Regolamento (UE) 2024/1173
Regolamento delegato (UE) 2024/1173 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni a seguito dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda e sopprime le disposizioni obsolete per quanto riguarda il contingente tariffario per l’esportazione di latte in polvere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento delegato (UE) 2020/760, che disciplina la gestione dei contingenti tariffari agricoli soggetti a titoli. Le modifiche recepiscono gli effetti dell’accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda sui contingenti tariffari interessati e introducono il riferimento al certificato di ammissibilità rilasciato dalla Nuova Zelanda. Contestualmente, vengono eliminate alcune disposizioni ormai obsolete relative al contingente di esportazione di latte in polvere verso la Repubblica dominicana.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 per adeguare la disciplina dei contingenti tariffari agricoli all’accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda e per abrogare disposizioni obsolete sul contingente di esportazione di latte in polvere verso la Repubblica dominicana.
Ambito di applicazione
Si applica alla gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli soggetti a titoli, disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/760. Incide in particolare sui contingenti tariffari di importazione connessi a documenti rilasciati da paesi terzi e sui contingenti tariffari interessati dall’accordo di libero scambio tra Unione europea e Nuova Zelanda, nonché sulla soppressione di disposizioni ormai superate relative al contingente di esportazione di latte in polvere verso la Repubblica dominicana. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 1 maggio 2024, con entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2020/760 per l’accordo UE-Nuova Zelanda e per la soppressione di disposizioni obsolete
Il regolamento delegato (UE) 2024/1173 interviene sul regolamento delegato (UE) 2020/760, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli soggetti a titoli. L’intervento è motivato, da un lato, dall’esigenza di recepire nel diritto derivato gli effetti dell’accordo di libero scambio tra Unione europea e Nuova Zelanda e, dall’altro, dalla necessità di espungere disposizioni non più attuali relative a un contingente di esportazione di latte in polvere già soppresso.
Contesto e finalità
Secondo i considerando, il regolamento delegato (UE) 2020/760 conteneva ancora norme riferite al contingente tariffario per l’esportazione di latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana. Poiché tale contingente è stato soppresso dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/953, le relative disposizioni vengono eliminate per coerenza normativa.
In parallelo, l’accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda, firmato il 27 novembre 2023 ed oggetto della decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, modifica i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4182 e 09.4195 e introduce un certificato di ammissibilità che deve essere rilasciato dalla Nuova Zelanda. Tali novità sono recepite nel regolamento delegato (UE) 2020/760.
Modifiche al regolamento delegato (UE) 2020/760
Le modifiche si concentrano su tre interventi normativi puntuali:
- all’articolo 4, la lettera c) è soppressa;
- all’articolo 8, paragrafo 2, sono soppresse le lettere c), e) ed f);
- all’articolo 17, lettera g), la disposizione è riscritta per precisare le informazioni da indicare per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi.
La nuova formulazione dell’articolo 17, lettera g), richiede che, per ciascun certificato di autenticità, certificato "IMA 1" (Inward Monitoring Arrangement) o certificato di ammissibilità di cui all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 depositato da un operatore, siano indicati il numero del titolo corrispondente e i quantitativi coperti.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori che partecipano alla gestione dei contingenti tariffari agricoli, il regolamento comporta principalmente:
- l’eliminazione di riferimenti normativi ormai superati nel testo del regolamento delegato (UE) 2020/760;
- l’adeguamento delle regole documentali ai contingenti interessati dall’accordo con la Nuova Zelanda;
- l’obbligo di considerare, ai fini della tracciabilità e gestione dei contingenti, anche il nuovo certificato di ammissibilità rilasciato dalla Nuova Zelanda.
Entrata in vigore e decorrenza applicativa
Il regolamento è entrato in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1 maggio 2024. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Soppressione di disposizioni obsolete
È soppressa la lettera c) dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/760. Sono altresì soppresse le lettere c), e) ed f) dell’articolo 8, paragrafo 2. Tali interventi eliminano dal testo vigente le previsioni non più attuali, anche in relazione al contingente tariffario per l’esportazione di latte in polvere verso la Repubblica dominicana, già soppresso dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/953.
Adeguamento ai contingenti connessi all’accordo UE-Nuova Zelanda
L’articolo 17, lettera g), è sostituito per includere, tra i dati da registrare per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, anche il numero del titolo corrispondente e i quantitativi coperti per ciascun certificato di autenticità, certificato "IMA 1" (Inward Monitoring Arrangement) o certificato di ammissibilità di cui all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 depositato da un operatore.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1 maggio 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 mar 2024Regolamento (UE) 2024/844
- Regolamento · 13 mar 2024Regolamento (UE) 2024/868
- Regolamento · 13 mar 2024Regolamento (UE) 2024/870
- Regolamento · 13 mar 2024Regolamento (UE) 2024/886
- Regolamento · 13 mar 2024Regolamento (UE) 2024/894
- Regolamento · 13 mar 2024Regolamento (UE) 2024/897
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →