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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15532/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso per cassazione mediante atti tempestivi e rituali notificati e depositati. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.c. e ha compensato le spese di lite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un accordo di programma stipulato tra un consorzio di imprese consorziate, tra cui due società ricorrenti, e il Ministero competente per la realizzazione di iniziative industriali nel comparto moda in specifici territori campani, con previsione di finanziamenti agevolati e termine per l’ultimazione dei lavori. Il Ministero aveva concesso provvisoriamente e in anticipazione la prima rata dei contributi. La Regione Campania, per realizzare le opere necessarie, aveva poi adottato un provvedimento espropriativo delle aree, successivamente dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo. A causa delle vicende espropriative e dell’impossibilità di completare gli interventi previsti, il Ministero avviava e concludeva un procedimento di revoca totale dei contributi. Le società impugnavano la revoca davanti al giudice amministrativo, che la riteneva legittima ma condannava la Regione al risarcimento del danno da violazione del legittimo affidamento. Il Consiglio di Stato dichiarava improcedibili gli appelli delle società e, in accoglimento dell’appello regionale sulla giurisdizione, declinava la giurisdizione sulla domanda risarcitoria in favore del giudice ordinario. Le società proponevano ricorso per cassazione avverso tale sentenza; nelle more, tuttavia, notificavano e depositavano atti rituali di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 391 c.c.

    è richiamato quale आधार per la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso; dal testo emerge che la Corte applica la norma per chiudere il processo e compensare le spese.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale e tempestivamente notificata e depositata al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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