Corte di giustizia, Sentenza C-540/16
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 luglio 2018. — «Spika» UAB e a. contro Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamento (UE) n. 1380/2013 – Articolo 16, paragrafo 6, e articolo 17 – Assegnazione delle possibilità di pesca – Legislazione nazionale che prevede un metodo basato su criteri oggettivi e trasparenti – Disparità nelle condizioni di concorrenza tra gli operatori del settore – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 16 e 20 – Libertà d’impresa – Parità di trattamento – Proporzionalità. — Causa C-540/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la compatibilità con il diritto dell’Unione di un sistema lituano di assegnazione delle quote di pesca fondato soprattutto sulle catture storiche. Ha ritenuto che il criterio sia conforme all’articolo 17 del regolamento n. 1380/2013 perché trasparente e oggettivo, e che le differenze tra operatori siano ammissibili se giustificate da obiettivi della politica comune della pesca e proporzionate. La normativa nazionale è quindi compatibile con gli articoli 16 e 20 della Carta.
Assegnazione delle possibilità di pesca: uno Stato membro può usare un criterio storico che favorisca alcuni operatori, purché sia trasparente, oggettivo, persegua interessi generali dell’Unione e sia proporzionato.
La questione giuridica
Se gli articoli 16, paragrafo 6, e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, letti alla luce degli articoli 16 e 20 della Carta, ostino a una normativa nazionale che, nell’assegnare le possibilità di pesca attribuite allo Stato membro, adotti un metodo basato su un criterio trasparente e oggettivo ma idoneo a creare condizioni di disparità concorrenziale tra operatori storici e non storici.
Principio di diritto
L’articolo 16, paragrafo 6, e l’articolo 17 del regolamento n. 1380/2013, insieme agli articoli 16 e 20 della Carta, non impediscono a uno Stato membro di adottare un metodo di ripartizione delle possibilità di pesca fondato su un criterio trasparente e oggettivo che favorisca gli operatori con quota storica, anche se ciò produce una disparità di trattamento o di concorrenza, purché il metodo persegua uno o più obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell’Unione e rispetti il principio di proporzionalità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1380/2013
- Articolo 2, paragrafo 5, lettere c), d), f) e i), del regolamento (UE) n. 1380/2013
- Articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013
- Articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 16 e 20
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 52, paragrafo 1
- Regolamento (CE) n. 2371/2002
Assegnazione delle possibilità di pesca e criteri storici
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas in una controversia tra quattro operatori lituani della pesca e l’autorità nazionale competente per l’assegnazione di possibilità di pesca individuali supplementari nel Mar Baltico per il 2015. La Corte è chiamata a stabilire se il diritto dell’Unione consenta a uno Stato membro di ripartire le quote secondo un metodo basato in prevalenza sui livelli storici di cattura, pur determinando vantaggi per gli operatori storici rispetto a quelli non storici.
Fatti e procedimento principale
Il diritto lituano sulla pesca, adottato per attuare il regolamento n. 1380/2013, prevede un sistema di assegnazione delle possibilità di pesca individuali fondato sulla cosiddetta "quota storica", calcolata sulla media delle catture di tre anni civili scelti dall’operatore tra gli ultimi sette. La quota può essere corretta in aumento o in diminuzione secondo criteri ulteriori, tra cui elementi ambientali e infrazioni commesse; inoltre, un operatore non può ricevere più del 40% delle possibilità attribuite alla Lituania per singola specie. Una parte residua, pari ad almeno il 5%, è assegnata mediante asta.
Nel procedimento principale, la commissione nazionale aveva attribuito possibilità di pesca supplementari ad alcuni operatori. Gli altri operatori avevano contestato la legittimità dell’assegnazione davanti ai giudici nazionali, sostenendo che il sistema fosse privo di base giuridica e discriminatorio.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se:
- l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 1380/2013 consenta agli Stati membri di scegliere liberamente il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca;
- l’articolo 17 imponga criteri davvero trasparenti e oggettivi e se il criterio dei livelli storici di cattura possa soddisfarli;
- gli articoli 16 e 20 della Carta ostino a un sistema che favorisca gli operatori storici e generi disparità tra operatori in concorrenza;
- le finalità della politica comune della pesca, in particolare quelle economiche, sociali e ambientali, consentano un simile metodo di assegnazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 1380/2013, specie l’articolo 2, paragrafi 1 e 5, e gli articoli 16, paragrafo 6, e 17;
- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 16, 20 e 52, paragrafo 1;
- il regolamento (CE) n. 2371/2002, richiamato solo ai fini del rinvio giurisprudenziale sul margine di discrezionalità degli Stati membri.
