Direttiva 2011/21
Direttiva 2011/21/UE della Commissione, del 2 marzo 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva cletodim e che modifica la decisione 2008/934/CE Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva iscrive il cletodim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, superando la precedente non iscrizione disposta dalla decisione 2008/934/CE. Gli Stati membri devono adeguare il proprio diritto interno entro il 30 novembre 2011 e rivedere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, applicando le condizioni e i limiti fissati nell'allegato. La direttiva prevede inoltre specifici obblighi di conferma dei dati e misure di mitigazione del rischio, in particolare per la tutela degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi.
Iscrizione della sostanza attiva cletodim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con conseguente adeguamento delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e soppressione della precedente decisione di non iscrizione.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in relazione ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cletodim. Incide sia sul piano normativo generale, mediante la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, sia sul piano amministrativo nazionale, imponendo la revisione delle autorizzazioni esistenti dei prodotti contenenti tale sostanza. La disciplina riguarda in particolare gli impieghi autorizzabili del cletodim come erbicida sulle barbabietole da zucchero, con obblighi specifici di valutazione del rischio e di conferma dei dati; restano esclusi, in sostanza, gli usi diversi da quelli espressamente consentiti nella voce dell'allegato.
Iscrizione del cletodim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2011/21/UE della Commissione interviene sulla disciplina UE dei prodotti fitosanitari per iscrivere la sostanza attiva cletodim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. L'intervento segue il riesame della sostanza nel quadro del programma di lavoro avviato per le sostanze attive non ancora incluse nell'allegato I e supera la precedente decisione di non iscrizione adottata nel 2008. La direttiva mira quindi a consentire, a determinate condizioni, il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti cletodim.
Contesto procedurale e motivazione della modifica
La Commissione richiama il percorso di valutazione previsto dai regolamenti (CE) n. 451/2000, n. 1490/2002 e n. 33/2008. La sostanza era stata in un primo momento oggetto di non iscrizione a seguito della rinuncia del notificante a sostenere la domanda, ma successivamente il richiedente ha presentato una nuova domanda di procedura accelerata. I Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore, hanno valutato i dati supplementari, trasmesso una relazione supplementare all'EFSA e alla Commissione, e la conclusione scientifica dell'Autorità è stata esaminata insieme al rapporto di riesame del 28 gennaio 2011.
Esito della valutazione e ragioni dell'iscrizione
Dall'esame scientifico è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti cletodim possono, in generale, soddisfare le prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, con riferimento agli impieghi esaminati e indicati nel rapporto di riesame. Per tale ragione la Commissione ritiene opportuno iscrivere la sostanza nell'allegato I, così da consentire l'autorizzazione dei prodotti contenenti cletodim negli Stati membri. L'iscrizione è però subordinata a condizioni specifiche e a ulteriori informazioni di conferma su alcuni profili del rischio.
Ambito di applicazione e limitazioni d'uso
L'allegato inserisce il cletodim nell'elenco delle sostanze attive con numero 336, identificazione CAS 99129-21-2 e CIPAC 508, purezza minima pari a 930 g/kg e impurità di toluene non superiore a 4 g/kg. La voce stabilisce che possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida sulle barbabietole da zucchero. L'iscrizione ha effetto dal 1° giugno 2011 e scade il 31 maggio 2021.
Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 1° dicembre 2011. Al momento del recepimento, gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro.
Revisione delle autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari
Entro il 30 novembre 2011 gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti contenenti cletodim. In tale sede devono verificare:
- il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relative al cletodim, fatta eccezione per quelle della parte B della voce;
- la disponibilità, in capo al titolare dell'autorizzazione, di un fascicolo conforme all'allegato II della direttiva 91/414/CEE, o l'accesso allo stesso, secondo l'articolo 13.
