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Sentenza

Sentenza n. 13705/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento a) del provvedimento m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI R. 0054955 del 15/10/2025 (doc. 1) ricevuto a mezzo email, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo ed il conseguente rigetto dell'istanza prot. n. 26430 del 17/06/2024 a mezzo della quale la ricorrente aveva richiesto il riconoscimento in Italia della qualifica professionale per l'insegnamento, acquisita in Romania relativamente alla classe di concorso A-21 GEOGRAFIA nella scuola secondaria di II grado, A-45 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI nella scuola secondaria di II grado e A-47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE nella scuola secondaria di II grado. b) per quanto occorra, del preavviso di rigetto emanato ex art. 10-bis L. 241/1990 comunicato con nota 03/06/2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione (doc. 2) c) nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;

Giustizia amministrativa202513775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali rumene per l'insegnamento nelle classi di concorso A-21, A-45 e A-47, nonché il relativo preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitata all'estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale fondato sulla mancata produzione della Adeverinta rilasciata dal Ministero rumeno, attestante le discipline insegnabili e la fascia d'età degli alunni, nonché sulla mancata produzione della documentazione relativa ai programmi formativi completi e alla durata legale dei percorsi Nivel I e Nivel II. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, come recepite dal d.lgs. n. 206/2007, oltre a errore sui presupposti, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, disparità di trattamento e violazione dei principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 18-22 del 2022. Secondo la ricorrente, il Ministero avrebbe respinto l'istanza per carenze meramente formali, senza svolgere una valutazione concreta, individuale e comparativa del percorso formativo e professionale svolto in Romania rispetto ai requisiti italiani. Ha inoltre dedotto che l'Adeverinta era stata tempestivamente richiesta all'autorità rumena, ma non era stata ottenuta entro il termine assegnato dal Ministero, rispetto al quale era stata inutilmente chiesta una proroga.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Il Ministero, dopo una prima inerzia, aveva assegnato termini stringenti per integrare la documentazione e aveva rigettato l'istanza senza valutare le integrazioni trasmesse, il tempo necessario per ottenere dall'autorità rumena l'ulteriore certificazione e senza effettuare il necessario esame comparativo dei percorsi formativi. Tale condotta è stata ritenuta contraria ai doveri di collaborazione e buona fede e al principio del soccorso istruttorio, che nel caso concreto non era limitato dalla par condicio, non trattandosi di una procedura concorsuale o comparativa. Il diniego non poteva essere giustificato dalla possibilità di presentare una nuova istanza, poiché ciò avrebbe determinato una duplicazione procedimentale e avrebbe inciso negativamente sulla partecipazione a concorsi e procedure per le GPS, nelle quali la partecipazione è consentita con riserva in pendenza del riconoscimento. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l'Adeverinta ministeriale sia un documento utile, con valore certificativo e ricognitivo, ma non indispensabile al punto da impedire l'esame dell'istanza. La sua mancanza può giustificare ulteriori approfondimenti istruttori o l'adozione di misure compensative, ma non il rigetto automatico. L'Amministrazione deve valutare concretamente e individualmente i Nivel, gli altri diplomi e l'eventuale esperienza professionale, comparando le competenze acquisite nello Stato membro d'origine con quelle richieste in Italia e, se necessario, applicando misure compensative. L'Adeverinta, ottenuta dalla ricorrente e prodotta in giudizio, dovrà essere nuovamente sottoposta agli uffici competenti insieme agli altri atti. Spese compensate per la peculiarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • Direttiva 2005/36/CE

    La disciplina europea impone che il riconoscimento delle qualifiche professionali sia valutato attraverso un esame sostanziale e comparativo della formazione e delle competenze, nel rispetto del principio di proporzionalità; la documentazione integrativa può essere richiesta, ma la sua mancanza non giustifica automaticamente il rigetto senza esame individuale.

  • Direttiva 2013/55/UE

    Richiamata quale disciplina europea rilevante per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • d.lgs. n. 206/2007

    Recepisce nell'ordinamento italiano la disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione al preavviso di rigetto adottato dall'Amministrazione.

  • artt. 13 e 51 Direttiva 2005/36/CE

    Richiamati per affermare che la documentazione richiesta deve essere funzionale alla valutazione della qualifica, ma che l'assenza della Adeverinta, avente natura prevalentemente ricognitiva e certificativa, non consente il rigetto senza valutazione sostanziale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta, individuale e comparativa della formazione e delle competenze dell'interessato rispetto a quelle richieste nell'ordinamento nazionale, senza arrestarsi a carenze documentali meramente formali.
  • La certificazione rilasciata dall'autorità dello Stato membro d'origine che attesta la disciplina insegnabile e l'effetto abilitativo della formazione ha valore utile, certificativo e ricognitivo, ma non costituisce necessariamente un presupposto indefettibile per l'esame dell'istanza; la sua mancata produzione non legittima il rigetto automatico.
  • L'Amministrazione può richiedere documentazione integrativa per ricostruire durata, contenuti e valore della formazione estera, ma deve applicare il principio di proporzionalità e, ove la documentazione sia stata tempestivamente richiesta all'autorità competente, considerare il tempo ragionevolmente necessario per ottenerla.
  • Il principio di collaborazione e buona fede, nonché il soccorso istruttorio, impongono all'Amministrazione di valutare le integrazioni documentali e di evitare il rigetto dell'istanza quando la carenza possa essere sanata, salvo che ciò contrasti con esigenze di par condicio proprie di procedure concorsuali o comparative.
  • L'assenza della certificazione integrativa può incidere sulla ricostruzione dei contenuti sostanziali della formazione e sull'eventuale individuazione di misure compensative, ma non esonera l'Amministrazione dall'esaminare gli altri documenti formativi e l'eventuale esperienza professionale dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PASoccorso istruttorioDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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