Cassazione Civile, Sentenza n. 6080/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione per imposte sulle donazioni (nonché imposte ipotecarie e catastali) relativo al conferimento di immobili nel trust, con particolare questione se la costituzione e la dotazione del trust (anche nel caso di trust "autodichiarato" in cui settlor e trustee coincidono) costituiscano fatto imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni anche in assenza di trasferimento effettivo e definitivo della proprietà.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso ritenendolo fondato e ha assorbito gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano e ha annullato l'atto impositivo dell'Agenzia delle Entrate. In sostanza la Corte ha affermato che la costituzione e la dotazione del trust (anche "autodichiarato") sono, di regola, atti fiscalmente neutri ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni: l'imposta proporzionale dovuta per trasferimenti a titolo gratuito si applica al momento dell'effettivo trasferimento patrimoniale stabile ai beneficiari (attribuzione finale), non già al momento dell'istituzione o della dotazione. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla dotazione sono dovute in misura fissa; quelle in misura proporzionale sono dovute solo all'atto di attribuzione ai beneficiari. La Corte ha disposto la compensazione delle spese del giudizio.
Norme richiamate
D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006 n. 286 (art. 2, commi 46-54)
L'art. 2, comma 47, va interpretato in senso restrittivo: la disposizione non giustifica l'imposizione automatica dell'imposta sulle successioni e donazioni sulla mera costituzione/dotazione del vincolo di destinazione (trust), ma richiede un effettivo trasferimento di ricchezza per l'applicazione dell'imposta proporzionale.
D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni)
Le norme richiamate per relationem non devono essere applicate per tassare la semplice costituzione del vincolo; la base imponibile ai fini dell'imposta sulle donazioni richiede un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza.
L. 16 ottobre 1989 n. 364 (ratifica ed esecuzione Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985)
Riconoscimento della figura del trust nell'ordinamento; la Corte applica la disciplina interpretando che, anche nel trust autodichiarato, la dotazione non produce per sé effetto traslativo rilevante ai fini dell'imposta proporzionale.
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Tariffa imposta di registro, parte prima, art. 11)
Gli atti istitutivi e di dotazione del trust redatti con atto pubblico o scrittura privata autenticata sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa (atto privo di contenuto patrimoniale imponibile in senso proporzionale).
Costituzione della Repubblica (art. 53)
Principio di capacità contributiva: l'imposizione indiretta proporzionale richiede un effettivo incremento di capacità contributiva (trasferimento di ricchezza). Tale principio giustifica una lettura restrittiva dell'ambito applicativo dell'imposta sulle donazioni rispetto alla costituzione del trust.
Norme di procedura civile (art. 112, art. 360, art. 384 cod. proc. civ.)
Richiamate per censurare eventuali errori di extrapetizione e per decidere la causa nel merito senza rinvio; la Corte ha deciso per cassazione e decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
Massime di principio
- La costituzione e la dotazione di un trust, incluso il trust "autodichiarato" (coincidenza tra settlor e trustee), non determinano di per sé un trasferimento di ricchezza imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni: tali atti sono normalmente fiscalmente neutri rispetto all'imposta proporzionale.
- L'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni trova applicazione solo al momento dell'effettivo trasferimento patrimoniale stabile ai beneficiari (attribuzione finale), quando si verifica un reale arricchimento soggettivo.
- Gli atti istitutivi e di dotazione del trust redatti in forma pubblica o autenticata sono soggetti all'imposta di registro e alle imposte ipotecarie/catastali in misura fissa; le imposte in misura proporzionale sono dovute solo in occasione delle formalità che realizzano il trasferimento definitivo ai beneficiari.
- Nei contenziosi, è efficace fondare l'opposizione alla pretesa fiscale sull'art. 53 Cost. (capacità contributiva) e sull'assenza di un trasferimento effettivo di ricchezza al momento della costituzione/dotazione del trust.
- Le circolari dell'Amministrazione finanziaria (es. 48/E 2007, 3/E 2008, 34/E 2022) sono importanti ma non vincolanti; occorre verificare la conformità delle loro indicazioni alla giurisprudenza consolidata e ai principi costituzionali.
- In caso di trust autodichiarato va particolare attenzione a distinguere la titolarità formale dei beni (funzione di gestione e segregazione) dall'esistenza di un effettivo incremento patrimoniale imponibile: la semplice segregazione non coincide con trasferimento imponibile.
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