Ordinanza del 10/05/2017 n. 11473 - Corte di Cassazione
Notifiche - Poste private.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che la notifica a mezzo di un servizio postale privato del ricorso introduttivo del giudizio tributario è inesistente e non può essere sanata, poiché le notificazioni degli atti giudiziari e tributari restano riservate in via esclusiva a Poste Italiane S.p.A. Il ricorso dei contribuenti è stato pertanto rigettato, con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Notifica del ricorso tributario tramite posta privata
Notifica del ricorso tributario tramite posta privata
La Corte di cassazione ha esaminato la validità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata tramite un servizio postale gestito da un licenziatario privato. La Corte ha confermato che tale notificazione deve considerarsi inesistente e non è suscettibile di sanatoria, anche qualora la spedizione sia avvenuta tempestivamente.
Controversia e soggetti interessati
La controversia riguardava l’impugnazione:
- da parte della T. S. di D.C. S. & C. s.n.c., di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005;
- da parte del socio D.C.V., del conseguente avviso di accertamento ai fini IRPEF.
La Commissione tributaria regionale aveva confermato integralmente la decisione di primo grado, dichiarando inammissibili i ricorsi introduttivi perché spediti tramite un servizio di posta privata e, quindi, non validamente notificati entro il termine previsto.
Motivi di ricorso
I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi:
- il primo, relativo alla nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4;
- il secondo, relativo alla violazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., sostenendo che la tempestiva consegna degli atti al servizio postale privato avrebbe dovuto consentire la sanatoria della notificazione;
- il terzo, relativo alla violazione del D.Lgs. n. 261/1999, art. 4, comma 5, e art. 22, comma 2.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato un atto per partecipare all’udienza, senza tuttavia svolgere attività difensiva rilevante ai fini della liquidazione delle spese.
Valutazione del primo motivo
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, non ravvisando nella motivazione della Commissione tributaria regionale alcun vizio patologico né omissioni. La sentenza impugnata è stata ritenuta sufficientemente ed esaustivamente motivata.
Regime delle notifiche tramite Poste private
La Corte ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato. In particolare, l’art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 261/1999, pur avendo liberalizzato i servizi postali, riserva in via esclusiva a Poste Italiane S.p.A., per esigenze di ordine pubblico, le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari disciplinate dalla Legge n. 890/1982.
Nella categoria degli atti giudiziari rientrano anche gli atti tributari sostanziali e processuali. Di conseguenza, la notifica del ricorso tributario effettuata attraverso un licenziatario privato non integra una semplice irregolarità, ma è inesistente.
Esclusione della sanatoria
Poiché la notificazione eseguita tramite posta privata è qualificata come inesistente, non trova applicazione la sanatoria prevista dall’art. 156, comma 3, c.p.c. La tempestiva consegna del ricorso al gestore privato non è quindi sufficiente a conservare gli effetti processuali della notificazione.
La Corte ha richiamato, in particolare, l’ordinanza della Sezione quinta n. 19467 del 30 settembre 2016, nonché la pronuncia Cass. n. 13073/2016, entrambe conformi al principio secondo cui la notifica del ricorso tributario tramite servizio postale privato è priva di validità giuridica e non sanabile.
Decisione e conseguenze economiche
La Corte ha rigettato il ricorso dei contribuenti, confermando l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi del giudizio tributario. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Data della decisione
La decisione è stata assunta a Roma il 22 marzo 2017 e depositata in Cancelleria il 10 maggio 2017. La motivazione è stata redatta in forma semplificata.
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