Ordinanza del 22/05/2017 n. 12829 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso di Artemisia H s.r.l., ritenendo insufficiente e apodittica la valutazione della CTR sulle ragioni addotte per superare la presunzione di non operatività prevista dall’art. 30 della L. n. 724/1994, in particolare sulla fase di start up della società. Rigetta il secondo motivo, chiarendo che lo status di società non operativa deve essere verificato anno per anno, senza che ciò richieda necessariamente una valutazione pluriennale. La sentenza viene cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Cassazione della sentenza sulla società di comodo Artemisia H s.r.l. e rinvio alla CTR per nuova valutazione delle controprove, con riferimento all’avviso IRES 2006.
Società di comodo e avviso di accertamento IRES 2006
La pronuncia riguarda il ricorso per cassazione proposto da Artemisia H s.r.l. contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, che aveva respinto l’appello della società avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno. Quest’ultima aveva confermato l’avviso di accertamento relativo all’IRES per il periodo d’imposta 2006.
La CTR aveva ritenuto che la società non avesse fornito elementi sufficienti per superare la presunzione legale di non operatività prevista dalla L. n. 724 del 1994, art. 30. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e la ricorrente ha depositato memoria.
Presunzione di non operatività e onere della prova contraria
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ha denunciato la violazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4-bis, e dell’art. 41 Cost. Secondo la ricorrente, la CTR non avrebbe adeguatamente considerato le ragioni difensive formulate per contrastare la presunzione legale di non operatività.
La Corte ha ritenuto fondata la censura, ribadendo il principio secondo cui i parametri previsti dall’art. 30 della L. n. 724 del 1994, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 35 del D.L. n. 223 del 2006, convertito nella L. n. 248 del 2006, si fondano sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali e un livello minimo di ricavi e proventi.
Il mancato raggiungimento di tale livello costituisce un elemento sintomatico della natura non operativa della società. Spetta tuttavia al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche e indipendenti dalla propria volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto. La Corte richiama, in proposito, Cass. n. 21358 del 21 ottobre 2015, Rv. 636908-01.
Omessa valutazione della fase di start up
Secondo la Corte, la CTR non ha applicato correttamente tale principio. Il giudice d’appello ha negato validità agli argomenti fattuali addotti dalla società con una valutazione ritenuta sommaria, apodittica e incompleta.
In particolare, la CTR non ha esaminato la circostanza, indicata dalla società come principale elemento difensivo, relativa alla fase di start up nella quale essa si sarebbe ancora trovata. Tale situazione avrebbe potuto costituire una ragione oggettiva e straordinaria, indipendente dalla volontà della contribuente, idonea a spiegare il mancato raggiungimento dei ricavi e del reddito minimo presunto.
La Corte ha quindi ravvisato una falsa applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell’art. 30 della L. n. 724 del 1994. Il giudice del rinvio dovrà procedere a un nuovo esame delle circostanze dedotte dalla società e della loro effettiva idoneità a superare la presunzione di non operatività.
Verifica della non operatività per singola annualità
Con il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ha denunciato un’ulteriore violazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4-bis. La ricorrente sosteneva che la CTR avesse attribuito rilievo decisivo al mancato raggiungimento dei limiti di operatività per un solo anno d’imposta.
La Corte ha rigettato la censura. Ha richiamato il principio secondo cui lo status di società non operativa derivante dall’applicazione dei parametri dell’art. 30, comma 1, della L. n. 724 del 1994 non è permanente, ma deve essere accertato anno per anno. Una società può quindi risultare non operativa in un determinato esercizio e operativa in quello successivo. La Corte cita Cass. n. 20702 del 1° ottobre 2014, Rv. 632512-01.
Ne consegue che l’accertamento relativo a una singola annualità non si estende automaticamente ad altri periodi d’imposta e non consente, da solo, di qualificare la società come società di comodo anche per ulteriori annualità.
Precisazione sul significato dell’accertamento annuale
La Corte ha precisato che il principio dell’accertamento “anno per anno” non significa che la verifica della non operatività debba necessariamente avere carattere pluriennale. Non è quindi necessario esaminare più esercizi affinché il riscontro negativo possa produrre effetti per l’anno oggetto di verifica.
Il principio implica, invece, che:
- la non operatività deve essere accertata con riferimento a ciascuna singola annualità fiscale;
- l’esito negativo del test relativo a un anno resta circoscritto a quell’anno;
- la qualifica di società di comodo non può essere estesa automaticamente ad altri periodi d’imposta;
- il test di operatività e le relative prove contrarie devono riferirsi alla specifica annualità oggetto dell’accertamento.
Nel caso concreto, la CTR aveva esaminato la non operatività proprio con riferimento all’annualità sottoposta a verifica, senza estendere automaticamente l’esito ad altri periodi. Pertanto, la violazione di legge denunciata con il secondo motivo non sussiste.
Decisione e rinvio
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, disponendo il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia, valutando in modo completo e motivato le circostanze addotte dalla società per giustificare il mancato raggiungimento dei parametri di operatività, con particolare riguardo alla fase di start up e alla sussistenza di situazioni oggettive e straordinarie indipendenti dalla volontà della contribuente. Il giudice del rinvio dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
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