Direttiva 2011/23
Direttiva 2011/23/UE della Commissione, del 3 marzo 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva triflumuron Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo il triflumuron nell’allegato I, dopo una nuova valutazione scientifica che ha superato le criticità che avevano portato alla precedente non iscrizione. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 settembre 2011 e applicare le condizioni tecniche e di rischio indicate nell’allegato. L’iscrizione decorre dal 1 aprile 2011 e scade il 31 marzo 2021. Rimane inoltre richiesto al richiedente di fornire informazioni di conferma su specifici rischi ambientali e per gli impollinatori.
Iscrizione della sostanza attiva triflumuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con condizioni specifiche di autorizzazione e obblighi di conferma scientifica.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, ai fini del recepimento nell’ordinamento nazionale delle modifiche alla direttiva 91/414/CEE relative alla sostanza attiva triflumuron. Incide sulla disciplina dell’immissione in commercio e dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, limitatamente agli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame. Restano rilevanti le condizioni e le restrizioni tecniche fissate nell’allegato, incluse purezza, impurità ammesse, uso autorizzabile solo come insetticida e obblighi di monitoraggio/confirmatory data.
Iscrizione del triflumuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2011/23/UE della Commissione interviene sulla disciplina dei prodotti fitosanitari, modificando la direttiva 91/414/CEE per iscrivere il triflumuron tra le sostanze attive ammesse. L’intervento segue una nuova valutazione scientifica, avviata dopo la precedente non iscrizione, e prende atto che i nuovi dati presentati hanno consentito di superare le criticità relative, in particolare, alla valutazione del rischio per i consumatori e alla definizione dei residui.
Contesto e ragioni dell’intervento
La Commissione richiama il percorso di valutazione della sostanza nell’ambito della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. In un primo momento il triflumuron era stato oggetto di decisione di non inclusione nell’allegato I; successivamente il richiedente ha presentato una nuova domanda, avvalendosi della procedura accelerata prevista dal regolamento (CE) n. 33/2008. La valutazione supplementare effettuata dall’Italia come Stato membro relatore, insieme al processo di revisione tra pari condotto con EFSA e Stati membri, ha portato alla conclusione che non vi sono ulteriori questioni scientifiche aperte.
Esito della valutazione scientifica
La direttiva evidenzia che le precedenti criticità riguardavano soprattutto:
- l’assenza di dati sufficienti per definire natura e livello di alcuni residui pertinenti;
- l’impossibilità di effettuare una valutazione del rischio acuto per il metabolita M07;
- la mancanza di elementi per una definizione adeguata del residuo e per stimare i livelli nei prodotti di base contenenti frutta trasformata.
Le informazioni supplementari hanno consentito di concludere che il rischio per i consumatori è accettabile. In base agli esami svolti, i prodotti fitosanitari contenenti triflumuron risultano, in generale, conformi alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, limitatamente agli impieghi esaminati nel rapporto di riesame.
Modifica normativa e effetti pratici
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’effetto principale è l’inserimento del triflumuron tra le sostanze attive per le quali gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni ai prodotti fitosanitari, purché siano rispettate le condizioni previste dalla direttiva madre e le specifiche tecniche dell’allegato della direttiva 2011/23/UE.
Ambito di applicazione e limiti dell’autorizzazione
L’iscrizione è accompagnata da limiti puntuali:
- sono autorizzabili solo gli impieghi come insetticida;
- l’autorizzazione deve essere valutata tenendo conto del rapporto di riesame e delle sue appendici I e II;
- gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dell’ambiente acquatico e delle api mellifere;
- se del caso, le autorizzazioni devono includere misure di attenuazione del rischio.
Questi elementi mostrano che la direttiva non impone solo un risultato di iscrizione, ma lascia agli Stati membri un margine applicativo nella fase autorizzatoria, vincolandoli però al rispetto di criteri scientifici e precauzionali comuni.
