Ordinanza del 10/05/2017 n. 11474 - Corte di Cassazione
IRAP - Commercialista - Attività svolta - Autonoma organizzazione- Prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che il commercialista non è soggetto a IRAP sui compensi derivanti da attività di amministratore, revisore o sindaco quando tali redditi sono separabili da quelli professionali e non risultano collegati a un’autonoma organizzazione. La mera attività presso uno studio professionale non è sufficiente a integrare il presupposto impositivo. La sentenza della CTR Lazio è stata cassata con rinvio perché non aveva esaminato fatti decisivi, tra cui le fatture attestanti l’attività di consigliere di amministrazione. È stato invece respinto il motivo relativo al giudicato esterno sull’annualità 2004, non vincolante per l’IRAP 2005 in presenza di fatti potenzialmente mutevoli.
IRAP e commercialista: assenza di autonoma organizzazione per attività di amministratore, revisore o sindaco di società
IRAP del commercialista e attività societarie
La pronuncia riguarda il ricorso proposto dagli eredi di un commercialista, membro dei consigli di amministrazione di alcune banche, tra cui Fineco A.M. S.p.A., contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato un avviso di accertamento per omesso versamento dell’IRAP relativa al periodo d’imposta 2005. La Corte di cassazione ha esaminato la controversia con motivazione semplificata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
Presupposto dell’autonoma organizzazione
L’attività del commercialista non è soggetta a IRAP quando manca un’autonoma organizzazione. Secondo i principi richiamati dalla Corte, tale requisito ricorre soltanto quando il professionista:
- utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio individuale dell’attività;
- si avvale in modo non occasionale del lavoro di terzi.
L’IRAP colpisce il surplus di capacità produttiva derivante da una struttura organizzativa autonoma e servente rispetto all’attività intellettuale del professionista, non la produttività riconducibile esclusivamente alle sue conoscenze personali e agli strumenti minimi necessari.
La Corte precisa che la semplice circostanza che il commercialista operi presso uno studio professionale non dimostra, di per sé, l’esistenza dell’autonoma organizzazione e non è quindi sufficiente per assoggettare a IRAP l’intero reddito prodotto.
Compensi per incarichi di amministratore, revisore e sindaco
Il commercialista che svolga anche incarichi di amministratore, revisore o sindaco di società non è soggetto a IRAP relativamente al reddito netto derivante da tali attività, quando esso rappresenti il risultato dell’opera individuale e non della struttura organizzativa dello studio.
La Corte afferma che deve essere assoggettata a imposizione soltanto l’eventuale eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell’opera personale. Ne consegue che i compensi relativi agli incarichi societari possono essere esclusi dalla base imponibile IRAP se è possibile dimostrare che non sono stati prodotti attraverso l’autonoma organizzazione propria dell’attività professionale.
Tale principio era già stato affermato dalla giurisprudenza con riferimento ai redditi derivanti da attività di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico. L’esclusione è possibile purché si proceda allo scorporo delle diverse categorie di compensi e sia concretamente verificata, per ciascun settore, la presenza o l’assenza dei presupposti impositivi.
Necessità di distinguere le diverse categorie di reddito
Ai fini dell’accertamento, è necessario distinguere i compensi derivanti dall’attività professionale ordinaria da quelli connessi agli incarichi societari. La separazione deve essere concretamente verificabile sulla base della documentazione prodotta dal contribuente.
Nel caso esaminato, erano state prodotte fatture emesse dal contribuente, dalle quali risultava che l’attività svolta comprendeva quella di consigliere di amministrazione. La Commissione tributaria provinciale aveva dato atto di tale elemento, mentre il giudice d’appello non lo aveva esaminato adeguatamente.
Valutazione dei fatti e vizio della sentenza impugnata
L’accertamento della presenza o dell’assenza dell’autonoma organizzazione spetta al giudice di merito. La relativa valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti previsti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quando la motivazione non esamini fatti decisivi o risulti inadeguata secondo i parametri normativi.
La Corte ha rilevato che la sentenza della CTR Lazio aveva omesso di considerare fatti potenzialmente decisivi, tra cui:
- le fatture prodotte dagli eredi, attestanti l’attività del contribuente quale consigliere di amministrazione;
- l’accertamento già compiuto dalla Commissione tributaria provinciale sulla natura dell’attività svolta;
- la deduzione secondo cui l’unico dipendente era stato assunto per un periodo molto breve e svolgeva mere mansioni di autista.
L’omesso esame di tali elementi non consentiva di verificare correttamente se i compensi derivanti dagli incarichi societari fossero riconducibili a un’autonoma organizzazione soggetta a IRAP.
Giudicato esterno relativo all’annualità 2004
La Corte ha respinto il terzo motivo di ricorso, relativo all’efficacia del giudicato favorevole formatosi sull’IRAP dell’anno 2004.
Richiamando Cass. n. 20029 del 2011 e altre pronunce conformi, la Corte ha chiarito che la sentenza tributaria relativa a una determinata annualità può produrre effetti vincolanti per periodi successivi soltanto con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che abbiano carattere tendenzialmente permanente, come alcune qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione della disciplina tributaria.
Il giudicato non è invece vincolante quando l’accertamento dipende da presupposti di fatto potenzialmente mutevoli da un periodo d’imposta all’altro. Pertanto, il giudicato relativo all’IRAP 2004 non poteva automaticamente estendersi alla diversa annualità 2005.
Esito del giudizio
La Corte ha deciso che:
- il primo e il secondo motivo di ricorso sono accolti;
- il terzo motivo, concernente il giudicato esterno, è rigettato;
- la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio è cassata in relazione ai motivi accolti;
- la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame;
- il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata adottata a Roma il 20 aprile 2017 e depositata in cancelleria il 10 maggio 2017.
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