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Direttiva 2011/18

Direttiva 2011/18/UE della Commissione, del 1 °marzo 2011 , che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2011/18/UE della Commissione adegua alcuni allegati della direttiva 2008/57/CE sull’interoperabilità ferroviaria, chiarendo la distinzione tra sottosistema di controllo-comando e segnalamento a terra e di bordo e precisando il trattamento dell’apparecchiatura di misurazione del consumo di energia elettrica. Interviene inoltre sulle procedure di verifica dei sottosistemi, disciplinando in modo più puntuale le dichiarazioni di verifica CE, le dichiarazioni intermedie di verifica e le verifiche nel caso di norme nazionali. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2011, con un’esenzione temporanea per Cipro e Malta.

Modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE sull’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, aggiornando la struttura dei sottosistemi e le procedure di verifica CE e nazionali.

Ambito di applicazione

Si applica al sistema ferroviario comunitario e, in particolare, ai sottosistemi ferroviari strutturali e funzionali disciplinati dalla direttiva 2008/57/CE, nonché alle procedure di verifica dei sottosistemi, delle dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) e della documentazione tecnica connessa. Riguarda gli Stati membri, gli organismi notificati e gli organismi designati incaricati delle verifiche, oltre ai richiedenti, fabbricanti, contraenti o loro mandatari stabiliti nell’Unione europea. È espressamente esclusa dall’obbligo di recepimento e attuazione, fino all’istituzione di un sistema ferroviario nei rispettivi territori, per Repubblica di Cipro e Repubblica di Malta.

Direttiva 2011/18/UE: modifica degli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE sull’interoperabilità ferroviaria

La direttiva interviene come atto di modifica tecnica della direttiva 2008/57/CE, senza ridisegnarne l’impianto generale, ma aggiornando alcuni allegati essenziali relativi alla classificazione dei sottosistemi ferroviari e alle procedure di verifica. Il contesto è quello dell’adeguamento degli allegati non essenziali mediante procedura di regolamentazione con controllo, richiamato nei considerando.

Finalità e contesto regolatorio

La finalità principale è rendere più coerente la disciplina dell’interoperabilità ferroviaria, tenendo conto di due esigenze evidenziate nei considerando:

  • distinguere il sottosistema di controllo-comando e segnalamento in due sottosistemi separati, a terra e di bordo;
  • precisare il trattamento dell’apparecchiatura di misurazione del consumo di energia elettrica, in quanto fisicamente integrata nel materiale rotabile.

Inoltre, la direttiva chiarisce le procedure applicabili dagli organismi incaricati delle verifiche, sia per le norme nazionali notificate dagli Stati membri sia per il meccanismo delle dichiarazioni intermedie di verifica (DIV).

Modifica degli allegati della direttiva 2008/57/CE

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE con gli allegati I, II e III della direttiva 2011/18/UE. Si tratta quindi di una modifica puntuale ma strutturalmente rilevante, perché incide su:

  • perimetro dei sottosistemi;
  • contenuto della dichiarazione CE di verifica;
  • procedura di verifica CE e procedura di verifica nel caso di norme nazionali.

Sottosistemi ferroviari: nuova articolazione dell’allegato II

L’allegato II riformulato divide il sistema ferroviario in sottosistemi di natura strutturale e funzionale.

I sottosistemi strutturali sono:

  • infrastrutture;
  • energia;
  • controllo-comando e segnalamento a terra;
  • controllo-comando e segnalamento di bordo;
  • materiale rotabile.

I sottosistemi funzionali sono:

  • esercizio e gestione del traffico;
  • manutenzione;
  • applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci.

La descrizione dei sottosistemi è importante perché orienta l’individuazione degli elementi e degli aspetti di interoperabilità da considerare nella futura elaborazione delle STI. In particolare:

  • il sottosistema energia comprende anche l’apparecchiatura a terra di misurazione del consumo di energia elettrica;
  • il sottosistema controllo-comando e segnalamento è separato in parte a terra e parte di bordo;
  • il materiale rotabile include anche l’apparecchiatura di bordo per la misurazione del consumo di energia elettrica;
  • l’esercizio e gestione del traffico include procedure, apparecchiature e qualifiche professionali necessarie per servizi transfrontalieri;
  • le applicazioni telematiche sono suddivise in parte passeggeri e parte merci.

Dichiarazione CE di verifica dei sottosistemi

L’allegato V disciplina il contenuto della dichiarazione CE di verifica. La dichiarazione e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati e devono basarsi sulla procedura di verifica CE prevista dall’allegato VI.

