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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-60/17

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 luglio 2018. — Ángel Somoza Hermo e Ilunión Seguridad SA contro Esabe Vigilancia SA e Fondo de Garantia Salarial (Fogasa). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimento d’impresa – Articolo 3, paragrafo 1 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Subentro nei contratti di lavoro che interviene in forza delle disposizioni di un contratto collettivo – Contratto collettivo che esclude l’obbligo, per il cedente e il cessionario dell’impresa, di rispondere solidalmente delle obbligazioni, ivi comprese quelle di natura retributiva, sorte dai contratti di lavoro prima della cessione di tale impresa. — Causa C-60/17

Giurisprudenza europea62017CJ0060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta un rinvio pregiudiziale spagnolo relativo al passaggio di un servizio di vigilanza da un'impresa a un'altra e alla sorte dei crediti retributivi dei lavoratori. Stabilisce che, in un settore fondato essenzialmente sulla manodopera, la riassunzione di una parte essenziale del personale può integrare un trasferimento d'entità economica ai sensi della direttiva 2001/23 anche se il subentro deriva da un contratto collettivo. Tuttavia, la Corte dichiara di non poter rispondere alla questione sulla responsabilità solidale, perché essa richiederebbe di pronunciarsi sulla gerarchia tra norme interne.

Trasferimento d'impresa nel settore della vigilanza: applicabilità della direttiva 2001/23 quando il nuovo appaltatore riassume, per effetto di un contratto collettivo, una parte essenziale del personale del precedente appaltatore.

La questione giuridica

Se l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 si applichi al cambio di appaltatore in un servizio di vigilanza fondato essenzialmente sulla manodopera, quando la nuova impresa, in forza di un contratto collettivo, riassume una parte essenziale del personale del precedente appaltatore; e, in caso affermativo, se l'articolo 3, paragrafo 1, osti a una disciplina collettiva che escluda la responsabilità solidale di cedente e cessionario per i debiti di lavoro sorti prima del trasferimento.

Principio di diritto

La direttiva 2001/23 si applica anche al cambio di appaltatore in un servizio di vigilanza fondato essenzialmente sulla manodopera quando la nuova impresa riassume, per effetto di un contratto collettivo, una parte essenziale del personale del precedente appaltatore, purché l'operazione sia accompagnata dal trasferimento di un'entità economica che conserva la propria identità. La Corte, però, non si pronuncia sulla seconda questione, dichiarandosi incompetente a verificare la compatibilità tra una clausola del contratto collettivo e la normativa nazionale in tema di responsabilità solidale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 8, direttiva 2001/23/CE
  • Statuto dei lavoratori spagnolo, articolo 44

Trasferimento d'impresa nel settore della vigilanza: applicabilità della direttiva 2001/23

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de Galicia in una controversia tra un lavoratore del settore della vigilanza, il precedente appaltatore e il nuovo appaltatore, con intervento del Fogasa. Il tema centrale è se il passaggio di un appalto di servizi di vigilanza, con riassunzione del personale imposta da un contratto collettivo, integri un trasferimento d'impresa ai sensi della direttiva 2001/23/CE.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Somoza Hermo lavorava come agente di sicurezza per Esabe Vigilancia, aggiudicataria del servizio di vigilanza del Museo de las Peregrinaciones di Santiago de Compostela. Quando il servizio fu affidato, dal 16 ottobre 2012, alla VINSA, poi divenuta Ilunión Seguridad SA, la nuova impresa riassunse i lavoratori assegnati al servizio, in applicazione del contratto collettivo statale delle imprese di sicurezza. Il lavoratore chiese il pagamento di importi residui a titolo di retribuzione e prestazioni sociali complementari maturati negli anni 2010-2012. Il giudice di primo grado condannò Esabe Vigilancia e VINSA in solido. In appello, il giudice del rinvio dubitò dell'applicabilità della disciplina sul trasferimento d'impresa e chiese anche se fosse compatibile con il diritto dell'Unione una clausola del contratto collettivo che escludeva la responsabilità solidale per i debiti anteriori al trasferimento.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2001/23/CE, che codifica la precedente direttiva 77/187/CEE;
  • il considerando 3, secondo cui occorre proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore;
  • l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), sulla nozione di trasferimento di impresa o di entità economica che conserva la propria identità;
  • l'articolo 3, paragrafo 1, sul trasferimento dei diritti e obblighi derivanti dai contratti di lavoro;
  • l'articolo 8, che consente disposizioni più favorevoli ai lavoratori;
  • l'articolo 267 TFUE come base del rinvio pregiudiziale. Sul piano interno, sono menzionati l'articolo 44 dello statuto dei lavoratori spagnolo e l'articolo 14 del contratto collettivo delle imprese di sicurezza.

