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Risoluzione

Risoluzione n. 332 del 1/08/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce come determinare se una partecipazione non quotata sia qualificata quando il soggetto possiede parte delle quote in piena proprietà e parte in nuda proprietà. Ai fini del calcolo si considera il solo possesso con diritto di voto per la soglia dei voti, mentre la nuda proprietà rileva per la percentuale sul capitale secondo i criteri del T.U. imposta di registro; nel caso esaminato la partecipazione complessiva non supera il 25% e quindi non è qualificata, con conseguente possibilità di optare per il risparmio amministrato.

Partecipazione qualificata o non qualificata in presenza di piena proprietà e nuda proprietà

Natura della partecipazione tra piena proprietà e nuda proprietà

La risoluzione esamina il tema della qualificazione di una partecipazione in una società non quotata quando la persona fisica detiene una parte delle quote o azioni a titolo di piena proprietà e un’altra parte a titolo di nuda proprietà. Il chiarimento è reso nell’ambito dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, con riferimento anche all’opzione per il regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Quesito posto dalla società fiduciaria

La società istante, fiduciaria e intermediario abilitato, amministra fiduciariamente partecipazioni di società di capitali residenti in Italia. Poiché talvolta i fiduciarî non detengono le partecipazioni in piena proprietà ma in nuda proprietà o usufrutto, la società chiede come verificare se una partecipazione sia qualificata o non qualificata nei casi in cui la detenzione sia mista.

L’esempio prospettato riguarda una persona fisica non imprenditore che possiede:

  • il 20% del capitale sociale a titolo di piena proprietà;
  • il 2% del capitale sociale a titolo di nuda proprietà.

Per la quota in nuda proprietà viene evidenziato che il diritto di voto spetta all’usufruttuario e che, applicando gli articoli 46 e 48 del D.P.R. n. 131 del 1986, il valore della nuda proprietà corrisponde all’1,15% del capitale sociale.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

La società istante ritiene che, per verificare la natura della partecipazione, occorra:

  • in primo luogo, controllare che le azioni con diritto di voto possedute a titolo di piena proprietà non superino il 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • in secondo luogo, se tale soglia non è superata, verificare che la percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio non ecceda il 25%; per la nuda proprietà, il valore va determinato secondo i criteri del D.P.R. n. 131 del 1986.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama la disciplina dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, secondo cui sono qualificate le partecipazioni che superano:

  • il 2% o il 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, oppure
  • il 5% o il 25% del capitale o del patrimonio,

a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri oppure di altre partecipazioni. È inoltre ribadito che è sufficiente il superamento di uno solo dei due limiti per integrare una partecipazione qualificata.

Diritti di voto

Richiamando l’articolo 2352 del Codice Civile, secondo cui in caso di usufrutto sulle azioni il diritto di voto spetta all’usufruttuario salvo patto contrario, la risoluzione afferma che, in assenza di diversa pattuizione, quando il fiduciante detiene partecipazioni sia in piena proprietà sia in nuda proprietà, per il calcolo dei diritti di voto si considera esclusivamente la quota detenuta in piena proprietà.

Se invece il soggetto è titolare dell’usufrutto o, pur essendo nudo proprietario, ha il diritto di voto, tali partecipazioni vanno considerate nel calcolo dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria.

Nel caso concreto, la partecipazione rilevante ai fini del voto è pari al 20%, perché la quota in nuda proprietà non attribuisce il voto al fiduciante.

Percentuale di capitale o patrimonio

Per il calcolo della partecipazione al capitale o al patrimonio, l’Agenzia richiama la circolare n. 165/E del 1998: in caso di usufrutto o nuda proprietà, la percentuale va determinata moltiplicando il valore nominale della partecipazione per il rapporto tra il valore dell’usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà, valori da determinarsi secondo gli articoli 46 e 48 del D.P.R. n. 131 del 1986.

Applicando tali criteri, la quota in nuda proprietà vale l’1,15% del capitale sociale. Sommando tale valore al 20% detenuto in piena proprietà, la partecipazione complessiva raggiunge il 21,25% del capitale o patrimonio.

Esito della fattispecie concreta

Poiché la partecipazione complessiva non supera il 25% del capitale o del patrimonio previsto dall’articolo 67 del TUIR per le partecipazioni non quotate, la partecipazione non è qualificata.

Di conseguenza, il fiduciante può esercitare l’opzione per il regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Perdita dell’opzione e obblighi di comunicazione

La risoluzione ricorda che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, l’opzione per il risparmio amministrato perde efficacia al superamento anche di una sola delle percentuali rilevanti.

In tale ipotesi, se gli intermediari incaricati non sono in grado di rilevare la variazione sulla base degli elementi in loro possesso, il contribuente deve comunicare l’avvenuto superamento:

  • entro 15 giorni dalla data in cui si è verificato;
  • oppure all’atto della prima cessione, se avvenuta prima.

Precisazione finale

L’Agenzia chiarisce infine che l’apparente incongruenza della risposta contenuta nella circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008 deriva da un mero refuso di stampa. Le Direzioni Regionali sono chiamate a vigilare sull’uniforme applicazione dei principi affermati nella risoluzione.

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