La dichiarazione deve contenere almeno:

  • riferimenti della direttiva;
  • nome e indirizzo del contraente, del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell’Unione europea;
  • breve descrizione del sottosistema;
  • nome e indirizzo dell’organismo notificato che ha effettuato la verifica CE;
  • riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica;
  • tutte le disposizioni pertinenti, provvisorie o definitive, cui il sottosistema deve rispondere, incluse eventuali limitazioni o condizioni di esercizio;
  • durata di validità, se la dichiarazione è provvisoria;
  • identificazione del firmatario.

La direttiva precisa inoltre che, quando l’allegato VI richiama la dichiarazione DIV CE, a tale dichiarazione si applicano le stesse disposizioni del punto 1 dell’allegato V.

Procedura di verifica CE e dichiarazione intermedia di verifica (DIV)

L’allegato VI definisce la procedura di verifica di un sottosistema come il processo volto ad accertare che esso sia progettato, costruito e installato in modo da soddisfare i requisiti essenziali e possa essere autorizzato all’entrata in servizio.

La verifica CE è la procedura tramite la quale un organismo notificato accerta la conformità del sottosistema:

  • alle disposizioni delle pertinenti STI;
  • agli altri regolamenti derivati dal Trattato.

La direttiva ammette che, se previsto dalle STI o richiesto dal richiedente, il sottosistema possa essere suddiviso in parti o verificato per fasi. In questo quadro:

  • la DIV consente di verificare e attestare determinate parti o fasi;
  • ogni DIV porta al rilascio di un attestato DIV CE;
  • il richiedente redige, se possibile, la dichiarazione DIV CE;
  • attestato e dichiarazione DIV devono indicare le STI di riferimento.

Le fasi di verifica sono:

  • progettazione generale;
  • produzione, inclusi lavori di genio civile, fabbricazione, montaggio e regolazione;
  • prove finali.

Il richiedente può chiedere una DIV per la fase di progettazione e per la fase di produzione.

Ruolo dell’organismo notificato e documentazione tecnica

L’organismo notificato responsabile della verifica CE esamina progettazione, produzione e prova finale e redige l’attestato di verifica CE destinato al richiedente. Se il sottosistema non è stato valutato rispetto a tutte le STI pertinenti, l’attestato deve indicare con precisione le STI o le parti di STI non esaminate, ad esempio in caso di deroga, applicazione parziale per ristrutturazione o rinnovo, periodo transitorio o caso specifico.

Quando esistono attestati DIV CE, l’organismo notificato deve:

  • verificare che essi coprano correttamente le pertinenti disposizioni delle STI;
  • verificare tutti gli aspetti non coperti dagli attestati DIV CE;
  • verificare la prova finale dell’intero sottosistema.

La documentazione tecnica deve includere, tra l’altro:

  • le caratteristiche tecniche di progetto e di esecuzione;
  • gli schemi elettrici e idraulici, i circuiti di comando, la descrizione dei sistemi informatici e degli automatismi, la documentazione su funzionamento e manutenzione;
  • l’elenco dei componenti di interoperabilità incorporati;
  • le copie delle dichiarazioni CE di conformità o idoneità all’impiego dei componenti;
  • gli eventuali attestati DIV CE e le corrispondenti dichiarazioni DIV CE;
  • l’attestato CE di verifica con le note di calcolo e i rapporti di ispezione e audit;
  • gli attestati CE emessi ai sensi di altra legislazione derivata dal Trattato;
  • se applicabile, la relazione del valutatore sui metodi comuni di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 352/2009 e dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE.

Sorveglianza, controlli e pubblicità

La sorveglianza CE ha lo scopo di garantire che, durante la realizzazione del sottosistema, siano rispettati gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.

L’organismo notificato deve avere accesso permanente a cantieri, officine di fabbricazione, depositi e, se necessario, impianti di prefabbricazione e di prova, ricevendo tutta la documentazione utile.

Deve inoltre:

  • svolgere audit periodici per verificare il rispetto delle STI;
  • poter effettuare visite senza preavviso;
  • redigere rapporti di audit e rapporti di visita;
  • controllare, ai fini dell’idoneità all’impiego, i sottosistemi in cui è incorporato un componente di interoperabilità, quando richiesto dalla STI.

Ogni organismo notificato deve pubblicare periodicamente informazioni sulle domande ricevute, sugli attestati DIV CE e sugli attestati CE di conformità, idoneità all’impiego e verifica rilasciati o rifiutati.

