Direttiva 2011/26
Direttiva 2011/26/UE della Commissione, del 3 marzo 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il dietofencarb come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2011/26/UE inserisce il dietofencarb nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva. Contestualmente sopprime dalla decisione 2008/934/CE la precedente voce di non iscrizione. La direttiva fissa condizioni specifiche d’uso, obblighi di riesame delle autorizzazioni esistenti, termini di recepimento e informazioni di conferma da presentare entro il 31 maggio 2013.
Includere il dietofencarb tra le sostanze attive autorizzabili della direttiva 91/414/CEE e adeguare la decisione 2008/934/CE, revocando la precedente non iscrizione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide sui prodotti fitosanitari contenenti dietofencarb come sostanza attiva. Riguarda, in particolare, il settore dei prodotti fitosanitari ai fini dell’immissione in commercio e dell’autorizzazione dei prodotti; include le autorizzazioni esistenti e i relativi riesami. Non introduce un regime autonomo, ma modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE e sopprime la voce corrispondente nella decisione 2008/934/CE.
Direttiva 2011/26/UE: inclusione del dietofencarb nella direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2011/26/UE della Commissione interviene sul regime delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari previsto dalla direttiva 91/414/CEE. Alla luce della procedura di riesame e della successiva nuova domanda presentata dal notificante, la Commissione conclude che il dietofencarb può essere iscritto nell’allegato I, pur imponendo condizioni specifiche e ulteriori informazioni di conferma su taluni profili di rischio.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che il dietofencarb era inizialmente collocato tra le sostanze da non iscrivere ai sensi della decisione 2008/934/CE, a seguito della rinuncia del notificante a sostenere l’iscrizione nella precedente procedura. Successivamente, il richiedente ha attivato una nuova domanda nell’ambito della procedura accelerata prevista dal regolamento (CE) n. 33/2008; la Francia, quale Stato membro relatore, ha esaminato i dati aggiuntivi e l’EFSA ha trasmesso le sue conclusioni il 7 settembre 2010. Il riesame è stato completato il 28 gennaio 2011 nel quadro del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Iscrizione del dietofencarb e condizioni tecniche
L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendo il dietofencarb, identificato con numero CAS 87130-20-9 e numero CIPAC 513, denominazione IUPAC isopropyl 3,4-diethoxycarbanilate. La sostanza deve presentare una purezza almeno pari a 970 g/kg, con toluene come impurità non superiore a 1 g/kg.
La voce inserita nell’allegato precisa che:
- l’uso autorizzabile è esclusivamente quello come fungicida;
- nella valutazione ai sensi dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame, incluse le appendici I e II;
- va posta particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici e per gli artropodi non bersaglio;
- nelle condizioni di impiego devono essere previste misure adeguate di attenuazione dei rischi.
Informazioni di conferma richieste
L’iscrizione non è priva di riserve. La Commissione richiede infatti informazioni di conferma su due aspetti specifici:
- la potenziale assunzione del metabolita 6-NO2-DFC in colture successive;
- la valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio.
Gli Stati membri interessati devono assicurare che tali informazioni siano presentate alla Commissione entro il 31 maggio 2013.
Effetti sulle autorizzazioni nazionali
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 30 novembre 2011, le misure interne necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1° dicembre 2011. Le misure nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza.
L’articolo 4 disciplina il riesame delle autorizzazioni esistenti. Entro il 30 novembre 2011 gli Stati membri devono modificare o revocare, se del caso, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dietofencarb, verificando in particolare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I per il dietofencarb, con esclusione di quelle della parte B;
- la disponibilità, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme all’allegato II oppure l’accesso a tale fascicolo ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Per i prodotti contenenti dietofencarb come unica sostanza attiva, oppure come una delle sostanze attive già iscritte entro il 31 maggio 2011, è previsto un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. All’esito, gli Stati membri devono verificare la conformità del prodotto ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e poi:
- modificare o revocare, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015 per i prodotti con sola sostanza attiva dietofencarb;
- per i prodotti con più sostanze attive, rispettare il termine del 31 maggio 2015 o, se successivo, quello fissato dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.
Abrogazione della precedente non iscrizione
L’articolo 2 elimina la voce del dietofencarb dall’allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la sua non iscrizione e la revoca delle autorizzazioni entro il 31 dicembre 2011. La direttiva sostituisce quindi il precedente esito negativo con un regime di iscrizione condizionata nella direttiva 91/414/CEE.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011 ed è rivolta agli Stati membri. In termini pratici, essa produce un obbligo di recepimento e di adattamento amministrativo delle autorizzazioni nazionali, lasciando agli Stati la scelta della forma e dei mezzi, ma non del risultato: il dietofencarb deve essere trattato come sostanza attiva iscrivibile solo alle condizioni fissate dall’allegato e con i riesami imposti nei termini indicati.
Disposizioni principali
Iscrizione del dietofencarb nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per includervi il dietofencarb come sostanza attiva. Nell’allegato della direttiva sono indicati numero CAS 87130-20-9, numero CIPAC 513, denominazione IUPAC isopropyl 3,4-diethoxycarbanilate, purezza minima di 970 g/kg e impurità toluene non superiore a 1 g/kg. L’entrata in vigore dell’iscrizione è fissata al 1° giugno 2011 e la scadenza dell’iscrizione al 31 maggio 2021.
Condizioni specifiche e restrizioni d’uso
La parte A dell’allegato stabilisce che il dietofencarb può essere autorizzato solo come fungicida. La parte B impone di tener conto del rapporto di riesame, con attenzione particolare al rischio per gli organismi acquatici e per gli artropodi non bersaglio e con l’obbligo di prevedere adeguate misure di attenuazione dei rischi nelle condizioni d’utilizzazione.
Informazioni di conferma richieste
L’allegato richiede informazioni di conferma sulla potenziale assunzione del metabolita 6-NO2-DFC in colture successive e sulla valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti tali informazioni alla Commissione entro il 31 maggio 2013.
Soppressione della non iscrizione nella decisione 2008/934/CE
L’articolo 2 sopprime la voce relativa al dietofencarb nell’allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011.
Recepimento nazionale e applicazione
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, con comunicazione immediata alla Commissione e trasmissione di una tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1° dicembre 2011 e, al momento della pubblicazione ufficiale, devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate.
Riesame e adeguamento delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 4, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a modificare o revocare, se del caso, entro il 30 novembre 2011 le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti dietofencarb. In tale verifica devono accertare il rispetto delle condizioni dell’allegato I per il dietofencarb, salvo quelle della parte B, e verificare che il titolare dell’autorizzazione disponga di un fascicolo conforme all’allegato II o vi abbia accesso ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti contenenti dietofencarb e termine finale per l’adeguamento
L’articolo 4, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti contenenti dietofencarb come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze già iscritte entro il 31 maggio 2011. Tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce relativa al dietofencarb; all’esito, gli Stati membri devono stabilire la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e). In caso di prodotto con sola sostanza attiva dietofencarb, l’autorizzazione va modificata o revocata se necessario entro il 31 maggio 2015; se il prodotto contiene più sostanze attive, il termine è il 31 maggio 2015 o, se successivo, quello fissato dalle rispettive direttive di iscrizione.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011. L’articolo 6 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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