Direttiva 2011/19
Direttiva 2011/19/UE della Commissione, del 2 marzo 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva tau-fluvalinato e che modifica la decisione 2008/934/CE Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2011/19/UE modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo il tau-fluvalinato nell’allegato I, dopo una nuova valutazione nell’ambito della procedura accelerata prevista dal regolamento (CE) n. 33/2008. Conseguentemente, sopprime la precedente voce di non iscrizione nella decisione 2008/934/CE e fissa condizioni specifiche, incluse misure di mitigazione del rischio e richieste di informazioni di conferma. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 novembre 2011 e applicarla dal 1° dicembre 2011, rivedendo entro la stessa data le autorizzazioni esistenti dei prodotti contenenti tau-fluvalinato.
Iscrizione del tau-fluvalinato nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per i prodotti fitosanitari, con modifica della decisione 2008/934/CE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, ai fini dell’adeguamento della disciplina nazionale sull’immissione in commercio e sull’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tau-fluvalinato. Riguarda in particolare le autorizzazioni esistenti e future dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, nonché gli obblighi di verifica dell’accesso del titolare a un fascicolo conforme agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. Sono esclusi dall’autorizzazione, per la parte A dell’allegato, usi diversi da quelli come insetticida e acaricida.
Iscrizione del tau-fluvalinato nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2011/19/UE interviene sulla disciplina dell’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificando la direttiva 91/414/CEE per consentire l’iscrizione del tau-fluvalinato nell’allegato I. L’atto deriva da una nuova valutazione tecnica svolta nell’ambito della procedura accelerata prevista dal regolamento (CE) n. 33/2008, dopo che la sostanza era stata in precedenza oggetto di non iscrizione nella decisione 2008/934/CE.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che la sostanza era già compresa nel programma di lavoro di valutazione delle sostanze attive e che, a seguito di una nuova domanda del richiedente, la Danimarca ha agito quale Stato membro relatore. La valutazione supplementare, le conclusioni dell’EFSA e il riesame in comitato permanente hanno portato alla conclusione che i prodotti fitosanitari contenenti tau-fluvalinato possono soddisfare, in generale, i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, almeno per gli impieghi esaminati.
Iscrizione e caratteristiche della sostanza
L’allegato alla direttiva aggiunge il tau-fluvalinato all’allegato I della direttiva 91/414/CEE con i seguenti dati essenziali:
- numero CAS 102851-06-9;
- numero CIPAC 786;
- denominazione IUPAC: (RS)-α-ciano-3-fenossibenzil N-(2-cloro-α,α,α-trifluoro-p-tolil)-D-valinato;
- purezza minima pari a 920 g/kg;
- rapporto tra gli isomeri 1:1;
- impurità di toluene non superiore a 5 g/kg.
L’iscrizione decorre dal 1° giugno 2011 e ha scadenza il 31 maggio 2021. La parte A della voce precisa che possono essere autorizzati solo impieghi come insetticida e acaricida.
Condizioni specifiche e gestione del rischio
La parte B della voce inserita nell’allegato I impone agli Stati membri di tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II. In sede di valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
- al rischio per gli organismi acquatici, imponendo condizioni di impiego con misure adeguate di attenuazione del rischio;
- al rischio per gli artropodi non bersaglio, con analoghe misure di mitigazione;
- alla verifica che il materiale di prova usato nei fascicoli di tossicità corrisponda alla specificazione del materiale tecnico prodotto commercialmente.
Sono inoltre richieste informazioni di conferma su:
- rischio di bioaccumulo/biomagnificazione nell’ambiente acquatico;
- rischio per gli artropodi non bersaglio;
- possibile impatto ambientale della potenziale alterazione enantioselettiva delle matrici ambientali.
Le informazioni di conferma devono essere presentate alla Commissione entro il 31 maggio 2013, mentre la conferma relativa all’alterazione enantioselettiva è richiesta due anni dopo l’adozione delle indicazioni specifiche richiamate dalla disposizione.
Effetti sulla decisione 2008/934/CE
L’articolo 2 sopprime la voce relativa al tau-fluvalinato nell’allegato della decisione 2008/934/CE. In tal modo viene eliminato l’assetto precedente di non iscrizione e di revoca delle autorizzazioni che era stato fissato entro il 31 dicembre 2011.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 novembre 2011 e applicarle dal 1° dicembre 2011. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
Entro il 30 novembre 2011 gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tau-fluvalinato. Devono verificare, in particolare, il rispetto delle condizioni della voce in allegato I della direttiva 91/414/CEE, esclusa la parte B, e controllare che il titolare dell’autorizzazione disponga di un fascicolo conforme all’allegato II o vi abbia accesso, secondo l’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Per i prodotti contenenti tau-fluvalinato come unica sostanza attiva, oppure in associazione con altre sostanze attive già iscritte entro il 31 maggio 2011, è previsto un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. All’esito di tale valutazione, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015; per i prodotti in miscela con altre sostanze, il termine può essere successivo se così previsto dalla disciplina applicabile a tali sostanze.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011 ed è rivolta agli Stati membri. Nel complesso, essa realizza un tipico intervento di armonizzazione tramite direttiva: fissa il risultato da raggiungere, lascia agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione e impone termini puntuali di recepimento e di revisione delle autorizzazioni nazionali.
Disposizioni principali
Iscrizione del tau-fluvalinato nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato della direttiva. Il tau-fluvalinato viene quindi iscritto con numero CAS 102851-06-9 e numero CIPAC 786, con purezza minima di 920 g/kg e impurità di toluene non superiore a 5 g/kg. L’iscrizione decorre dal 1° giugno 2011 e scade il 31 maggio 2021.
Soppressione della non iscrizione nella decisione 2008/934/CE
L’articolo 2 elimina la voce relativa al tau-fluvalinato dall’allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011.
Recepimento da parte degli Stati membri
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni si applicano dal 1° dicembre 2011 e devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 4, paragrafo 1, richiede agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, entro il 30 novembre 2011 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tau-fluvalinato. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per il tau-fluvalinato, salvo quelle della parte B della relativa voce, e accertare che il titolare disponga di un fascicolo conforme all’allegato II o vi abbia accesso, secondo l’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti con sostanze attive associate e termine finale di adeguamento
L’articolo 4, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti contenenti tau-fluvalinato come unica sostanza attiva o in associazione con altre sostanze iscritte entro il 31 maggio 2011. Tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce del tau-fluvalinato; gli Stati membri devono poi modificare o revocare le autorizzazioni entro il 31 maggio 2015 per i prodotti monocomponente, oppure entro il 31 maggio 2015 o, se successivo, entro il termine fissato dalla disciplina di iscrizione delle altre sostanze attive associate.
Condizioni specifiche dell’iscrizione e informazioni di conferma
Nella parte B della voce inserita nell’allegato I gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici e per gli artropodi non bersaglio, imponendo misure adeguate di attenuazione del rischio, e devono verificare la comparabilità e la verifica del materiale di prova rispetto alla specificazione del materiale tecnico prodotto commercialmente. Sono inoltre richieste informazioni di conferma sul rischio di bioaccumulo/biomagnificazione nell’ambiente acquatico e sul rischio per gli artropodi non bersaglio, da presentare alla Commissione entro il 31 maggio 2013; è richiesta altresì una conferma, due anni dopo l’adozione delle indicazioni specifiche, sul possibile impatto ambientale della potenziale alterazione enantioselettiva delle matrici ambientali.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011. L’articolo 6 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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