Cassazione Penale, Sentenza n. 23805/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione di tipo mafioso con ruolo organizzativo e armata, tentata estorsione pluriaggravata e detenzione di sostanze stupefacenti (capi 1, 9 e 18). Tre motivi: 1) nullità dell'interrogatorio di garanzia per presunta violazione dell'art. 104, comma 3 (e richiamo ad art. 294) per differimento dei colloqui difensivi senza motivazione specifica; 2) carenza di autonoma valutazione del quadro probatorio da parte del Tribunale ex art. 292, comma 2, lett. c), ossia recepimento pedissequo della richiesta del P.M. e mancata considerazione di elementi a favore dell'imputato (età, incensuratezza, attività imprenditoriale, assenza di precedenti e di segnalazioni da collaboratori); 3) insufficienza e generica valutazione dei gravi indizi in relazione agli episodi di detenzione di stupefacenti, basati soprattutto su conversazioni intercettate non riscontrate da sequestri e interpretate illogicamente (esempio della frase decontestualizzata "... a quattro e darla ai ragazzi a due e mezzo").
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: (i) il primo motivo è inammissibile perché questioni sull'interrogatorio di garanzia nel procedimento di riesame non sono deducibili in cassazione, non erano state sollevate davanti al giudice del riesame e, sebbene la differenza del colloquio possa essere nulla, la nullità è stata sanata per mancata eccezione tempestiva; (ii) il secondo motivo è inammissibile per genericità e per il motivo che l'obbligo di autonoma valutazione ex art. 292 comma 2 lett. c) riguarda l'ordinanza adottata inaudita altera parte (ordinanza 'genetica'), non ogni provvedimento cautelare, e inoltre il ricorrente non ha indicato specifici argomenti o prove che il Tribunale avrebbe trascurato in modo determinante; (iii) il terzo motivo è generico, spesso riferito al coindagato e non al ricorrente, e non confuta criticamente il ricco materiale investigativo che il Tribunale ha valutato: l'estratto di conversazione prodotto in ricorso è decontestualizzato e insufficiente a escludere la gravità indiziaria. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 104, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come parametro per la regolarità dell'interrogatorio di garanzia; la Corte osserva che la questione, se non tempestivamente eccepita davanti al giudice competente, non può essere efficacemente dedotta in cassazione nel procedimento di riesame.
art. 294, cod. proc. pen.
Norma relativa all'interrogatorio di garanzia; la Corte rileva che eventuali nullità derivanti da violazioni devono essere eccepite tempestivamente nell'atto di interrogatorio per non essere sanate.
art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen.
La Corte precisa che l'obbligo di autonoma valutazione dei gravi indizi spetta al giudice che emette la misura inaudita altera parte (ordinanza genetica); non può essere esteso automaticamente a ogni provvedimento cautelare adottato successivamente.
art. 192, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come canone di univocità logica dell'ipotesi accusatoria: la Corte ritiene che il ricorrente non abbia dimostrato che l'interpretazione alternativa sia logicamente preferibile rispetto a quella del Tribunale.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiede l'esposizione dei motivi di ricorso già dedotti nei precedenti gradi; la Corte ha ritenuto inammissibili questioni sollevate per la prima volta in cassazione.
art. 182, cod. proc. pen.
Norma sui termini e modi di eccezione delle nullità; la Corte la utilizza per affermare che la mancata eccezione durante l'interrogatorio di garanzia comporta la sanatoria della nullità.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in euro 3.000.
Massime di principio
- Eccezioni procedurali rilevanti (es. nullità dell'interrogatorio di garanzia) devono essere sollevate tempestivamente davanti al giudice competente; se non eccepite, possono essere considerate sanate.
- In cassazione contro provvedimenti di riesame la portata del sindacato è limitata: questioni non dedotte nei precedenti gradi o nuove eccezioni sono spesso inammissibili.
- L'obbligo di motivazione 'di autonoma valutazione' dei gravi indizi ex art. 292 c.2 lett. c) si applica in particolare alle ordinanze adottate inaudita altera parte (ordinanza genetica) e non automaticamente a ogni provvedimento cautelare; per censurare la motivazione occorre mostrare in modo specifico quali omissioni avrebbero potuto condurre a una decisione diversa.
- Le doglianze generiche o meramente formali (assenza di contestualizzazione, citazione isolata di frasi intercettate) sono inefficaci: il ricorrente deve articolare con precisione quali elementi probatori il giudice avrebbe valutato erroneamente.
- Per contrastare la gravità indiziaria fondata su intercettazioni, è necessario proporre argomentazioni alternative concrete e contestualizzate, o indicare l'assenza di riscontri probatori in modo puntuale e collegato agli specifici passaggi motivazionali del giudice.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e l'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto va valutata la fondatezza delle impugnazioni prima di proporle in cassazione.
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