Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22007/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge (art. 416-bis c.p., art. 111, 6° comma Cost., art. 6 CEDU) in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: censurava un rinvio acritico del Tribunale al provvedimento del GIP senza considerare le censure difensive; contestava l'affermazione dell'esistenza del clan "Sudoso" come autonoma consorteria mafiosa senza adeguata prova della sua formazione o continuità rispetto al clan Bello - Mastrochicco; evidenziava l'estraneità di Davide Sudoso alle condanne del clan precedente; e contestava la prova sul ruolo attribuito a Lanza (spedizioni punitive, riscossione crediti da stupefacenti, procacciamento di voti), basata su intercettazioni ritenute criptiche, non specifiche rispetto ai capi e meramente ricognitive dell'attività investigativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse devoluto al giudice del riesame, come richiesto, tutte le doglianze in modo specifico: la questione sull'esistenza autonoma della consorteria Sudoso non era stata posta dinanzi al Tribunale del riesame e quindi non poteva essere esaminata in cassazione per carenza di devoluzione; le ulteriori censure sul ruolo del Lanza attengono al merito cautelare e non a vizi di legittimità esperibili in cassazione. La Corte ha inoltre ritenuto che l'ordinanza impugnata contenesse argomentazioni coerenti e prive di vizi logici in ordine ai gravi indizi desunti da intercettazioni e servizi di osservazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; la sentenza è stata rimessa alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma relativa al delitto di associazione di tipo mafioso; nella vicenda è il capo di imputazione fondamentale e il giudice ha valutato la sussistenza di gravi indizi in ordine alla partecipazione del ricorrente a un sodalizio mafioso.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di garanzia processuale; la Corte non ha ritenuto che dal profilo di devoluzione e specificità delle doglianze emergessero violazioni rilevanti di tale principio suscettibili di essere esaminate in cassazione.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in tema di giusto processo; la decisione della Corte non ha riscontrato, alla stregua dei limiti processuali e di devoluzione, una violazione di tale garanzia esaminabile in sede di legittimità.

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sulle forme e limiti del ricorso per cassazione; la Corte ha invocato l'onere di specificità dei motivi come requisito di ammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede i motivi non consentiti di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso proposto anche per motivi non consentiti e privi della necessaria specificità.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Richiama la peculiarità del giudizio di riesame in materia cautelare; la Corte ha evidenziato l'onere del ricorrente di devolvere specificamente al riesame le doglianze attinenti al merito cautelare.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del giudizio di cassazione in fatto; la Corte ha richiamato tali limiti nel ritenere inammissibili censure che implicherebbero una valutazione di merito non devoluta al grado precedente.

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma riferita agli adempimenti della cancelleria dopo la decisione; la Corte ha disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari, le censure da sollevare in Cassazione devono essere state specificamente devolute al giudice del riesame: questioni nuove non discusse in sede di riesame sono inammissibili per carenza di devoluzione.
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti in termini di merito: può valutare solo la congruenza e la logicità della motivazione del giudice del riesame rispetto ai canoni giuridici, non riformare valutazioni probatorie non dedotte tempestivamente.
  • I motivi di ricorso devono avere la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; argomentazioni generiche o non consentite determinano l'inammissibilità e la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie.
  • Quando si contesta l'esistenza stessa di una consorteria o la qualificazione giuridica di un sodalizio mafioso, occorre porre chiaramente la questione e ottenere che sia esaminata dal Tribunale del riesame, altrimenti la censura sarà esclusa dalla cassazione.
  • Le deduzioni difensive riguardanti la diversa interpretazione di intercettazioni o la diversa qualificazione dei ruoli interni al sodalizio sono, di norma, profili di merito valutativi e rischiano l'inammissibilità se non adeguatamente devoluti e specificati nei precedenti gradi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.