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Risoluzione

Risoluzione n. 337 del 1/08/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione distingue tra le funzioni on line del servizio bancario "Impresa Web", che possono essere accessorie alle operazioni bancarie principali e quindi esenti IVA, e le funzioni di corporate banking, che in via generale costituiscono un servizio autonomo di veicolazione dati soggetto a IVA ordinaria, salvo il caso in cui coincida la banca proponente con la banca passiva.

IVA su servizi di remote banking e corporate banking: accessori e esenzione

IVA su servizi di remote banking e corporate banking

La risoluzione esamina il regime IVA applicabile al servizio bancario telematico "Impresa Web" offerto da una banca ai propri clienti. Il punto centrale è stabilire se i corrispettivi per attivazione, canone mensile e singole operazioni possano essere qualificati come relativi a operazioni finanziarie esenti ai sensi dell'art. 10, n. 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, oppure se debbano essere assoggettati a IVA ordinaria.

Quesito presentato dall'istante

La Banca istante propone un servizio di remote banking che consente ai clienti di operare on line in sicurezza tramite codici di accesso forniti dalla banca. Il servizio è articolato in due componenti:

  • le "funzioni on line del servizio", che consentono bonifici, pagamenti in genere, pagamento di tributi, consultazione e gestione dei conti correnti;
  • le "funzioni di Corporate del servizio", che permettono il collegamento al circuito interbancario di Corporate Banking Interbancario, con invio di flussi elettronici di istruzioni di pagamento alle "Banche Passive" e ricezione di flussi informativi.

Per il servizio il cliente corrisponde:

  • una somma una tantum per l'attivazione;
  • un canone mensile di gestione;
  • una tariffa per ogni singola operazione telematica.

La banca chiede se tali somme siano riconducibili a operazioni finanziarie e quindi esenti da IVA.

Posizione sostenuta dall'istante

La società richiama la giurisprudenza comunitaria e alcuni precedenti di prassi amministrativa per sostenere che l'esenzione IVA si applichi ai servizi finanziari quando:

  • non rilevi il profilo soggettivo del prestatore;
  • il servizio incida direttamente sulle situazioni giuridiche ed economiche del cliente, allo stesso modo dell'operazione principale;
  • il prestatore abbia una responsabilità che vada oltre i meri aspetti tecnici.

Sulla base di tali principi, la banca ritiene che il servizio telematico offerto abbia la medesima natura delle operazioni finanziarie e che tutti i corrispettivi connessi siano esenti. Inoltre, contesta l'applicabilità del precedente relativo al corporate banking di cui alla risoluzione n. 133 del 13 giugno 2003, ritenendo quella fattispecie diversa perché riferita a una società di servizi bancari e non a un'impresa bancaria.

Principi richiamati dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia richiama la nozione di prestazione unitaria ai fini IVA e il concetto di accessorietà tra prestazione principale e prestazione accessoria. In particolare:

  • secondo la Corte di giustizia, una prestazione è unitaria quando uno o più elementi costituiscono un'unica prestazione principale;
  • una prestazione è accessoria quando non rappresenta un fine a sé stante per il cliente, ma il mezzo per fruire meglio del servizio principale;
  • la base imponibile comprende anche le spese accessorie addebitate al committente dal prestatore dell'operazione principale.

Sul piano interno, l'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 consente di qualificare una cessione o prestazione come accessoria quando:

  • integra, completa e rende possibile l'operazione principale;
  • è resa dallo stesso soggetto dell'operazione principale, anche tramite terzi ma a suo conto e spese;
  • è resa nei confronti del medesimo soggetto destinatario dell'operazione principale.

È richiamato inoltre il principio secondo cui non basta una generica utilità della prestazione accessoria rispetto all'attività principale: occorre che le due prestazioni formino un tutt'uno.

Valutazione delle "funzioni on line del servizio"

Per le funzioni on line, l'Agenzia ritiene possibile il rapporto di accessorietà rispetto alle ordinarie operazioni bancarie della banca, purché ricorrano le condizioni indicate nell'istanza:

  • esistenza di un'operazione principale, identificata nell'esecuzione delle operazioni bancarie richieste dal cliente;
  • capacità delle funzioni on line di rendere possibile tale operazione principale, attraverso la smaterializzazione delle operazioni finanziarie;
  • unicità del soggetto che rende sia l'operazione principale sia quella accessoria nei confronti dello stesso cliente.

In tali casi, i corrispettivi relativi alle funzioni on line possono beneficiare della medesima esenzione IVA prevista per le operazioni bancarie principali, ai sensi dell'art. 10, n. 1, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Valutazione delle "funzioni di corporate del servizio"

Le funzioni di corporate banking sono invece qualificate come un servizio generico di veicolazione telematica di informazioni elettroniche dalla banca proponente alle Banche Passive, che sono poi quelle deputate a eseguire le istruzioni di pagamento.

Poiché l'operazione principale di pagamento è realizzata da un soggetto diverso da quello che fornisce il servizio di trasmissione dati, non si applica il regime di accessorietà di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972. Di conseguenza, i relativi corrispettivi devono essere assoggettati a IVA con aliquota ordinaria del 20%.

Ipotesi residuale di coincidenza tra banca proponente e banca passiva

La risoluzione contempla però un'ipotesi residuale: se il soggetto che opera come Banca Passiva coincide con la Banca proponente, il servizio di corporate banking torna a essere strumentale alle operazioni di pagamento effettuate dallo stesso soggetto che lo rende. In tale sola eventualità, i corrispettivi possono fruire dell'esenzione IVA per accessorietà rispetto all'operazione principale, analogamente a quanto affermato per le funzioni on line.

Conseguenze operative

Poiché il servizio "Impresa Web" comprende funzioni con diverso regime fiscale, la banca deve effettuare una ricognizione specifica delle operazioni online compiute dai clienti, così da applicare correttamente ai relativi corrispettivi il trattamento IVA appropriato. Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare sull'applicazione uniforme dei principi espressi nella risoluzione.

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