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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01803/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario nel quale la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale lo dichiarava inammissibile ritenendo tardiva la notificazione: la sentenza di primo grado risultava depositata il 23 gennaio 2017, il termine lungo per impugnare scadeva il 24 luglio 2017, mentre l'appello era stato notificato il 27 luglio 2017. La CTR attribuiva rilievo all'avviso di ricevimento, sul quale non era apposta la data di spedizione con stampigliatura meccanografica, reputando insufficiente un foglio separato recante la data di spedizione dell'appello a mezzo posta del 18 luglio 2017. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la produzione dell'elenco delle spedizioni delle raccomandate del 18 luglio 2017 dimostrava sia la tempestiva proposizione dell'appello sia la tempestiva costituzione nel giudizio di secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta per il notificante può essere validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante timbro datario delle Poste, essendo tale timbro idoneo ad attestare la consegna all'ufficio postale. Ha inoltre richiamato il principio per cui la notifica si perfeziona, dal lato del notificante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario o comunque al soggetto incaricato della trasmissione, e non alla ricezione da parte del destinatario, soprattutto quando si tratti di atto da compiersi entro un termine. Poiché l'elenco prodotto recava data e timbro del 18 luglio 2017 e la sentenza di primo grado era stata depositata il 23 gennaio 2017, era applicabile il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c., con conseguente tempestività dell'appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per sostenere la tempestività della notificazione dell'appello nel processo tributario.

  • art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per sostenere la tempestiva costituzione in giudizio dell'appellante nel processo tributario.

  • art. 327 c.p.c.

    Applicato quale termine lungo di impugnazione di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza non notificata.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato, tramite la pronuncia della Corte costituzionale, per il principio di perfezionamento della notifica per il notificante al momento della consegna dell'atto al soggetto incaricato della trasmissione.

  • art. 4, comma 3, L. n. 890 del 1982

    Richiamato insieme all'art. 149 c.p.c. nel passaggio sulla declaratoria di illegittimità costituzionale relativa al perfezionamento della notifica postale per il notificante.

  • art. 2700 c.c.

    Non è citato espressamente nel testo, ma il ragionamento sulla fede privilegiata dell'elenco/timbro postale si fonda sulla natura di atto pubblico dell'attestazione proveniente dall'ufficio postale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la tempestività della notificazione dell'atto di appello da parte del notificante può essere provata mediante l'elenco delle raccomandate recante il timbro datario dell'ufficio postale, senza che sia decisiva la sola mancanza di ulteriori annotazioni sull'avviso di ricevimento.
  • La data apposta dall'ufficio postale sull'elenco di spedizione ha valore attestativo della consegna del plico all'ufficio postale e consente di dimostrare il perfezionamento della notifica per il notificante entro il termine di impugnazione.
  • Ai fini del termine lungo di impugnazione, se la sentenza di primo grado non è stata notificata, si applica il termine di cui all'art. 327 c.p.c.; la verifica della tempestività va compiuta con riguardo alla data di spedizione/consegna dell'atto al servizio postale, non alla ricezione del plico da parte del destinatario.
  • Nel giudizio tributario, il termine per la costituzione dell'appellante che notifichi a mezzo posta decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, o dall'evento equipollente previsto dalla legge, non dalla mera spedizione dell'atto.
  • Il principio generale di perfezionamento della notifica per il notificante opera, quando la notifica debba essere compiuta entro un termine, dal momento dell'affidamento dell'atto al soggetto che funge da tramite necessario nella procedura notificatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioNotificazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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