Risoluzione n. 336 del 1/08/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le spese sostenute da un condomino disabile per installare un montascale, previa autorizzazione assembleare, rientrano tra gli interventi agevolabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Spetta quindi la detrazione del 36% sull’intera spesa sostenuta, entro il limite massimo di 48.000 euro per singola abitazione, a condizione del rispetto degli adempimenti fiscali previsti dal DM 18 febbraio 1998 n. 41.
Detrazione 36% per installazione di montascale
Detrazione 36% per l’installazione di un montascale
La risoluzione affronta il tema della detrazione d’imposta del 36% prevista dall’art. 1 della legge n. 449/1997 per le spese sostenute da un condomino che, per proprie difficoltà motorie e con autorizzazione dell’assemblea condominiale, ha installato a proprie spese un montascale per agevolare l’accesso al piano garage. Il documento chiarisce l’ambito applicativo dell’agevolazione e la misura della detrazione spettante.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede se possa beneficiare integralmente della detrazione del 36% per le spese sostenute per l’installazione del montascale, fino al limite di spesa agevolabile di 48.000 euro. La questione riguarda in particolare se la detrazione debba essere riconosciuta sull’intera spesa effettivamente sostenuta dal singolo condomino oppure solo sulla quota risultante da ripartizione millesimale.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’art. 1, comma 1, della legge n. 449/1997 e le successive proroghe e modifiche, che consentono la detrazione del 36% per:
- spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per lavori di manutenzione, anche ordinaria, sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di ristrutturazione di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 31 della legge n. 457/1978 sulle singole unità immobiliari.
Sono inoltre comprese le spese per:
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- realizzazione di strumenti che, mediante comunicazione, robotica o tecnologie avanzate, favoriscano la mobilità interna ed esterna all’abitazione delle persone con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Limite massimo di spesa agevolabile
Il documento ricorda che, per effetto dell’art. 35, comma 35-quater, del D.L. n. 223/2006, dal 1° ottobre 2006 il limite di 48.000 euro va riferito alla singola abitazione. La circolare n. 28 del 4 agosto 2006 ha precisato che tale limite, in precedenza riferito alla persona fisica e alla singola unità immobiliare, deve ora intendersi riferito esclusivamente all’immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia, la spesa sostenuta per il montascale rientra tra gli interventi edilizi sulle parti comuni di edifici residenziali finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche previsti dall’art. 1 della legge n. 449/1997. Ciò in quanto il montascale è stato installato previa autorizzazione dell’assemblea condominiale e consente al contribuente l’accesso al piano garage.
Differenza rispetto a un precedente caso sull’ascensore
La risoluzione distingue questo caso da quello affrontato nella risoluzione n. 264/E del 25 giugno 2008, relativo all’installazione di un ascensore nel cavedio condominiale. In quel precedente, il beneficio era stato riconosciuto nei limiti della quota millesimale, perché l’ascensore costituiva un bene comune utile a tutti i condomini.
Nel caso del montascale, invece, l’opera è considerata funzionale in modo specifico e prevalente al solo condomino disabile che ne sostiene integralmente il costo. Gli altri condomini non avrebbero né necessità né interesse a utilizzarlo.
Conclusione e condizioni per la fruizione
L’Agenzia conclude che il contribuente ha diritto alla detrazione del 36% sull’intera spesa sostenuta per l’installazione del montascale, entro il limite massimo di 48.000 euro per singola abitazione. La fruizione del beneficio è subordinata al previo adempimento degli obblighi fiscali previsti dal DM 18 febbraio 1998, n. 41.
Indicazioni finali
Le Direzioni Regionali sono chiamate a vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione siano applicati correttamente dagli uffici.
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