Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33824/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento erano stati disposti, nei confronti di due indagati, la perquisizione e il sequestro probatorio di borse, accessori e semilavorati recanti marchi ritenuti contraffatti. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l'impugnazione. Gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la carenza assoluta di motivazione. In particolare, hanno sostenuto che un accertamento del consulente del pubblico ministero avrebbe rilevato l'originalità dei marchi, escludendo la contraffazione; hanno inoltre censurato l'insufficiente motivazione del sequestro quanto al fumus boni iuris e all'utilità probatoria del vincolo reale. La Corte ha ritenuto che le censure investissero, in realtà, la motivazione dell'ordinanza di riesame e la valutazione degli elementi investigativi, mentre, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., contro le ordinanze emesse in sede di riesame di misure cautelari reali è deducibile in cassazione soltanto la violazione di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse fornito una motivazione logica, congrua e non apparente sia sull'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 474 cod. pen., sia sull'utilità probatoria del sequestro. Il riferimento alle indagini su fatture per operazioni inesistenti, ai pagamenti per la realizzazione di beni recanti marchi contraffatti e alla necessità di accertare l'effettiva alterazione dei marchi è stato considerato sufficiente, nella fase cautelare reale, a giustificare il fumus boni iuris e il nesso funzionale tra reato e beni sequestrati. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la valutazione del parere informale del consulente, poiché il consulente si era riservato ulteriori approfondimenti e il deposito dell'elaborato scritto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Il richiamo espresso al reato di contraffazione e l'indicazione degli elementi investigativi relativi alla produzione di beni con marchi contraffatti sono stati ritenuti sufficienti, nella fase del sequestro probatorio, a fondare l'astratta configurabilità del reato, senza richiedere un giudizio definitivo di merito.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Contro le ordinanze emesse in sede di riesame di misure cautelari reali è deducibile in cassazione soltanto la violazione di legge; non sono quindi deducibili censure rivolte esclusivamente alla sufficienza, logicità o completezza della motivazione, salvo il caso di motivazione materialmente mancante o apparente.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La proposizione di motivi non deducibili in sede di legittimità comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel riesame di un sequestro probatorio, la motivazione sul fumus boni iuris non deve anticipare il giudizio di merito, ma deve indicare elementi della notizia di reato idonei a giustificare la prosecuzione delle indagini e l'astratta configurabilità della fattispecie contestata.
  • Il decreto di sequestro probatorio deve esporre, anche concisamente, i fatti costitutivi del reato e il nesso funzionale tra il reato ipotizzato e i beni sottoposti a vincolo, indicando l'utilità investigativa del sequestro.
  • Un parere informale e provvisorio del consulente tecnico, accompagnato dalla riserva di ulteriori approfondimenti e del deposito di un elaborato scritto, non esclude necessariamente il fumus boni iuris del sequestro probatorio.
  • Nel ricorso per cassazione contro un'ordinanza emessa in sede di riesame di una misura cautelare reale, ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p., sono deducibili soltanto violazioni di legge; le doglianze sulla sufficienza o logicità della motivazione sono ammissibili solo quando la motivazione sia materialmente mancante, apparente o talmente illogica da risultare sostanzialmente inesistente.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoSequestroImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.