Sentenza del 27/03/2018 n. 1321 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irap - Pediatra convenzionato con il Ssn - Autonoma organizzazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'IRAP sostenendo che l'attività professionale svolta in regime di convenzione con il SSN non fosse caratterizzata da autonoma organizzazione. La convenzione impone infatti vincoli all'esercizio dell'attività e predetermina la capacità reddituale del medico, anche attraverso un numero massimo di assistiti. Secondo questa impostazione, l'eventuale presenza di lavoratori dipendenti o assimilati non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'esistenza di un'organizzazione autonoma produttiva di reddito aggiuntivo.
La decisione
La pretesa IRAP è stata esclusa. È stato riconosciuto che l'attività del pediatra convenzionato con il SSN, essendo soggetta ai vincoli della convenzione e caratterizzata da una capacità reddituale sostanzialmente predeterminata, non integra il presupposto dell'autonoma organizzazione. La presenza di dipendenti o collaboratori non comporta automaticamente l'assoggettamento all'IRAP quando l'organizzazione non è idonea a incrementare il reddito oltre i limiti derivanti dal numero massimo di assistiti.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP si applica soltanto quando il professionista esercita un'attività autonomamente organizzata, ossia mediante una struttura idonea a produrre un valore aggiunto ulteriore rispetto all'apporto personale del lavoratore.
Convenzione con il Servizio sanitario nazionale
I vincoli convenzionali e il numero massimo di assistiti possono escludere l'autonoma organizzazione, poiché limitano e predeterminano la capacità reddituale del medico, impedendo che una struttura organizzativa generi automaticamente reddito aggiuntivo.
Massime di principio
- Per i professionisti convenzionati con il SSN, l'IRAP non è automaticamente dovuta: occorre verificare concretamente se esista un'autonoma organizzazione.
- La presenza di dipendenti o collaboratori non costituisce, da sola, prova decisiva dell'assoggettamento all'IRAP; rilevano il loro ruolo, la loro consistenza e l'effettiva capacità di incrementare il reddito.
- I vincoli derivanti dalla convenzione, compreso il numero massimo di assistiti, possono limitare la capacità dell'organizzazione di produrre ricavi ulteriori e quindi escludere il presupposto impositivo.
- La valutazione deve essere concreta e riferita alla struttura effettivamente impiegata dal professionista, distinguendo tra personale di supporto meramente esecutivo e un'organizzazione autonoma e significativa.
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