Parere n. 720/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Raffaello Zonin, contro Comune di Grezzana, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, e nei confronti di Inwit Spa, Rita Anna Brunelli, avverso autorizzazione concernente la realizzazione di una nuova infrastruttura per successiva ospitalità di impianti di telefonia mobile multigestore nel comune di Grezzana;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’autorizzazione unica, dell’autorizzazione paesaggistica comunale e del parere della Soprintendenza relativi alla realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile nel Comune di Grezzana.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003, l’autorizzazione paesaggistica comunale e il parere favorevole della Soprintendenza relativi alla realizzazione di una struttura alta complessivamente 27 metri, destinata a ospitare impianti di telefonia mobile multigestore. Ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 44, comma 5, del d.lgs. 259/2003 e degli artt. 3, 7, 8 e 10 della l. 241/1990, lamentando l’assenza di adeguata pubblicità e partecipazione, anche a causa dell’erronea indicazione della località; dall’altro, la violazione delle disposizioni costituzionali e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché eccesso di potere, irragionevolezza, travisamento e difetto di istruttoria, per la mancata considerazione del valore storico-culturale, paesaggistico e naturalistico del sito e per la rappresentazione non veritiera dell’altezza dell’impianto nel rendering progettuale. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse ad agire, nonché l’assenza di un pregiudizio concreto e attuale.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire e, comunque, infondato nel merito. La vicinitas può fondare la legittimazione ad agire, ma non dimostra automaticamente anche l’interesse al ricorso: il ricorrente deve provare o adeguatamente prospettare un pregiudizio concreto, personale e attuale derivante dall’intervento. Nel caso esaminato, la mera incidenza sulla veduta, la possibile diminuzione del valore dell’immobile e la produzione di una fotografia dalla quale si intravedeva una porzione del manufatto non sono state ritenute sufficienti. Quanto al merito, la Sezione ha escluso la rilevanza delle dedotte qualità storico-culturali dell’area in assenza di una formale dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 42/2004. È stata riconosciuta esclusivamente la tutela paesaggistica del bosco, con un’area interessata dall’intervento di circa 50 mq, ritenuta compatibile dalle autorità competenti. Il parere conclusivo è dunque di inammissibilità e, comunque, di reiezione del ricorso.
Osservazioni
Ammissibilità e interesse ad agire
La vicinitas costituisce elemento idoneo a fondare la legittimazione ad agire, ma non è sufficiente, da sola, a dimostrare l’interesse al ricorso. Occorre la prova o una prospettazione adeguata di un pregiudizio concreto, personale e attuale prodotto dall’intervento sulla sfera giuridica del ricorrente.
Pregiudizio derivante dall’impianto
La prospettata compromissione della veduta, la possibile perdita di valore dell’immobile e la fotografia attestante la visibilità parziale del manufatto non dimostrano un vulnus specifico e qualificato sufficiente a integrare l’interesse a ricorrere.
Valore storico-culturale dell’area
Il richiamo alla rilevanza simbolica e commemorativa del sito non è sufficiente a integrare la tutela prevista dal Codice dei beni culturali in assenza della dichiarazione di interesse culturale prevista dall’art. 13 del d.lgs. 42/2004. L’ordinamento non riconosce autonoma rilevanza alla mera vocazione culturale dell’area.
Compatibilità paesaggistica
Dalla documentazione acquisita risulta che il bene tutelato paesaggisticamente è il bosco e che la superficie interessata dall’intervento è limitata a circa 50 mq. Le autorità competenti hanno valutato l’intervento compatibile e tale valutazione non è stata validamente superata dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
Richiamato quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 44 d.lgs. 259/2003
Disciplina l’autorizzazione unica per la realizzazione dell’infrastruttura di telefonia mobile; il ricorrente ne ha dedotto la violazione anche sotto il profilo della pubblicità e partecipazione.
artt. 3, 7, 8 e 10 l. 241/1990
Invocati dal ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione, comunicazione e partecipazione procedimentale; le censure non sono state esaminate favorevolmente anche per la carenza di interesse ad agire.
art. 13 d.lgs. 42/2004
La dichiarazione di interesse culturale è necessaria per qualificare un bene come bene culturale ai sensi del Codice; in sua assenza la mera rilevanza storica o simbolica dell’area non produce autonoma tutela culturale.
art. 10 d.lgs. 42/2004
Le categorie di beni culturali richiamate dal ricorrente rilevano, per i beni indicati, quando sia intervenuta la dichiarazione di interesse prevista dall’art. 13.
art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004
È stato riconosciuto come vincolo paesaggistico rilevante quello relativo ai territori coperti da boschi; l’intervento è stato ritenuto compatibile in ragione della limitata superficie interessata.
art. 146, commi 5, 7 e 8, d.lgs. 42/2004
Disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica e il parere della Soprintendenza, contestati dal ricorrente ma non ritenuti illegittimi.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato nel quadro dei principi secondo cui la questione dell’interesse a ricorrere può essere rilevata d’ufficio, purché nel rispetto del contraddittorio.
Adunanza Plenaria, decisione n. 21/2022
Richiamata per il principio della distinzione tra legittimazione e interesse al ricorso e per l’esigenza di dimostrare un pregiudizio concreto derivante dall’intervento.
Adunanza Plenaria, sentenza n. 22/2021
“riaffermata la distinzione e l’autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario in via di principio che ricorrano entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di differenziazione, valga da solo ed in automatico a soddisfare anche l’interesse al ricorso”
La vicinitas può differenziare la posizione del ricorrente, ma non sostituisce la dimostrazione dell’interesse concreto, personale e attuale.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 222 del 9 gennaio 2023
Per impugnare il titolo relativo a una stazione radio base non basta la prossimità dell’opera; occorre provare un vulnus specifico alla sfera giuridica del ricorrente.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2252/2020
Il collegamento territoriale stabile non dimostra di per sé un pregiudizio concreto quando la modifica dell’assetto territoriale, paesaggistico o sanitario non sia oggettivamente pregiudizievole.
Massime di principio
- La vicinitas può fondare la legittimazione a impugnare un titolo edilizio o autorizzatorio, ma non integra automaticamente l’interesse a ricorrere, che richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto, personale e attuale.
- Nei giudizi relativi alla realizzazione di stazioni radio base, la mera prossimità dell’impianto, la generica incidenza sull’assetto urbanistico o paesaggistico e la prospettazione astratta di una diminuzione del valore dell’immobile non sono sufficienti senza elementi specifici e qualificanti.
- La rilevanza storica, commemorativa o simbolica di un’area non determina di per sé la qualificazione del bene come bene culturale: ai fini della tutela prevista dal d.lgs. 42/2004 occorre, per i beni soggetti a dichiarazione, l’adozione del provvedimento previsto dall’art. 13.
- La compatibilità paesaggistica di un intervento può essere valutata con riferimento alla concreta superficie di bosco interessata e alle caratteristiche effettive dell’opera; la contestazione del giudizio tecnico-amministrativo richiede elementi istruttori idonei a dimostrarne l’erroneità o l’irragionevolezza.
Impugnazione di autorizzazioni per una stazione radio base
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un residente contro il Comune di Grezzana, la Soprintendenza competente e la società titolare dell’infrastruttura, avente a oggetto la realizzazione di una nuova struttura per impianti di telefonia mobile multigestore.
Atti impugnati e caratteristiche dell’intervento
Sono state impugnate l’autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003, l’autorizzazione paesaggistica comunale e il parere favorevole della Soprintendenza ai sensi dell’art. 146, comma 5, del d.lgs. 42/2004. L’opera consiste in un palo di 24 metri, con un pennone sommitale di ulteriori 3 metri, destinato a ospitare antenne, parabole e moduli per la telefonia mobile.
Il sito è soggetto a vincolo paesaggistico relativo ai territori coperti da boschi, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. 42/2004. Il ricorrente ha inoltre evidenziato la rilevanza storica e commemorativa dell’area, collegata a fatti della Resistenza e alla presenza di monumenti commemorativi.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha lamentato l’assenza di adeguata pubblicità dell’istanza e la conseguente compromissione della partecipazione procedimentale e della competitività tra imprese. Ha inoltre dedotto che gli atti indicavano erroneamente la località dell’intervento, rendendo più difficile l’esercizio dei diritti partecipativi.
Nel merito, ha contestato la mancata considerazione del valore storico-culturale, naturalistico e paesaggistico del sito, il difetto di istruttoria e l’erronea rappresentazione dell’impianto nel rendering allegato alla relazione paesaggistica, che avrebbe mostrato una struttura apparentemente più bassa e meno visibile di quella effettivamente autorizzata.
Istanza cautelare e attività istruttoria
La Sezione aveva accolto l’istanza cautelare, ritenendo che il completamento dell’opera potesse produrre ulteriori effetti pregiudizievoli sui beni indicati dal ricorrente. In vista della decisione di merito aveva richiesto una relazione puntuale sui motivi di ricorso e, in particolare, chiarimenti sulla distanza tra la residenza del ricorrente e il sito dell’impianto.
Il Ministero, acquisiti i rapporti del Comune, della Soprintendenza e le deduzioni della società, ha ribadito il difetto di interesse ad agire e ha concluso per il rigetto. Ha riferito che il bene tutelato paesaggisticamente era esclusivamente il bosco e che la superficie interessata dall’intervento era pari a circa 50 mq, ritenendo quindi l’opera compatibile.
Legittimazione e interesse a ricorrere
La Sezione ha distinto la legittimazione dall’interesse al ricorso, richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria e la giurisprudenza relativa alla vicinitas. La vicinanza tra l’immobile del ricorrente e il sito dell’intervento può integrare la legittimazione, ma non è sufficiente a dimostrare automaticamente l’interesse concreto e attuale.
Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio specifico. La prospettata compromissione della veduta, la possibile diminuzione del valore dell’immobile e una fotografia dalla quale si intravedeva una porzione dell’impianto sono state ritenute insufficienti. Per le infrastrutture di telefonia mobile occorre una prova qualificata del vulnus arrecato alla sfera giuridica del ricorrente, patrimoniale o relativo alle concrete condizioni di vita, salute, ambiente o paesaggio.
Rilevanza culturale e paesaggistica dell’area
La Sezione ha ritenuto inconferente il richiamo alle disposizioni sui beni culturali. L’art. 13 del d.lgs. 42/2004 richiede una dichiarazione di interesse culturale per qualificare come bene culturale le cose immobili che presentino un interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante.
Poiché la Soprintendenza, il Comune e il Ministero hanno escluso l’esistenza di una dichiarazione di interesse culturale sull’area o sui beni circostanti, la mera vocazione culturale, simbolica o commemorativa del sito non è stata ritenuta sufficiente a fondare l’illegittimità degli atti.
Quanto alla tutela paesaggistica, le amministrazioni hanno individuato il bosco quale bene tutelato e hanno valutato compatibile l’intervento, considerata la superficie limitata interessata, pari a circa 50 mq. Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’irragionevolezza o l’erroneità di tale valutazione.
Conclusioni
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire e, comunque, respinto perché infondato nel merito. Il ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio concreto, personale e attuale derivante dalla realizzazione dell’impianto e non ha superato le valutazioni delle autorità competenti in ordine alla tutela culturale e paesaggistica del sito.
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