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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38150/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata nel 2017, relativa a più cartelle di pagamento risalenti agli anni 2002, 2003 e 2005. In primo grado era stata dichiarata la prescrizione solo per alcune delle pretese; in appello, invece, l'agente della riscossione aveva ottenuto la riforma della decisione, con riconoscimento della rituale interruzione dei termini prescrizionali e applicazione, per i crediti erariali, del termine ordinario decennale in mancanza di una diversa previsione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e degli atti interruttivi, sostenendo che non vi fosse prova della notifica e che i documenti prodotti fossero inidonei perché mere copie fotostatiche ed estratti di ruolo; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2953 c.c., sostenendo che, in mancanza di prova delle notifiche e degli atti successivi, la prescrizione fosse comunque maturata e, in ogni caso, fosse quinquennale anche per gli atti notificati nel 2015, 2016 e 2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, violato l'art. 366 c.p.c. perché il ricorso non riportava né riproduceva adeguatamente i documenti di cui si lamentava il difetto probatorio, non indicava quando e dove fossero stati prodotti e non consentiva alla Corte di valutarne la decisività; dall'altro, ha ravvisato anche difetto di specificità dei motivi, poiché il ricorrente si era limitato a un'esposizione astratta delle regole sulla notificazione e sulla prescrizione, senza confrontarsi con le effettive rationes decidendi della sentenza impugnata, in particolare con l'affermazione della prescrizione decennale per i crediti erariali. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara inammissibile il ricorso per difetti di autosufficienza e specificità.

  • art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla notificazione e sull'impugnazione; la Corte non lo interpreta nel merito.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente come disciplina delle notificazioni in materia tributaria; non è oggetto di autonoma applicazione in motivazione.

  • artt. 137-151 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente quale quadro generale delle notificazioni; la Corte segnala che la censura non è specificamente costruita sul confronto tra norma e sentenza impugnata.

  • art. 8 L. n. 890/1982

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni postali; non esaminato nel merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova; la Corte sottolinea che il ricorso non soddisfa i requisiti di specificità e autosufficienza necessari per denunciare correttamente la violazione di legge.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione; la Corte osserva che la censura non si confronta con la decisione d'appello, che aveva applicato la prescrizione ordinaria decennale ai crediti erariali.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dalla sentenza impugnata e condiviso in via di principio dalla Corte quanto alla prescrizione ordinaria decennale dei crediti erariali, in assenza di diversa disposizione.

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    Norma decisiva: il ricorso è dichiarato inammissibile perché privo di adeguata esposizione dei fatti, di specificità dei motivi e della necessaria indicazione/riproduzione dei documenti su cui si fonda.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il motivo per violazione di legge richiede il confronto tra norma invocata e affermazioni in diritto della sentenza impugnata, non una critica generica alla ricostruzione fattuale.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in memoria per chiedere l'acquisizione del fascicolo, ma la Corte afferma che i requisiti di contenuto-forma del ricorso devono risultare dal ricorso stesso e non possono essere integrati aliunde.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • L. n. 289/2002

    Richiamata dalla sentenza impugnata per la sospensione dei termini collegata al condono; la Corte non esamina ulteriormente il tema perché il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, chi deduce vizi di notificazione o di prova documentale deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza: occorre trascrivere o riprodurre in modo adeguato i documenti rilevanti, indicarne la collocazione processuale e spiegare perché sarebbero decisivi.
  • La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. richiede il confronto puntuale tra la norma invocata e la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; non basta un'esposizione astratta della disciplina applicabile.
  • Non è ammissibile devolvere alla Corte di cassazione una generica richiesta di ricerca esplorativa degli atti o dei documenti del fascicolo per colmare lacune del ricorso: i requisiti di contenuto-forma devono risultare dal ricorso stesso.
  • In materia di riscossione di crediti erariali, in assenza di una diversa disposizione speciale, opera la prescrizione ordinaria decennale; la parte che invochi un termine più breve deve confrontarsi espressamente con tale regola e con la qualificazione del credito compiuta dal giudice di merito.
  • La critica alla sentenza impugnata deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi effettivamente poste a base della decisione; la mancata censura di una ragione autonoma e decisiva comporta l'inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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