Competenza della Corte
La Corte respinge l’eccezione secondo cui il diritto dell’Unione non sarebbe applicabile. Quando uno Stato membro decide come ripartire le possibilità di pesca assegnate, esercita una competenza espressamente attribuita dall’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 1380/2013. Ne consegue che la normativa nazionale che disciplina tale ripartizione costituisce attuazione del diritto dell’Unione e può essere scrutinata alla luce della Carta.
Ragionamento della Corte: trasparenza e oggettività del criterio
La Corte osserva che l’articolo 16, paragrafo 6, lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nel riparto delle possibilità di pesca tra le navi battenti la loro bandiera. Tuttavia, tale discrezionalità è vincolata dall’articolo 17, che impone l’uso di criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico.
Nel caso concreto, il criterio scelto dalla Lituania, fondato sui livelli storici di cattura, è espressamente menzionato dall’articolo 17 tra i criteri che possono essere utilizzati. Inoltre, esso è previsto da una norma legislativa che si basa su dati misurabili e verificabili dalle autorità competenti. Per questo motivo, la Corte conclude che il metodo nazionale rispetta le condizioni di trasparenza e oggettività richieste dal regolamento.
Ragionamento della Corte: Carta dei diritti fondamentali
La Corte esamina poi gli articoli 16 e 20 della Carta.
Quanto alla libertà d’impresa, essa ricorda che l’articolo 16 tutela la libertà di esercitare un’attività economica o commerciale, la libertà contrattuale e la libera concorrenza. Quanto alla parità di trattamento, l’articolo 20 impone che situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso, salvo giustificazione oggettiva.
La Corte riconosce che il sistema può avvantaggiare gli operatori storici, ai quali l’accesso alle quote è garantito soprattutto sulla base delle catture passate, mentre gli operatori non storici accedono solo alla quota residua. Ciò può incidere sulla libertà d’impresa e determinare una differenza di trattamento. Tuttavia, la misura è prevista dalla legge e non svuota il contenuto essenziale dei diritti, anche perché:
- è previsto un meccanismo d’asta per la quota residua;
- esiste un limite massimo del 40% per operatore e per specie;
- la quota storica può essere corretta con criteri ambientali, economici e sanzionatori.
Obiettivo di interesse generale e proporzionalità
La Corte ritiene che la normativa nazionale persegua obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione. In particolare, essa è coerente con:
- la sostenibilità ambientale della pesca nel lungo termine, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/2013;
- l’obiettivo di mantenere flotte economicamente redditizie, di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera d);
- l’obiettivo socioeconomico di garantire un equo tenore di vita a chi dipende dalla pesca, di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera f).
Quanto alla proporzionalità, la Corte evidenzia che il metodo nazionale:
- non riserva tutte le possibilità di pesca ai soli operatori storici;
- consente aggiustamenti della quota storica in base a elementi oggettivi;
- lascia spazio a un’assegnazione in asta della quota residua;
- contribuisce a evitare uno sfruttamento eccessivo delle risorse marine e a dare stabilità economica agli operatori.
Per tali ragioni, il metodo non eccede quanto necessario rispetto agli obiettivi perseguiti.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 16, paragrafo 6, e l’articolo 17 del regolamento n. 1380/2013, nonché gli articoli 16 e 20 della Carta, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale come quella lituana, la quale adotta un criterio trasparente e oggettivo di ripartizione delle possibilità di pesca anche se può produrre disparità tra operatori, purché il metodo persegua uno o più interessi generali riconosciuti dall’Unione e rispetti il principio di proporzionalità.
Principio affermato
Il diritto dell’Unione consente agli Stati membri, nell’ambito dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 1380/2013, di privilegiare un criterio storico di assegnazione delle quote di pesca, anche con effetti differenziati tra operatori, a condizione che il criterio sia trasparente e oggettivo ai sensi dell’articolo 17, sia giustificato da obiettivi di interesse generale della politica comune della pesca e non oltrepassi i limiti della proporzionalità.
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