Deroga per i prodotti con cletodim e riesame approfondito
Per i prodotti autorizzati contenenti cletodim come unica sostanza attiva o in associazione con altre sostanze attive già iscritte entro il 31 maggio 2011, la direttiva prevede un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B della voce relativa al cletodim. All'esito del riesame, gli Stati membri devono verificare la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
In base a tale valutazione, gli Stati membri devono:
- per i prodotti contenenti cletodim come unica sostanza attiva, modificare o revocare se necessario l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015;
- per i prodotti in miscela, modificare o revocare se necessario l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 oppure entro il termine successivo eventualmente fissato dalla direttiva di iscrizione delle altre sostanze attive presenti.
Condizioni specifiche e misure di mitigazione del rischio
La parte B della voce in allegato impone di tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II nella versione definitiva adottata il 28 gennaio 2011. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione:
- degli organismi acquatici;
- degli uccelli;
- dei mammiferi.
Devono inoltre garantire che le condizioni d'uso prescrivano misure adeguate di attenuazione dei rischi. La direttiva richiede anche informazioni di conferma, da presentare entro il 31 maggio 2013, riguardanti:
- le valutazioni dell'esposizione delle acque sotterranee e del suolo;
- la definizione di residuo ai fini della valutazione del rischio.
Rapporti con la decisione 2008/934/CE
La direttiva non solo modifica la direttiva 91/414/CEE, ma incide anche sulla decisione 2008/934/CE, sopprimendo la voce relativa al cletodim nell'allegato di tale decisione. In questo modo viene eliminato il precedente regime di non iscrizione e revoca, coerentemente con il nuovo esito positivo della valutazione scientifica.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011 ed è rivolta agli Stati membri, che conservano un margine di discrezionalità sulla forma e sui mezzi del recepimento, ma sono vincolati al risultato di iscrivere il cletodim alle condizioni previste e di adeguare conseguentemente il regime autorizzatorio nazionale.
Disposizioni principali
Iscrizione del cletodim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell'allegato della direttiva. Il cletodim viene inserito con il numero 336, purezza minima ≥ 930 g/kg e impurità di toluene max. 4 g/kg, con entrata in vigore dell'iscrizione il 1° giugno 2011 e scadenza il 31 maggio 2021.
Soppressione della precedente non iscrizione
L'articolo 2 sopprime la voce relativa al cletodim nell'allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011.
Termine di recepimento e applicazione nazionale
Ai sensi dell'articolo 3, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 30 novembre 2011 e applicarle dal 1° dicembre 2011. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti cletodim entro il 30 novembre 2011, verificando il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per il cletodim, salvo quelle della parte B della voce, nonché l'accesso del titolare a un fascicolo conforme all'allegato II ai sensi dell'articolo 13 della stessa direttiva.
Riesame dei prodotti contenenti cletodim e scadenze successive
L'articolo 4, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti autorizzati contenenti cletodim come unica sostanza attiva o in miscela con sostanze già iscritte entro il 31 maggio 2011. Tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B della voce relativa al cletodim. Le autorizzazioni devono essere modificate o revocate, se necessario, entro il 31 maggio 2015 per i prodotti a base di sola cletodim; per i prodotti in miscela, entro il 31 maggio 2015 o entro il termine successivo fissato dalla direttiva di iscrizione della/e altra/e sostanza/e.
Condizioni specifiche e informazioni di conferma
Nell'allegato, parte A, l'uso autorizzabile del cletodim è limitato agli impieghi come erbicida sulle barbabietole da zucchero. La parte B impone agli Stati membri di prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi, prevedendo misure adeguate di attenuazione del rischio, e richiede informazioni di conferma aggiornate su esposizione delle acque sotterranee e del suolo e sulla definizione di residuo per la valutazione del rischio. Tali informazioni devono essere presentate alla Commissione entro il 31 maggio 2013.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011. L'articolo 6 indica come destinatari gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 2 mar 2011Direttiva 2011/19
- direttiva · 2 mar 2011Direttiva 2011/20
- direttiva · 1 mar 2011Direttiva 2011/18
- direttiva · 3 mar 2011Direttiva 2011/26
- direttiva · 3 mar 2011Direttiva 2011/25
- direttiva · 3 mar 2011Direttiva 2011/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →