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Ordinanza

Ordinanza del 03/05/2017 n. 632 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Entrambi - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’accoglimento dell’istanza di sospensione richiede la dimostrazione sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Il danno grave consiste in un pregiudizio eccedente quello normalmente derivante dall’esecuzione della sentenza, mentre il danno irreparabile riguarda la distruzione o perdita irreversibile delle qualità essenziali di un bene non fungibile. Tale danno non ricorre, di regola, per le condanne pecuniarie, essendo possibile la reintegrazione per equivalente; la rateazione e la solvibilità dell’Erario escludono ulteriormente il pericolo concreto.

Sospensione cautelare: necessaria la prova congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora

Requisiti per la sospensione cautelare

Il documento afferma che l’accoglimento dell’istanza di sospensione è subordinato alla prova congiunta di due presupposti: il fumus boni iuris, cioè la plausibile fondatezza della pretesa fatta valere, e il periculum in mora, ossia il rischio che l’esecuzione immediata della decisione produca un pregiudizio grave e irreparabile.

Nozione di danno grave

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato nel documento, il danno grave è quello che eccede il pregiudizio normalmente e necessariamente sopportato dal debitore in conseguenza dell’esecuzione della sentenza. Deve quindi determinarsi uno squilibrio significativo tra i vantaggi conseguiti da una parte e i sacrifici imposti all’altra mediante l’esecuzione.

Nozione di danno irreparabile

Il danno irreparabile ricorre quando l’esecuzione determina la distruzione o la disintegrazione di una cosa non fungibile, facendo cessare l’esistenza del bene oppure privandolo delle qualità essenziali che ne costituiscono l’individualità o la funzione. L’irreparabilità sussiste quando, anche in caso di accoglimento dell’appello, non sarebbe possibile ottenere il completo recupero o la reintegrazione del bene.

Condanne al pagamento di somme di denaro

Il documento esclude, in linea generale, la configurabilità di un danno irreparabile in presenza di una condanna al pagamento di una somma di denaro. Il denaro è infatti un bene fungibile e, qualora il ricorso per cassazione venga accolto, il pregiudizio può essere reintegrato mediante restituzione o equivalente economico.

Rateazione e recuperabilità delle somme

La possibilità di richiedere la rateazione del pagamento costituisce un ulteriore elemento contrario alla configurazione di un danno irreparabile, poiché consente di attenuare l’impatto dell’esecuzione sulla situazione del debitore.

Non viene inoltre ritenuta ipotizzabile un’incapienza del patrimonio dell’Erario tale da determinare, per il contribuente, un concreto pericolo di non poter recuperare le somme eventualmente versate. Di conseguenza, la mera necessità di effettuare un pagamento non dimostra da sola la sussistenza del periculum in mora.

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