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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6092/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto che la sentenza di rigetto emessa dalla CTP di Teramo nei confronti della società Rete Globo s.r.l. fosse ormai irrevocabile e producesse efficacia espansiva anche nei confronti della socia (Brutti), con conseguente conferma dell'accertamento tributario 2012 relativo all'anno d'imposta 2008 per presunta distribuzione di utili extracontabili/dividendo occulto. La ricorrente contestava principalmente che la CTR avesse dato per scontato il passaggio in giudicato della sentenza emessa contro la società senza che questa fosse stata prodotta in giudizio corredata della certificazione di irrevocabilità, e avesse quindi esteso impropriamente gli effetti del giudicato nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la parte che invoca il giudicato esterno deve provare il passaggio in giudicato mediante produzione della sentenza e della certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.; la CTR aveva deciso senza acquisire detta certificazione e dunque ha errato. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato assorbite le restanti censure e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la ricorrente aveva dedotto più motivi rientranti nelle ipotesi dell'art. 360 (es. n.3 n.4 n.5) e la Corte ha ritenuto fondato il motivo di cui al n.3 (violazione di norme di diritto).

  • art. 124 disp. att. cod. proc. civ.

    Ex art.124 disp. att. è necessaria la certificazione di non impugnabilità della sentenza per provare il passaggio in giudicato: la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di produrre la sentenza e la relativa certificazione; la mancata contestazione della pretesa irrevocabilità non può sostituire tale prova.

  • art. 2909 c.c.

    Riguarda l'efficacia del giudicato; la Corte richiama che non può essere semplicemente esteso ad altri soggetti senza verifiche documentali e di spettanza soggettiva/oggettiva del giudicato.

  • art. 2697 c.c.

    Principio della prova a carico di chi asserisce; nella fattispecie la Corte afferma l'onere probatorio a carico di chi sostiene l'esistenza del giudicato esterno e della sua estensione.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati in relazione all'onere della prova e ai mezzi di prova documentali; la mancata produzione del documento decisivo (sentenza certificata) impedisce di darne efficacia probatoria automatica.

  • art. 324 c.p.c.

    Norma sulle eccezioni di estinzione del processo e sugli effetti del giudicato; utilizzata nel quadro delle censure sulla valutazione del giudicato esterno.

  • art. 115 c.p.c.

    Principio del libero convincimento del giudice sulla base delle prove; la Corte richiama però i limiti alla deduzione del giudicato senza prove documentali specifiche.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali attinenti alla valutazione della prova e al contraddittorio; segnalato nelle censure ma non decisivo per la Cassazione che ha deciso sul vizio formale relativo alla mancata produzione della certificazione.

  • art. 75 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati nei motivi riguardanti la deducibilità dei costi, la qualificazione fiscale delle operazioni e la disciplina dell'IVA; la Corte di legittimità non è però entrata nel merito di tali questioni perché ha cassato per vizio procedurale.

  • Direttive UE 77/388/CEE e 2006/112/CEE e giurisprudenza CJEU (es. C-18/13)

    Richiamate nei motivi relativi all'interpretazione del regime IVA e alla disciplina sulle operazioni soggettivamente inesistenti; ancora, non esaminate nel merito dalla Cassazione per effetto della cassazione procedurale.

  • Principi costituzionali (artt. 24, 111, 113 Cost.)

    Richiamati dalla ricorrente in ordine al diritto di difesa, al giusto processo e al contraddittorio; la Cassazione ha evidenziato che l'accertamento del giudicato esterno senza prova documentale può ledere tali principi.

Massime di principio

  • Chi invoca il giudicato formato in altro processo deve provare il passaggio in giudicato con la produzione della sentenza e della certificazione prevista dall'art. 124 disp. att. cod. proc. civ.; la mancata contestazione da parte dell'altra parte non sostituisce tale prova.
  • Non è possibile estendere automaticamente gli effetti di una sentenza resa contro una società ai singoli soci: l'efficacia espansiva del giudicato richiede accertamento del concreto rapporto soggettivo e delle condizioni di estensione.
  • Se l'Amministrazione finanziaria si fonda su un precedente giudicato per recare pregiudizio a terzi, deve documentarne la natura, la irrevocabilità e la portata; altrimenti il giudice del merito non può basare la decisione su tale presunto giudicato.
  • Questioni complesse di prova relative a fatture 'soggettivamente inesistenti' e alla deducibilità/categoria fiscale dei costi restano nell'ambito del merito e devono essere valutate solo dopo che siano assicurati gli elementi probatori e il contraddittorio; un vizio procedurale grave (mancata produzione della certificazione) può assorbire le censure di merito.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è strategico concentrarsi su vizi formali e di diritto chiaramente rilevabili (es. mancata acquisizione di documenti necessari) poiché possono portare alla cassazione e al rinvio senza che il giudice di legittimità entri nel merito fiscale sostanziale.

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