Prima questione: trasferimento d'impresa e riassunzione del personale

La Corte ricorda la propria giurisprudenza costante secondo cui la nozione di trasferimento va interpretata in modo funzionale, alla luce dell'obiettivo di tutela dei lavoratori. Non è necessario un rapporto contrattuale diretto tra cedente e cessionario, potendo il trasferimento avvenire anche tramite un terzo. Per stabilire se vi sia trasferimento di un'entità economica che conserva la propria identità, occorre una valutazione globale delle circostanze: tipo di impresa, eventuale trasferimento di beni materiali o immateriali, riassunzione della parte più rilevante del personale, trasferimento della clientela, somiglianza delle attività e durata dell'eventuale sospensione. Nei settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla manodopera, un gruppo di lavoratori stabile può costituire un'entità economica; in tal caso, l'identità può conservarsi se il nuovo titolare riassume una parte essenziale del personale, per numero e competenze. La Corte osserva che il servizio di vigilanza di un museo non richiede elementi materiali specifici e rientra in tale logica. La circostanza che la riassunzione sia imposta da un contratto collettivo è irrilevante ai fini dell'applicabilità della direttiva, poiché ciò non esclude che vi sia trasferimento di un'entità economica. Di conseguenza, la direttiva 2001/23 si applica se l'operazione è accompagnata dal trasferimento di un'entità economica tra le due imprese.

Seconda questione: responsabilità solidale per i debiti anteriori

Quanto alla seconda questione, la Corte rileva che l'articolo 3, paragrafo 1, prevede il trasferimento al cessionario dei diritti e obblighi risultanti dal contratto di lavoro e consente agli Stati membri di prevedere la responsabilità del cedente, anche dopo il trasferimento, per gli obblighi sorti prima di esso. Tuttavia, la questione sottoposta dal giudice nazionale richiedeva alla Corte di valutare la compatibilità tra una clausola del contratto collettivo e una disposizione legislativa nazionale sulla responsabilità solidale. La Corte afferma che non le spetta interpretare il diritto interno né risolvere questioni di gerarchia tra norme nazionali. Per questo motivo si dichiara incompetente a rispondere alla seconda questione.

Dispositivo

La Corte decide che:

  • l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 si applica alla situazione in cui un committente risolve un contratto di vigilanza e affida il servizio a un'altra impresa che riassume, in forza di un contratto collettivo, una parte essenziale del personale del precedente appaltatore, purché vi sia trasferimento di un'entità economica;
  • è incompetente a rispondere alla seconda questione pregiudiziale.

Principio affermato

In un'attività fondata essenzialmente sulla manodopera, la riassunzione da parte del nuovo appaltatore di una parte essenziale del personale del precedente appaltatore può integrare un trasferimento di entità economica ai sensi della direttiva 2001/23 anche se il subentro è imposto da un contratto collettivo. La direttiva è dunque applicabile al cambio di appalto nel settore della vigilanza, ma la Corte non si pronuncia sulla validità di clausole collettive che incidano sulla responsabilità solidale in rapporto alla normativa interna.

Come è indicizzato

Materietrasferimento d'impresadiritto del lavorotutela dei lavoratoriappalti di serviziresponsabilità del cedente e del cessionario

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