avviato su iniziativa del datore di lavoro, il preavviso di rigetto deve essere comunicato anche al cittadino straniero quando il provvedimento finale incide direttamente sulla sua posizione, consentendogli di fornire chiarimenti e osservazioni sui fatti posti a fondamento del diniego.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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