Ordinanza n. 9/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione dirigenziale n. 6485 del 29.10.2025 della Regione Molise, Area quarta, servizio logistica, patrimonio e servizi generali, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la concessione in affitto dei terreni dell’azienda pantano sita a Termoli” con la quale è stato approvato l’avviso per la concessione in affitto dei terreni dell’Azienda Pantano sita a Termoli, contrada Pantano Basso; - dell’avviso per la concessione in affitto dei terreni dell’Azienda Pantano sita a Termoli, contrada Pantano Basso allegato alla Determinazione dirigenziale n. 6485 del 29.10.2025; - della Determinazione dirigenziale n. 7429 del 09.12.2025 della Regione Molise, Area quarta, servizio logistica, patrimonio e servizi generali, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la concessione in affitto dei terreni dell’azienda pantano sita a Termoli. Aggiudicazione” con la quale è stata disposta l’aggiudicazione dell’avviso per la concessione in affitto dei terreni dell’Azienda Pantano sita a Termoli, contrada Pantano Basso; - del provvedimento prot. n. 174760 del 11.12.2025 a firma del Direttore del servizio logistica, patrimonio e servizi generali – Area quarta della Regione Molise con il quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria, con conseguente aggiudicazione in favore dell’azienda agricola Agriverde Srls; - di ogni altro atto e/o provvedimento – anche di estremi sconosciuto – presupposto, conseguenziale e, comunque, connesso. nonché’ per l’annullamento e/o dichiarazione di inefficacia del contratto pubblico ove nelle more stipulato con l’aggiudicataria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso pubblico e successivi atti di aggiudicazione e scorrimento della graduatoria relativi alla concessione in affitto dei terreni dell’Azienda Pantano di Termoli
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione cautelare, la determinazione regionale di approvazione dell’avviso pubblico per la concessione in affitto dei terreni dell’Azienda Pantano, l’avviso stesso, il successivo provvedimento di aggiudicazione e l’atto di scorrimento della graduatoria con aggiudicazione in favore di altra azienda agricola, nonché l’eventuale contratto stipulato. Tra i profili dedotti vi era l’illegittimità del termine di nove giorni assegnato per la presentazione delle offerte e la mancata pubblicazione dell’avviso sul BURC. Il ricorso si colloca nell’ambito dei contratti attivi, rispetto ai quali la giurisprudenza richiamata riconosce l’obbligo di una procedura a evidenza pubblica in applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, pur in assenza di una disciplina puntuale. La parte ricorrente, tuttavia, non ha indicato uno specifico parametro normativo dal quale desumere l’illegittimità del termine di nove giorni.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza di adeguati elementi di fumus boni iuris. Il Collegio ha premesso che i contratti con cui l’amministrazione concede in locazione o in affitto beni immobili sono contratti attivi e, sebbene non disciplinati puntualmente, devono essere affidati mediante una procedura a evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento di derivazione europea. Ha inoltre rilevato che l’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 esclude i contratti attivi dall’ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici, mentre il comma 5 impone comunque di tenere conto dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato. Ciò non è stato ritenuto sufficiente, in sede cautelare, a fondare l’illegittimità del termine di nove giorni, non essendo stato evocato dalla ricorrente uno specifico parametro normativo. Quanto alla mancata pubblicazione sul BURC, il TAR ha ritenuto che essa non incida sulla legittimità dell’avviso, ma rilevi soltanto ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 36/2023
esclude espressamente i contratti attivi dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici
I contratti attivi non sono soggetti direttamente alla disciplina del Codice dei contratti pubblici.
art. 13, comma 5, d.lgs. n. 36/2023
l’affidamento di detti contratti debba avvenire tenendo conto dei principi generali del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato
Anche per i contratti attivi esclusi dal Codice devono essere considerati i principi generali del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.
art. 55 c.p.a.
Disposizione richiamata quale base della decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- I contratti attivi con cui una pubblica amministrazione concede in locazione o in affitto beni immobili, pur esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, devono essere affidati mediante una procedura a evidenza pubblica in applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento di derivazione europea.
- L’esclusione dei contratti attivi dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 36/2023 non elimina ogni vincolo di selezione comparativa: l’affidamento deve comunque tenere conto dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato previsti dall’art. 13, comma 5, del Codice.
- La contestazione della brevità del termine assegnato per presentare le offerte in una procedura relativa a un contratto attivo richiede l’indicazione di uno specifico parametro normativo o di una regola vincolante; in mancanza, non risultano adeguatamente dimostrati i presupposti per la sospensione cautelare.
- La mancata pubblicazione di un avviso sul bollettino ufficiale regionale, ove non incida sulla legittimità sostanziale dell’atto, può rilevare ai fini della decorrenza del termine per proporre l’impugnazione, ma non determina di per sé l’illegittimità dell’avviso.
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