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Risoluzione

Risoluzione n. 334 del 1/08/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per le cessioni effettuate in spacci o locali aperti al pubblico, lo scontrino fiscale deve essere emesso dal soggetto cui appartengono le merci e a cui è intestato il misuratore fiscale. Non è quindi ammissibile che una cooperativa emetta un unico scontrino per conto di più produttori agricoli, anche se delegata alla vendita e alla riscossione. Ciascun produttore obbligato deve emettere la propria ricevuta fiscale oppure dotarsi di un proprio misuratore fiscale.

Inammissibilità dell’emissione di scontrino fiscale da parte di terzi per conto del cedente

Emissione dello scontrino fiscale per conto di produttori agricoli

La risoluzione esamina il caso di una società cooperativa che opera in uno spaccio-mercato coperto, dove diversi produttori agricoli espongono e cedono i propri prodotti. Poiché i produttori non sono sempre presenti, delegano alla cooperativa la materiale cessione dei beni e la riscossione del corrispettivo. Il quesito riguarda le modalità di adempimento degli obblighi di certificazione fiscale previsti dalla legge n. 16 del 1983 per i soggetti che devono certificare i corrispettivi.

Quesito e soluzione prospettata dall’istante

La cooperativa ritiene, sulla base di autorizzazioni dei singoli produttori agricoli soggetti d’imposta, di poter:

  • utilizzare un unico registratore di cassa fiscalizzato a proprio nome;
  • emettere, per ogni cessione, uno scontrino fiscale con indicazione analitica dei beni ceduti;
  • indicare nello scontrino la partita IVA del produttore agricolo cedente;
  • comunicare successivamente a ciascun produttore l’esatto corrispettivo, così da consentire la registrazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama le disposizioni della legge 26 gennaio 1983, n. 16 e del decreto ministeriale di attuazione 23 marzo 1983, in particolare:

  • l’articolo 1 del D.M. 23 marzo 1983, secondo cui per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, quando non è obbligatoria la fattura, deve essere rilasciato lo scontrino fiscale al momento del pagamento del corrispettivo o della consegna del bene;
  • l’articolo 12 del medesimo decreto, che tra gli elementi dello scontrino indica il numero di partita IVA dell’emittente e l’ubicazione dell’esercizio;
  • l’articolo 12, comma 4, che richiede tali dati anche nello scontrino di chiusura giornaliera;
  • l’articolo 8 del D.M. 23 marzo 1983, che impone la comunicazione all’Ufficio unico delle entrate dei dati identificativi dell’utente e dell’ubicazione dell’esercizio in cui il misuratore fiscale è in servizio;
  • l’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 696, che consente la documentazione dei corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale, secondo le relative discipline, per i soggetti obbligati alla certificazione.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, dalle norme richiamate emerge che il misuratore fiscale deve essere intestato a un unico soggetto utilizzatore, coincidente necessariamente con il contribuente cui appartengono le merci cedute. Le modalità organizzative dell’attività commerciale non incidono su tale principio.

Ne consegue che non è possibile che la cooperativa emetta scontrini fiscali in nome e per conto di più produttori agricoli con un unico registratore di cassa. Ogni produttore agricolo obbligato alla certificazione dei corrispettivi deve invece:

  • emettere ricevuta fiscale; oppure
  • dotarsi di un proprio misuratore fiscale per emettere lo scontrino fiscale.

Esito dell’interpello

La soluzione interpretativa proposta dall’istante non è condivisa perché incompatibile con la disciplina dello scontrino fiscale. La risoluzione conclude quindi per l’inammissibilità dell’emissione dello scontrino fiscale da parte di terzi per conto del cedente in luogo della fattura.

Indicazioni finali

Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.

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