Requisiti di qualità della sostanza e durata dell’iscrizione
L’allegato specifica la voce tecnica relativa al triflumuron:
- denominazione IUPAC: 1-(2-clorobenzoil)-3-[4-trifluorometossifenil] urea;
- numero CAS: 64628-44-0;
- numero CIPAC: 548;
- purezza minima: 955 g/kg;
- impurità massime ammesse: N,N’-bis-[4-(trifluorometossi)fenil]urea non oltre 1 g/kg e 4-trifluoro-metossianilina non oltre 5 g/kg.
L’iscrizione decorre dal 1 aprile 2011 e scade il 31 marzo 2021. Si tratta dunque di un’iscrizione temporalmente limitata, tipica delle sostanze attive sottoposte a controllo periodico.
Informazioni di conferma e obblighi ulteriori
Pur riconoscendo l’idoneità della sostanza ai fini dell’iscrizione, la Commissione richiede informazioni di conferma su alcuni profili residui di rischio. In particolare, il richiedente deve fornire dati relativi:
- ai rischi a lungo termine per gli uccelli;
- ai rischi a lungo termine per gli invertebrati acquatici;
- allo sviluppo delle larve delle api.
Gli Stati membri interessati devono assicurare che tali informazioni siano presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2013. Questo rappresenta un tipico obbligo post-iscrizione, destinato a completare la base scientifica della valutazione e a rafforzare la tutela ambientale e degli impollinatori.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1 aprile 2011. Gli Stati membri devono recepirla entro il 30 settembre 2011 e notificare alla Commissione il testo delle misure nazionali, con tavola di concordanza. È inoltre richiesto che gli atti nazionali facciano riferimento alla direttiva o ne siano corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
Indicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore fitosanitario, la direttiva rileva soprattutto perché:
- apre la strada all’autorizzazione di prodotti contenenti triflumuron, ma solo entro il perimetro degli impieghi consentiti;
- impone di verificare purezza, impurità e condizioni specifiche dell’allegato;
- richiede attenzione alle eventuali misure di mitigazione del rischio in sede autorizzatoria nazionale;
- introduce un profilo di monitoraggio documentale e scientifico fino al 31 marzo 2013 per le informazioni di conferma.
In sintesi, si tratta di una direttiva di armonizzazione tecnica che produce effetti diretti sulla disciplina nazionale delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, lasciando agli Stati membri il mezzo del recepimento ma vincolandoli al risultato dell’iscrizione e all’applicazione delle relative condizioni.
Disposizioni principali
Iscrizione del triflumuron nell’allegato I
L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendovi il triflumuron. La misura consente, in linea di principio, il rilascio di autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza negli Stati membri, conformemente ai requisiti della direttiva 91/414/CEE.
Recepimento nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 30 settembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità scelte dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1 aprile 2011. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Condizioni tecniche di iscrizione
L’allegato inserisce la voce n. 328 per il triflumuron, con numero CAS 64628-44-0 e numero CIPAC 548. La sostanza deve avere purezza almeno pari a 955 g/kg; le impurità ammesse sono N,N’-bis-[4-(trifluorometossi)fenil]urea non oltre 1 g/kg e 4-trifluoro-metossianilina non oltre 5 g/kg.
Durata dell’iscrizione e impieghi consentiti
L’iscrizione decorre dal 1 aprile 2011 e scade il 31 marzo 2021. In Parte A dell’allegato è previsto che possano essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida.
Criteri di valutazione e priorità ambientali
In Parte B si dispone che, per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si tenga conto delle conclusioni del rapporto di riesame del triflumuron, in particolare delle appendici I e II adottate il 28 gennaio 2011. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dell’ambiente acquatico e delle api mellifere, prevedendo se del caso misure di attenuazione dei rischi.
Informazioni di conferma richieste
L’allegato precisa che occorrono informazioni di conferma sui rischi a lungo termine per gli uccelli, per gli invertebrati acquatici e per lo sviluppo delle larve delle api. Gli Stati membri interessati devono assicurare che il richiedente presenti tali informazioni alla Commissione entro il 31 marzo 2013.
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