Procedura di verifica nel caso di norme nazionali

Per le norme nazionali notificate ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, la direttiva disciplina una procedura distinta, affidata a un organismo designato dallo Stato membro.

L’organismo designato verifica e attesta la conformità del sottosistema alle norme nazionali notificate. L’attestato deve contenere un riferimento preciso alle norme nazionali esaminate, comprese quelle relative a parti soggette a deroga da una STI, ristrutturazione o rinnovo.

Per i sottosistemi che compongono un veicolo, l’attestato va suddiviso in due parti:

  • una relativa alle norme nazionali strettamente connesse alla compatibilità tecnica tra veicolo e rete;
  • una relativa a tutte le altre norme nazionali.

Termine di recepimento, pubblicazione e destinatari

L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro e non oltre il 31 dicembre 2011 e trasmetterne immediatamente il testo alla Commissione.

Quando adottano tali disposizioni, gli Stati membri devono prevedere un riferimento alla direttiva o accompagnarle con tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla loro scelta.

È prevista una deroga espressa: gli obblighi di recepimento e attuazione non si applicano a Cipro e Malta finché non venga istituito un sistema ferroviario nei rispettivi territori.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE

L’articolo 1 sostituisce gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE con gli allegati I, II e III della direttiva 2011/18/UE. La modifica aggiorna la classificazione dei sottosistemi ferroviari e le regole procedurali per la verifica di conformità.

Nuova articolazione dei sottosistemi ferroviari

L’allegato II riformulato elenca i sottosistemi in due categorie: strutturali (infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra, controllo-comando e segnalamento di bordo, materiale rotabile) e funzionali (esercizio e gestione del traffico, manutenzione, applicazioni telematiche per servizi passeggeri e merci). Specifica inoltre il contenuto di ciascun sottosistema, inclusa l’energia con apparecchiatura a terra di misurazione del consumo elettrico e la distinzione tra controllo-comando e segnalamento a terra e di bordo.

Dichiarazione CE di verifica dei sottosistemi

L’allegato V precisa che la dichiarazione CE di verifica deve essere datata, firmata, redatta nella stessa lingua del fascicolo tecnico e contenere almeno riferimenti della direttiva, identificazione del contraente/fabbricante/mandatario, descrizione del sottosistema, dati dell’organismo notificato, riferimenti documentali, disposizioni applicabili, eventuale durata di validità se provvisoria e identificazione del firmatario. Le regole si applicano anche alle dichiarazioni DIV CE quando richiamate.

Procedura di verifica CE e dichiarazione intermedia di verifica (DIV)

L’allegato VI disciplina la verifica CE dei sottosistemi, svolta da un organismo notificato, che deve attestare conformità alle pertinenti STI e agli altri regolamenti derivati dal Trattato. La direttiva consente la suddivisione del sottosistema in parti o fasi e introduce la DIV, con attestato DIV CE e, se possibile, dichiarazione DIV CE del richiedente. Le fasi di verifica comprendono progettazione generale, produzione e prove finali; l’organismo notificato deve tener conto degli attestati DIV già emessi e verificare gli aspetti non coperti dagli stessi.

Contenuto della documentazione tecnica e controlli dell’organismo notificato

La documentazione tecnica deve includere caratteristiche di progetto, elenco dei componenti di interoperabilità, dichiarazioni CE di conformità/idoneità all’impiego, eventuali attestati DIV CE, attestato CE di verifica con note di calcolo e rapporti di ispezione/audit, eventuali attestati CE rilasciati in base ad altra normativa e, se pertinente, la relazione del valutatore ai sensi del regolamento (CE) n. 352/2009 sulla valutazione dei rischi. L’organismo notificato deve avere accesso ai luoghi di realizzazione, svolgere audit periodici e visite senza preavviso e controllare i sottosistemi per l’idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità quando richiesto dalla STI.

Procedura di verifica nel caso di norme nazionali

Per le norme nazionali notificate ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, l’organismo designato verifica e attesta la conformità del sottosistema alle norme nazionali applicabili. L’attestato deve indicare con precisione le norme nazionali esaminate; per i sottosistemi che compongono un veicolo, esso è suddiviso in due parti, una relativa alla compatibilità tecnica veicolo/rete e una alle altre norme nazionali.

Termine di recepimento e regime transitorio

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie entro e non oltre il 31 dicembre 2011 e di comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. L’obbligo di recepimento e attuazione non si applica a Cipro e Malta finché non sia istituito un sistema ferroviario nei rispettivi territori.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

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