Ordinanza del 09/05/2017 n. 11388 - Corte di Cassazione
Accertamento induttivo - Reddito esente o sottoposto a tassazione separata - Possesso reddito esente- Prova - Idonea documentazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando che, nell’accertamento sintetico, il contribuente deve dimostrare l’esistenza, l’entità e la durata del possesso dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata mediante idonea documentazione. Non è richiesta un’ulteriore prova specifica della destinazione di tali redditi agli incrementi patrimoniali, purché la documentazione renda plausibile la loro disponibilità per sostenere le spese contestate. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000, oltre al 15% per spese forfettarie.
Accertamento sintetico: prova dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata
Accertamento sintetico e redditi esenti o soggetti a tassazione separata
La Corte di cassazione, con decisione del 6 aprile 2017 depositata il 9 maggio 2017, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva accolto l’appello della contribuente in relazione a un avviso di accertamento IRPEF per gli anni 2006 e 2007.
La massima, redatta a cura del Ce.R.D.E.F., riguarda l’onere probatorio del contribuente nell’accertamento induttivo sintetico: per giustificare la maggiore capacità contributiva desunta dal redditometro, il contribuente deve dimostrare l’esistenza dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, nonché la loro entità e la durata del relativo possesso, mediante idonea documentazione.
Iter processuale e motivi del ricorso
La Commissione tributaria provinciale di Bari aveva respinto l’impugnazione della contribuente contro l’avviso di accertamento IRPEF. La Commissione tributaria regionale della Puglia aveva successivamente accolto l’appello.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi:
- con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la motivazione della sentenza regionale fosse solo apparente;
- con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 600/1973, dei relativi decreti ministeriali, degli artt. 2728 e 2697 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., contestando la valutazione della prova contraria fornita dalla contribuente.
Motivazione della sentenza regionale
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo. La Commissione tributaria regionale aveva fornito una motivazione razionale, sebbene sintetica, individuando le fonti delle disponibilità finanziarie della contribuente in:
- dismissione di immobilizzazioni finanziarie;
- un indennizzo ricevuto per il decesso del coniuge;
- l’eredità paterna;
- una rendita annua INAIL.
Secondo la Corte, l’esame di tali elementi escludeva che la motivazione potesse qualificarsi come meramente apparente, poiché la sentenza regionale aveva esplicitato le ragioni per cui le disponibilità finanziarie contestate erano state ritenute giustificate.
Onere della prova nell’accertamento sintetico
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il principio affermato dalla sentenza n. 1455/2016, secondo cui il contribuente non deve fornire una prova ulteriore e specifica dell’effettiva destinazione dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata agli incrementi patrimoniali, oltre alla dimostrazione dell’esistenza di tali redditi.
Non può quindi essere imposto un ulteriore onere di dimostrare, oltre alla provenienza, l’effettiva disponibilità finanziaria delle somme impiegate per ciascun acquisto. Un’interpretazione diversa finirebbe per modificare il presupposto dell’accertamento sintetico, collegandolo non più all’esistenza di un reddito, ma alla circostanza che la spesa sia stata sostenuta esclusivamente con redditi imponibili ordinari e congrui, oppure con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Entità e durata del possesso dei redditi
La Corte ha tuttavia richiamato anche il principio espresso dalla sentenza n. 8995/2014, relativo all’art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973.
La disposizione consente al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. La stessa disposizione richiede però che risultino documentalmente:
- l’entità dei redditi esenti o soggetti a ritenuta;
- la durata del loro possesso.
La prova richiesta è quindi qualcosa di più della mera dimostrazione dell’esistenza di ulteriori redditi. Pur non imponendo espressamente la prova diretta che tali redditi siano stati utilizzati per sostenere le spese contestate, la norma richiede documenti relativi a circostanze oggettive, quantitative e temporali, idonee a rendere plausibile che le somme fossero disponibili e potessero essere impiegate per finanziare le spese o il tenore di vita rilevati dall’accertamento.
Finalità della documentazione probatoria
Il riferimento normativo all’entità e alla durata del possesso mira ad ancorare la disponibilità dei redditi a dati oggettivi. La documentazione deve consentire di collegare, sul piano temporale e quantitativo, le somme esenti o soggette a tassazione separata alla maggiore capacità contributiva accertata sinteticamente.
La prova non sarebbe invece sufficiente se i redditi risultassero destinati a finalità incompatibili con la loro utilizzazione per sostenere le spese contestate, come un ulteriore investimento finanziario. In tale ipotesi, le somme non potrebbero giustificare le spese o il tenore di vita accertati, che rimarrebbero riferibili a redditi non dichiarati.
Valutazione del caso concreto
Nel caso esaminato, la sentenza impugnata aveva attribuito plausibilità alla documentazione e alle giustificazioni prodotte dalla contribuente, all’esito di un’effettiva verifica e analisi delle stesse.
La Corte ha quindi ritenuto corretta la conclusione della Commissione tributaria regionale, considerando sufficientemente dimostrata la provenienza delle disponibilità finanziarie da fonti compatibili con redditi esenti, somme derivanti da eventi successori o risarcitori, disinvestimenti e rendite.
Esito e spese
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato rigettato.
La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%.
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