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Ordinanza

Ordinanza del 10/05/2017 n. 11471 - Corte di Cassazione

Verifiche fiscali - Accessi brevi con contraddittorio - Statuto del contribuente - Avviso di accertamento - Inosservanza del termine - Nullità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha confermato la nullità dell’avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del verbale di chiusura di un accesso breve. Le garanzie dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applicano anche agli accessi istantanei, per i quali deve essere redatto un verbale di chiusura, salvo specifiche ragioni di urgenza. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato rigettato e le spese sono state integralmente compensate.

Accesso breve presso i locali del contribuente e obbligo di contraddittorio prima dell’avviso di accertamento

Accesso breve e validità dell’avviso di accertamento

La decisione riguarda l’applicazione dell’art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, alle verifiche fiscali svolte mediante un accesso breve presso i locali destinati all’attività del contribuente. La Corte di cassazione ha stabilito che anche tale accesso attiva le garanzie del contraddittorio procedimentale e impone il rispetto del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente.

Fatti di causa

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso, in data 25 giugno 2010, un avviso di accertamento nei confronti di B.G., recuperando a tassazione IRPEF, IRAP e IVA relative al 2007.

In precedenza, il 30 marzo 2010, l’Amministrazione aveva effettuato presso i locali dell’attività del contribuente un accesso breve, finalizzato a rilevare i prezzi praticati al pubblico e il ricarico applicato su un campione di beni e servizi. All’accesso aveva fatto seguito un processo verbale di accesso e richiesta di documentazione relativa all’attività del 2006, notificato al contribuente il 5 maggio 2010.

Il contribuente aveva impugnato l’accertamento, sostenendo la violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato nullo l’atto impositivo e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, respingendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

Motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della Legge n. 212 del 2000.

Secondo l’Amministrazione, l’accertamento avrebbe avuto natura “a tavolino”, poiché l’attività istruttoria non sarebbe stata caratterizzata da un vero accesso ispettivo, ma soltanto da un accesso breve finalizzato alla rilevazione di prezzi e ricarichi. Da tale qualificazione l’Agenzia faceva derivare l’inapplicabilità del termine dilatorio di sessanta giorni.

Termine dilatorio e contraddittorio procedimentale

La Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18184 del 2013, secondo cui l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente deve essere interpretato nel senso che l’avviso di accertamento non può essere emanato prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna al contribuente del processo verbale di chiusura delle operazioni.

L’inosservanza del termine comporta, di per sé, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza. Il termine è funzionale a garantire il pieno esercizio del contraddittorio procedimentale, quale espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra Amministrazione finanziaria e contribuente e strumento per un migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.

Applicazione delle garanzie agli accessi brevi

La Corte ha precisato che le garanzie previste dall’art. 12, comma 7, operano già nella fase dell’accesso. Anche l’attività di accesso deve concludersi con la sottoscrizione e la consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, secondo quanto previsto dall’art. 52, comma 6, del decreto IVA e dall’art. 33 del decreto sull’accertamento.

Tali garanzie si applicano anche agli accessi istantanei o “brevi” finalizzati all’acquisizione di documentazione o di elementi utili all’accertamento, perché:

  • la normativa non distingue in base alla durata dell’accesso;
  • anche l’accesso breve deve essere seguito dalla redazione di un verbale di chiusura delle operazioni;
  • l’accesso comporta comunque un’ingerenza autoritativa dell’Amministrazione nei luoghi nella disponibilità del contribuente, diretta alla ricerca di elementi valutabili a suo sfavore.

La Corte ha richiamato, in proposito, le sentenze n. 2593 del 2014 e n. 15624 del 2014, nonché il principio delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015, relativo alla particolare incidenza dell’accesso nei luoghi del contribuente quale ragione giustificatrice delle garanzie procedimentali.

Violazione nel caso concreto

Nel caso esaminato, era pacifico che il processo verbale fosse stato rilasciato al contribuente, ma che tra la consegna del verbale e l’emissione dell’avviso di accertamento non fosse trascorso il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7.

Non risultavano specifiche ragioni di urgenza idonee a giustificare l’emissione anticipata dell’atto. Di conseguenza, l’accertamento doveva ritenersi illegittimo e la declaratoria di nullità pronunciata dai giudici di merito risultava conforme a diritto.

Esito del giudizio

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, correggendo la motivazione della sentenza impugnata nei termini indicati, ma confermandone il dispositivo.

Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione delle recenti soluzioni giurisprudenziali in materia.

La decisione è stata assunta a Roma il 22 marzo 2017 e depositata in cancelleria il 10 maggio 2017.

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