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Direttiva 2011/20

Direttiva 2011/20/UE della Commissione, del 2 marzo 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il fenoxycarb come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE per iscrivere il fenoxycarb tra le sostanze attive autorizzabili nell'Unione, dopo una nuova valutazione nell'ambito della procedura accelerata. Contestualmente sopprime la corrispondente voce nella decisione 2008/934/CE, che ne prevedeva la non iscrizione. La misura introduce condizioni specifiche di impiego e obblighi di riesame delle autorizzazioni nazionali, con particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio.

Integrazione del fenoxycarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE come sostanza attiva e coordinamento della revoca della precedente decisione di non iscrizione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, alle autorità competenti che rilasciano, modificano o revocano autorizzazioni di prodotti fitosanitari e ai titolari di autorizzazioni di prodotti contenenti fenoxycarb. Riguarda i prodotti fitosanitari contenenti fenoxycarb come sostanza attiva, sia come unica sostanza sia in miscela con altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Sono rilevanti le autorizzazioni esistenti e le procedure di riesame basate sugli allegati II, III e VI della direttiva 91/414/CEE; il testo non disciplina altri settori oltre ai prodotti fitosanitari.

Direttiva 2011/20/UE: iscrizione del fenoxycarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva interviene sulla disciplina dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per includere il fenoxycarb tra le sostanze attive autorizzabili ai sensi della direttiva 91/414/CEE. La scelta segue una nuova istruttoria tecnica, svolta tramite la procedura accelerata prevista dal regolamento (CE) n. 33/2008, e supera la precedente decisione di non iscrizione contenuta nella decisione 2008/934/CE.

Contesto e ratio dell'intervento

Dai considerando emerge che il fenoxycarb era già stato oggetto di valutazione nel quadro del programma di lavoro della direttiva 91/414/CEE, ma il notificante aveva inizialmente rinunciato a sostenere l'iscrizione. Successivamente è stata presentata una nuova domanda; i Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore, hanno trasmesso una relazione supplementare, poi esaminata dall'EFSA e dalla Commissione. Il riesame si è concluso con esito favorevole, ritenendo in linea generale i prodotti contenenti fenoxycarb conformi ai requisiti della direttiva, con conseguente opportunità di iscriverlo nell'allegato I.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda esclusivamente i prodotti fitosanitari contenenti fenoxycarb come sostanza attiva. Produce effetti sugli Stati membri, chiamati ad aggiornare il quadro autorizzatorio nazionale, e sui titolari delle autorizzazioni esistenti. L'iscrizione concerne sia il fenoxycarb come unica sostanza attiva sia i prodotti in miscela con altre sostanze già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Iscrizione nell'allegato I e dati identificativi

L'allegato della direttiva inserisce una nuova voce nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

  • n. 339: fenoxycarb;
  • numero CAS 79127-80-3;
  • numero CIPAC 425;
  • denominazione IUPAC: [2-(4-fenossifenossi)etil]carbammato di etile;
  • purezza minima: ≥ 970 g/kg;
  • impurità massima ammessa: toluene 1 g/kg;
  • entrata in vigore dell'iscrizione: 1o giugno 2011;
  • scadenza dell'iscrizione: 31 maggio 2021.

Condizioni specifiche di autorizzazione

La parte A della voce stabilisce che il fenoxycarb può essere autorizzato soltanto come insetticida. La parte B richiama il rapporto di riesame del 28 gennaio 2011 e impone, nella valutazione secondo i principi uniformi dell'allegato VI, particolare attenzione a:

  • protezione degli organismi acquatici;
  • rischio per le api;
  • rischio per gli artropodi non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione devono includere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Inoltre, gli Stati membri interessati devono esigere informazioni che confermino la valutazione dei rischi per gli artropodi non bersaglio e per le larve delle api, e assicurare che tali informazioni siano trasmesse alla Commissione entro il 31 maggio 2013.

Effetti sulle autorizzazioni esistenti

Entro il 30 novembre 2011 gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti fenoxycarb. In tale verifica devono accertare:

  • il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relative al fenoxycarb, salvo quelle della parte B della voce dedicata alla sostanza;
  • che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere a un dossier conforme all'allegato II, secondo l'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame dei prodotti con fenoxycarb come unica sostanza o in miscela

Per i prodotti autorizzati contenenti fenoxycarb come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive iscritte entro il 31 maggio 2011, è previsto un riesame specifico secondo i principi uniformi dell'allegato VI. Tale riesame deve basarsi su un dossier conforme all'allegato III e tenere conto della parte B della voce relativa al fenoxycarb.

All'esito della valutazione, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfi le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. In funzione dell'esito:

  • per i prodotti con fenoxycarb come unica sostanza attiva, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate, se necessario, entro il 31 maggio 2015;
  • per i prodotti in miscela, la modifica o revoca deve intervenire entro il 31 maggio 2015 oppure, se successivo, entro il termine fissato dalle rispettive direttive di iscrizione delle altre sostanze attive.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 novembre 2011 e applicarle dal 1o dicembre 2011. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tavola di concordanza.

Modifica della decisione 2008/934/CE

La direttiva modifica anche la decisione 2008/934/CE, sopprimendo la riga relativa al fenoxycarb. Ciò è coerente con la nuova valutazione favorevole e con la sua iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011 ed è rivolta agli Stati membri. Sul piano pratico, per i professionisti del settore fitosanitario implica l'aggiornamento delle strategie autorizzative, la verifica dei dossier tecnici e la pianificazione dei riesami nazionali entro le scadenze fissate.

Disposizioni principali

Iscrizione del fenoxycarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato per includere il fenoxycarb come sostanza attiva n. 339, con entrata in vigore dell'iscrizione il 1o giugno 2011 e scadenza il 31 maggio 2021. La sostanza è identificata con CAS 79127-80-3 e CIPAC 425; la purezza minima richiesta è ≥ 970 g/kg, con impurità toluene max 1 g/kg.

Condizioni specifiche e limitazioni d'uso

Nella parte A della voce inserita nell'allegato I, il fenoxycarb può essere autorizzato unicamente come insetticida. La parte B richiede di tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame, con attenzione particolare alla protezione degli organismi acquatici e al rischio per api e artropodi non bersaglio, prevedendo misure di attenuazione dei rischi se del caso.

Obblighi informativi aggiuntivi per il richiedente

Gli Stati membri interessati devono esigere la presentazione di informazioni che confermino la valutazione dei rischi per gli artropodi non bersaglio e per le larve delle api. Tali informazioni devono essere trasmesse alla Commissione entro il 31 maggio 2013.

Modifica della decisione 2008/934/CE

La riga relativa al fenoxycarb nell'allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa, eliminando la precedente non iscrizione e la revoca delle autorizzazioni connessa a tale decisione.

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e applicarle dal 1o dicembre 2011. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza; le misure devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

Entro il 30 novembre 2011 gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti fenoxycarb, verificando il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, fatta eccezione per quelle della parte B della voce relativa al fenoxycarb, e l'esistenza di un dossier conforme all'allegato II ai sensi dell'articolo 13.

Riesame dei prodotti con fenoxycarb come unica sostanza o in miscela

In deroga al termine generale, i prodotti autorizzati contenenti fenoxycarb come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive iscritte entro il 31 maggio 2011 devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell'allegato VI sulla base di un dossier conforme all'allegato III. In esito alla valutazione, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate, se necessario, entro il 31 maggio 2015 per i prodotti con fenoxycarb come unica sostanza attiva; per i prodotti in miscela, entro il 31 maggio 2015 o, se successivo, entro il termine fissato dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze attive coinvolte.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaretutela della salute umana e animaleambiente

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