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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-89/17

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2018. — Secretary of State for the Home Department contro Rozanne Banger. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber). — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Articolo 21 TFUE – Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b) – Partner con cui il cittadino dell’Unione ha una relazione stabile debitamente attestata – Rientro nello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione possiede la cittadinanza – Domanda di autorizzazione al soggiorno – Esame approfondito della situazione personale del richiedente – Articoli 15 e 31 – Tutela giurisdizionale effettiva – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47. — Causa C-89/17

Giurisprudenza europea62017CJ0089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il cittadino dell’Unione che rientra nel proprio Stato membro di cittadinanza dopo aver soggiornato e lavorato in un altro Stato membro deve poter proseguire la vita familiare anche con il partner non registrato cittadino di Stato terzo, se la relazione è stabile e debitamente attestata. In tale situazione, la direttiva 2004/38 si applica per analogia e impone l’esame approfondito della domanda, la motivazione del diniego e un rimedio giurisdizionale effettivo. La normativa nazionale non può escludere il controllo del giudice sulla base fattuale e sul rispetto delle garanzie procedurali.

Diritto di soggiorno del partner non registrato cittadino di Stato terzo al rientro del cittadino UE nello Stato membro di cittadinanza e garanzie procedurali avverso il diniego

La questione giuridica

Se l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, e in via analogica la direttiva 2004/38/CE, impongano allo Stato membro di cittadinanza di agevolare il soggiorno del partner non registrato ma stabilmente attestato di un cittadino dell’Unione che rientra dopo aver esercitato la libera circolazione in un altro Stato membro; se il diniego debba essere preceduto da un esame approfondito della situazione personale e motivato; e se i soggetti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, debbano disporre di un rimedio giurisdizionale effettivo con controllo in fatto e in diritto.

Principio di diritto

Quando un cittadino dell’Unione rientra nello Stato membro di cui ha la cittadinanza dopo aver effettivamente esercitato la libera circolazione in un altro Stato membro, l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE impone allo Stato di cittadinanza di agevolare il rilascio del soggiorno al partner non registrato cittadino di Paese terzo con relazione stabile debitamente attestata, applicando per analogia l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38. Il diniego deve essere adottato solo dopo un esame approfondito della situazione personale e deve essere motivato; inoltre, tali persone devono poter proporre un ricorso effettivo che consenta al giudice di verificare la solidità fattuale del provvedimento e il rispetto delle garanzie procedurali.

Norme richiamate

  • Articolo 21 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 3, paragrafo 2, direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 8, paragrafo 5, direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 10, paragrafo 2, direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 31 direttiva 2004/38/CE

Diritto di soggiorno del partner non registrato al rientro del cittadino UE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) del Regno Unito in materia di cittadinanza dell’Unione, libera circolazione e soggiorno, nonché garanzie procedurali in caso di diniego di carta/autorizzazione di soggiorno. Il caso opponeva il Secretary of State for the Home Department alla sig.ra Rozanne Banger, cittadina di Stato terzo e partner non coniugata di un cittadino britannico.

Fatti e procedimento principale

La sig.ra Banger, cittadina sudafricana, aveva convissuto con il sig. Rado, cittadino del Regno Unito, prima in Sudafrica e poi nei Paesi Bassi, dove il sig. Rado aveva lavorato come cittadino dell’Unione e dove la ricorrente aveva ottenuto una carta di soggiorno come "membro della famiglia allargata". Al rientro nel Regno Unito, la domanda di carta di soggiorno fu respinta perché la normativa nazionale riconosceva, ai fini dell’agevolazione del soggiorno, solo il coniuge o il partner registrato del cittadino britannico. Il First-tier Tribunal accolse il ricorso della sig.ra Banger; il ministro dell’Interno propose appello. Il giudice del rinvio sollevò quattro questioni, chiedendo in sostanza se il diritto dell’Unione imponesse un obbligo di concessione o di agevolazione del soggiorno, quali garanzie procedurali fossero necessarie e se fosse richiesto un controllo giurisdizionale effettivo.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, che riconosce il diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente;
  • la direttiva 2004/38/CE, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b), relativo al "partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata";
  • gli articoli 8, paragrafo 5, e 10, paragrafo 2, della direttiva, che menzionano la prova della relazione stabile;
  • gli articoli 15 e 31 della direttiva, sulle garanzie procedurali e il ricorso giurisdizionale;
  • l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Tra i considerando, sono rilevanti i considerando 6, 25 e 26, che valorizzano l’unità familiare, la motivazione dei dinieghi e il diritto al ricorso.

Prima e seconda questione: applicabilità dell’articolo 21 TFUE e della direttiva 2004/38 per analogia

La Corte precisa che la direttiva 2004/38 disciplina in via diretta il cittadino dell’Unione che si sposti in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza, ma non fonda, di per sé, un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cittadinanza per i familiari di Stato terzo. Tuttavia, in una situazione di rientro del cittadino dell’Unione nello Stato membro d’origine dopo un soggiorno effettivo in altro Stato membro, la giurisprudenza derivante da O. e B. e da Coman impone di evitare che il cittadino sia dissuaso dall’esercitare la libera circolazione per il timore di non poter continuare la vita familiare al ritorno. Per questo motivo, l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE obbliga lo Stato membro di cittadinanza ad agevolare il soggiorno del partner non registrato cittadino di Stato terzo, purché la relazione sia stabile e debitamente attestata. La Corte afferma che, in tale situazione, si applica per analogia anche l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2004/38.

Terza questione: esame approfondito e motivazione del diniego

La Corte chiarisce che, per rispettare l’obbligo di agevolazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, applicato per analogia al rientro nello Stato membro di cittadinanza, le autorità nazionali devono effettuare un esame approfondito della situazione personale del richiedente e motivare un eventuale rifiuto. L’esame deve tenere conto dei diversi fattori pertinenti caso per caso; gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale nella scelta dei criteri, ma non possono svuotare di effetto utile l’obbligo di "agevolare" l’ingresso e il soggiorno.

Quarta questione: tutela giurisdizionale effettiva

La Corte afferma che i soggetti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 devono disporre di un mezzo di impugnazione avverso il diniego di soggiorno. Il ricorso deve consentire al giudice di verificare se il provvedimento si fondi su una base di fatto sufficientemente solida e se siano state rispettate le garanzie procedurali. Tale conclusione deriva dall’interpretazione sistematica della direttiva, dal rinvio agli articoli 8 e 10, e soprattutto dalla necessità di conformarsi all’articolo 47 della Carta, che richiede un ricorso effettivo con controllo in fatto e in diritto. Le garanzie procedurali includono, ancora una volta, l’esame approfondito della situazione personale e la motivazione del diniego.

Decisione della Corte

La Corte risponde dichiarando che:

  • l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE obbliga lo Stato membro di cittadinanza ad agevolare il rilascio dell’autorizzazione al soggiorno al partner non registrato cittadino di Stato terzo, con relazione stabile debitamente attestata, quando il cittadino dell’Unione rientri dopo aver esercitato la libera circolazione in un altro Stato membro;
  • il diniego deve essere fondato su un esame approfondito della situazione personale e motivato;
  • i cittadini di Stati terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, devono poter proporre un ricorso che consenta al giudice di controllare la solidità fattuale del diniego e il rispetto delle garanzie procedurali.

Principi affermati

La sentenza consolida due principi pratici di rilievo:

  • il rientro del cittadino dell’Unione nel proprio Stato membro non può comportare un arretramento della tutela della vita familiare sviluppata in un altro Stato membro;
  • le autorità nazionali non possono limitarsi a un diniego automatico, ma devono motivare e sottoporre a controllo effettivo le decisioni sui partner non registrati con relazione stabile. Per gli operatori, ciò significa che la domanda di soggiorno del partner di fatto di un cittadino UE “rientrante” va esaminata con criteri conformi al diritto dell’Unione, e la disciplina nazionale deve assicurare un vero sindacato giurisdizionale.

Come è indicizzato

Materiecittadinanza dell’unionelibera circolazione e soggiornodiritto di famiglia e partner di fattotutela giurisdizionale effettivaimmigrazione

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