Corte di giustizia, Sentenza C-14/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2018. — VAR, Srl contro Iveco Orecchia SpA. — Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/17/CE – Articolo 34 – Fornitura di ricambi per vetture autofiloviarie – Specifiche tecniche – Prodotti equivalenti – Possibilità di fornire la prova dell’equivalenza dopo l’aggiudicazione dell’appalto. — Causa C-14/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 34, paragrafo 8, della direttiva 2004/17 nel senso che, se il capitolato richiama un marchio, un’origine o una produzione specifica, l’offerente deve dimostrare l’equivalenza già al momento della presentazione dell’offerta. La decisione valorizza i principi di parità di trattamento, trasparenza e apertura alla concorrenza, chiarendo che la prova successiva sarebbe incompatibile con una valutazione uniforme delle offerte. La Corte precisa inoltre che restano applicabili i mezzi di prova appropriati previsti dai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 34.
Appalti settori speciali: quando il capitolato richiama un marchio/origine/produzione specifica, la prova dell’equivalenza dei prodotti offerti deve essere fornita già in sede di offerta
La questione giuridica
Se l’articolo 34, paragrafo 8, della direttiva 2004/17/CE imponga all’ente aggiudicatore di richiedere che l’offerente dimostri già con l’offerta l’equivalenza dei prodotti proposti quando le specifiche tecniche rinviano a un marchio, un’origine o una produzione specifica; in subordine, quali garanzie procedurali assicurare.
Principio di diritto
Quando le specifiche tecniche di un appalto nei settori speciali fanno eccezionalmente riferimento a un marchio, un’origine o una produzione specifica, l’ente aggiudicatore deve pretendere che l’offerente provi già nella propria offerta l’equivalenza dei prodotti proposti. La prova non può essere rinviata a un momento successivo, perché ciò altererebbe la parità di trattamento e la trasparenza della procedura; resta però fermo che la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato, purché ammesso dal capitolato e idoneo a consentire una valutazione effettiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/17/CE
- Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE
- Articolo 34 della direttiva 2004/17/CE
- Articolo 49 della direttiva 2004/17/CE
- Articolo 51 della direttiva 2004/17/CE
- Decreto legislativo italiano 12 aprile 2006, n. 163, articolo 68
Appalti pubblici settori speciali e prova dell’equivalenza dei prodotti
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano nell’ambito di una gara per la fornitura di ricambi originali o equivalenti per vetture autofiloviarie IVECO. La questione centrale è il momento in cui deve essere fornita la prova dell’equivalenza dei prodotti offerti quando le specifiche tecniche richiamano un marchio, un’origine o una produzione specifica.
Fatti e procedimento principale
L’ATM aveva indetto una gara aperta per ricambi originali e/o equivalenti, indicando nei documenti di gara pezzi di marca FIAT/IVECO e prevedendo che i ricambi equivalenti fossero contrassegnati con la sigla "EQ". Il capitolato prevedeva, per l’aggiudicazione, l’accettazione dei materiali equivalenti solo in presenza di omologazioni o certificazioni di equivalenza, e stabiliva che tali certificazioni fossero trasmesse in occasione della prima consegna del ricambio equivalente.
Alla gara partecipavano due imprese, Iveco Orecchia e VAR; quest’ultima risultava prima classificata. Il TAR Lombardia annullava l’aggiudicazione alla VAR, ritenendo non dimostrata l’equivalenza dei prodotti né in sede di offerta né nel corso della procedura. In appello, il Consiglio di Stato sospendeva il giudizio e sottoponeva due questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 42 della direttiva 2004/17/CE, che sottolinea l’apertura alla concorrenza e l’uso di mezzi di prova dell’equivalenza;
- l’articolo 10 della direttiva 2004/17/CE, sui principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;
- l’articolo 34 della direttiva 2004/17/CE, in particolare i paragrafi 2, 3, 4, 5, 7 e 8, relativi a specifiche tecniche, mezzi di prova e uso eccezionale di riferimenti a marchi/origini/prodotti specifici;
- l’articolo 49, paragrafo 2, secondo trattino, sulla comunicazione dei motivi di rigetto;
- l’articolo 51, paragrafo 3, sulla verifica di conformità delle offerte;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 68 del decreto legislativo italiano n. 163/2006, che recepisce la disciplina nazionale corrispondente.
Le questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se l’articolo 34, paragrafo 8, della direttiva 2004/17/CE imponga la prova dell’equivalenza già in sede di offerta;
- in subordine, come assicurare i principi di parità di trattamento, imparzialità, concorrenza, buon andamento, difesa e contraddittorio nel caso di prova successiva.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che l’articolo 34, paragrafo 8, disciplina in modo eccezionale la possibilità di inserire nelle specifiche tecniche riferimenti a marchi, origini o produzioni specifiche. Tale disposizione, però, non indica né il momento né i mezzi con cui debba essere dimostrata l’equivalenza.
Secondo la Corte, il quadro generale è dettato dai paragrafi 3, 4 e 5 dell’articolo 34, che impongono che la prova di conformità/equivalenza sia presentata nell’offerta e con qualsiasi mezzo appropriato. Il paragrafo 8 non deroga a tali regole quanto al momento della prova, ma solo quanto alla possibilità eccezionale di formulare le specifiche con un riferimento a prodotti determinati.
La Corte richiama inoltre i principi di parità di trattamento e trasparenza di cui all’articolo 10: consentire a un offerente di dimostrare l’equivalenza dopo la presentazione dell’offerta comporterebbe una valutazione non uniforme delle offerte e altererebbe le condizioni di confronto tra i concorrenti. Anche l’articolo 51, paragrafo 3, e l’articolo 49, paragrafo 2, confermano che l’ente aggiudicatore deve poter verificare e motivare la conformità o la non equivalenza sulla base degli elementi già contenuti nelle offerte.
La Corte precisa, infine, che resta fermo il potere discrezionale dell’ente aggiudicatore di stabilire quali mezzi di prova siano accettati, purché siano idonei a consentire una valutazione effettiva e non creino ostacoli ingiustificati alla concorrenza.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde affermativamente alla prima questione: quando le specifiche tecniche richiamano un marchio, un’origine o una produzione specifica, l’ente aggiudicatore deve esigere che l’offerente fornisca già nella propria offerta la prova dell’equivalenza dei prodotti proposti.
Alla luce di tale risposta, la seconda questione non richiede esame.
Principio affermato
La prova dell’equivalenza, nei casi in cui il capitolato utilizzi eccezionalmente un riferimento a marchi, origini o produzioni specifiche, va resa sin dalla fase di offerta; non è ammesso rinviare tale dimostrazione a un momento successivo, pena la violazione della parità di trattamento e della trasparenza della procedura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 12 lug 2018Corte di giustizia, Sentenza C-89/17
- Sentenza · 12 lug 2018Corte di giustizia, Sentenza C-397/17
- Sentenza · 12 lug 2018Corte di giustizia, Sentenza C-540/16
- Sentenza · 11 lug 2018Corte di giustizia, Sentenza C-15/17
- Sentenza · 11 lug 2018Corte di giustizia, Sentenza C-60/17
- Sentenza · 11 lug 2018Corte di giustizia, Sentenza C-88/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →