Cassazione Civile, Sentenza n. 5899/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Recupero di aiuti di Stato (crediti d'imposta per acquisto carburanti e lubrificanti per autotrasportatori) per un importo determinato dal Ministero in euro 177.367,46, ritenuti incompatibili con il mercato comune in base a decisioni della Commissione europea e alla giurisprudenza comunitaria. La società contribuente impugnava i provvedimenti di recupero; la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della società ritenendo che il recupero fosse esercizio di autotutela amministrativa e dunque richiedesse un interesse pubblico attuale, non riscontrato; rilevava inoltre carenza di prova sul possesso dei veicoli beneficiari e contestava l'obbligo di conservazione delle scritture decorso il termine decennale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso del Ministero. Ha affermato che il recupero degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili è un obbligo derivante dal diritto dell'Unione e non un mero esercizio di autotutela amministrativa discrezionale; la normativa nazionale non può essere applicata in modo da impedire l'effettivo recupero. Ha inoltre precisato che l'azione di ripetizione per il recupero di aiuti di Stato è soggetta al termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c. / disciplina ordinaria) e che il termine di decorrenza è individuato alla notifica della decisione della Commissione allo Stato membro. Quanto alla conservazione delle scritture e all'onere della prova, la Corte ha richiamato il principio per cui l'obbligo di conservazione può protrarsi oltre il decennio se è pendente un accertamento iniziato prima del decorso del termine, sicché il contribuente resta obbligato a produrre la documentazione; la CTR ha equivocato attribuendo in modo improprio l'onere probatorio all'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 107 TFUE
Il divieto di aiuti di Stato che falsano o minacciano di falsare la concorrenza, norma primaria che impone agli Stati membri l'obbligo di non adottare misure agevolative incompatibili e di recuperarne gli importi quando dichiarate tali.
art. 288 TFUE
Riferimento generale al diritto dell'Unione e alla necessità di uniformità di applicazione che giustifica la prevalenza delle decisioni comunitarie sull'ordinamento interno in materia di aiuti.
Regolamento (CE) n. 659/1999, art. 15
fissa in dieci anni, dalla concessione del beneficio, il termine entro il quale la decisione negativa della Commissione può far sorgere il diritto-dovere di recuperare gli aiuti incompatibili erogati
Il regolamento stabilisce un termine decennale di riferimento per il recupero; la Corte sottolinea che la normativa nazionale non deve impedire il recupero entro i limiti posti dal diritto comunitario.
Regolamento (UE) n. 1589/2015, art. 17
Richiamato come parte della disciplina comunitaria sul controllo e recupero degli aiuti di Stato; conferma l'obbligo di esecuzione delle decisioni comunitarie.
art. 2946 c.c.
Individua il termine ordinario di prescrizione applicabile all'azione di ripetizione per il recupero degli aiuti di Stato: la Cassazione conferma che l'azione è soggetta al termine di prescrizione decennale previsto dalla normativa interna in combinato disposto con i principi comunitari.
art. 2220 c.c.
Disposizione sul termine di conservazione delle scritture contabili; la Corte interpreta che l'obbligo può protrarsi oltre il decennio se è pendente un accertamento iniziato prima del decorso del termine.
d.P.R. n. 600/1973, art. 22, comma 2
Imposta l'obbligo di conservazione delle scritture contabili sino alla definizione degli accertamenti relativi al periodo; la Corte ne ricava che la conservazione perdura se l'accertamento era pendente per le questioni comunitarie.
d.P.R. n. 600/1973, art. 43
Riferimento ai termini nei quali l'Amministrazione può procedere ad accertamenti; usato per giustificare la possibile protrazione degli obblighi archivistici e delle attività accertative.
L. n. 124/2015, art. 6 c.1
Richiamata tra le norme contestate dalla CTR; la Corte ha ritenuto fondata la censura del Ministero circa l'erronea applicazione di disposizioni nazionali per sottrarsi agli obblighi comunitari.
L. n. 241/1990, art. 21-nonies
Norma sul procedimento amministrativo citata nel primo motivo; la Corte ha escluso che l'azione di recupero possa essere qualificata come mera autotutela soggetta a valutazioni di interesse pubblico attuale.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione al rapporto di attribuzione di competenze e conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione; la Corte rileva che gli obblighi UE prevalgono laddove necessario per garantire l'effettività del diritto comunitario.
Decisioni della Commissione europea n. 93/496/CEE e n. 97/270/CE
Decisioni che hanno dichiarato incompatibili i crediti d'imposta agli autotrasportatori: costituivano la base per l'obbligo di recupero; la Corte sottolinea che la Commissione ha avviato la pendenza che giustifica la prosecuzione degli accertamenti e l'obbligo di conservazione.
d.L. n. 36/2002, art. 1 e art. 2 (conv. L. n. 96/2002)
Norme richiamate dal secondo motivo circa la disciplina sostanziale contestata; la Corte ha ritenuto infondate le argomentazioni che volevano limitare l'efficacia del recupero invocando tali disposizioni nazionali.
art. 2697 c.c.
Principio del riparto dell'onere della prova: la Corte chiarisce che, nella situazione concreta (obbligo di conservazione legato alla pendenza dell'accertamento), il contribuente non può sottrarsi alla produzione di documenti invocando la scadenza ordinaria dei termini di conservazione.
Massime di principio
- Il recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea è un obbligo derivante dal diritto dell'Unione e non un potere discrezionale di autotutela: le amministrazioni nazionali e i giudici interni devono darvi esecuzione, disapplicando norme interne che ostacolino l'effettività del recupero.
- L'azione per il recupero è soggetta al termine di prescrizione decennale; il termine decorre dalla notifica della decisione della Commissione allo Stato membro (momento in cui l'aiuto è qualificabile come illegittimo).
- La normativa nazionale non può essere applicata in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile il recupero degli aiuti: principi di certezza del diritto o norme processuali/interne sono recessive rispetto all'effettività del diritto comunitario in materia di aiuti di Stato.
- L'obbligo di conservazione delle scritture contabili può protrarsi oltre il termine decennale previsto dall'art. 2220 c.c. se è pendente un accertamento iniziato prima del decorso del termine; in tal caso il contribuente è tenuto a produrre la documentazione richiesta a fronte di contestazioni sull'agevolazione fruita.
- Sussiste l'onere per il contribuente di fornire idonea documentazione probatoria quando la normativa comunitaria e la pendenza dell'accertamento rendono giustificata la conservazione: l'Amministrazione non è bloccata da regole interne che impediscano l'effettivo recupero.
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