Corte di giustizia, Sentenza C-88/17
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 luglio 2018. — Zurich Insurance PLC e Metso Minerals Oy contro Abnormal Load Services (International) Limited. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale – Articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino – Competenza del giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione – Luogo di prestazione dei servizi – Contratto di trasporto di merci tra due Stati membri – Percorso costituito da più tappe ed effettuato con diversi mezzi di trasporto. — Causa C-88/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito come individuare il foro competente nei contratti di trasporto internazionale di merci articolati in più tratte. Ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, non solo il luogo di consegna ma anche quello di spedizione costituiscono luoghi di prestazione del servizio. La soluzione si fonda sul collegamento stretto con il contratto e sulla prevedibilità della competenza.
Competenza giurisdizionale nei contratti di trasporto di merci internazionali: individuazione del luogo di prestazione del servizio ai sensi del regolamento n. 44/2001
La questione giuridica
Se, in un contratto di trasporto di merci tra Stati membri effettuato in più tappe e con diversi mezzi di trasporto, il luogo di spedizione e il luogo di consegna debbano entrambi considerarsi luoghi di prestazione del servizio di trasporto ai fini dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, oppure se sia competente solo il luogo di consegna.
Principio di diritto
Nell’ambito di un contratto di trasporto di merci tra Stati membri eseguito in più tappe e con differenti mezzi di trasporto, ai fini dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 sono luoghi di prestazione del servizio sia il luogo di spedizione sia il luogo di consegna della merce; di conseguenza, l’attore può adire il giudice competente in uno o nell’altro di tali luoghi, purché indicati nel contratto, perché entrambi presentano un collegamento stretto con il rapporto contrattuale e soddisfano l’esigenza di prevedibilità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001
- Considerando 11 del regolamento (CE) n. 44/2001
- Considerando 12 del regolamento (CE) n. 44/2001
Competenza giurisdizionale nei contratti di trasporto di merci tra Stati membri
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Korkein oikeus (Corte suprema finlandese) in materia di competenza giurisdizionale nelle controversie contrattuali transfrontaliere. La questione nasce da un trasporto di merci effettuato in più tappe e con diversi mezzi, nel contesto del regolamento (CE) n. 44/2001.
Fatti e procedimento principale
La Metso Minerals Oy, quale speditore, e l’Abnormal Load Services (International) Ltd, quale vettore, avevano concluso un contratto per il trasporto di un frantumatore cingolato a cono da Pori, in Finlandia, a Sheffield, nel Regno Unito. Il trasporto si era svolto via terra, via mare e ancora via terra; la merce era andata dispersa prima della consegna finale.
La Zurich Insurance plc aveva risarcito la Metso del valore del bene, al netto della franchigia contrattuale, e insieme alla Metso aveva agito in giudizio in Finlandia contro la ALS chiedendo il risarcimento del danno. La ALS eccepiva il difetto di competenza dei giudici finlandesi. Dopo decisioni contrastanti dei giudici di merito, la controversia è arrivata dinanzi alla Corte suprema finlandese, che ha chiesto alla Corte di giustizia come individuare il luogo di prestazione del servizio di trasporto quando il percorso sia composto da più tratte e diversi mezzi di trasporto.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, che, in materia di prestazione di servizi, attribuisce competenza al giudice del luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. Sono inoltre richiamati i considerando 11 e 12 del regolamento, che evidenziano l’esigenza di prevedibilità delle norme di competenza e il ricorso a fori alternativi fondati su un collegamento stretto con la controversia.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio domandava, in sostanza, se in un contratto di trasporto di merci tra Stati membri, articolato in più tappe e con modalità di trasporto differenti, il luogo di spedizione e quello di consegna debbano essere entrambi considerati luoghi di prestazione del servizio ai fini dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che, per le prestazioni di servizi, il criterio di competenza speciale mira al luogo che presenti il collegamento più stretto con il contratto e con il giudice adito; di regola, ciò coincide con il luogo della prestazione principale. Richiama anche la giurisprudenza Rehder, relativa al trasporto aereo di persone, in cui i luoghi di partenza e di arrivo sono stati considerati, allo stesso titolo, luoghi di prestazione principale.
Applicando tali principi al trasporto di merci, la Corte osserva che il luogo di spedizione è strettamente connesso alle prestazioni sostanziali del vettore: ricezione delle merci, fissaggio e protezione adeguata. Una eventuale cattiva esecuzione in tale fase può ripercuotersi sull’esecuzione al luogo di destinazione. Ne deriva che anche il luogo di spedizione, e non solo quello di consegna, costituisce un luogo di prestazione del servizio.
La Corte sottolinea inoltre che questa interpretazione soddisfa l’esigenza di prevedibilità, poiché consente alle parti di individuare, sulla base del contratto, i giudici del luogo di spedizione e di consegna come possibili fori competenti.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in un contratto di trasporto di merci tra Stati membri svolto in più tappe, con scali e con diversi mezzi di trasporto, tanto il luogo di spedizione quanto il luogo di consegna della merce costituiscono luoghi di prestazione del servizio di trasporto.
Principio affermato
Nei trasporti internazionali di merci complessi, il foro speciale per i servizi non si limita al luogo di consegna finale: anche il luogo di caricazione/spedizione è foro competente, purché sia previsto dal contratto e presenti un collegamento diretto e prevedibile con l’esecuzione della prestazione.
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