Cassazione Penale, Sentenza n. 28508/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per Cassazione la sentenza d'appello lamentando: 1) la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere la persona offesa De Maria Arcangelo, ritenuta necessaria per dirimere un contrasto probatorio fra intercettazione ambientale (prog. 1713 del 28/1/2022) e una lettera firmata dal De Maria; 2) vizi di motivazione e travisamento in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale (art. 99, comma 4, c.p.), con contestata valutazione dei precedenti e uso di fatti per i quali il ricorrente era stato prosciolto; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e travisamento degli elementi del casellario giudiziale e della condotta processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione ha ritenuto infondate le censure: 1) la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la non necessità di rinnovare l'esame della p.o. in presenza di una intercettazione chiara e analiticamente valutata; 2) la valutazione sulla recidiva qualificata è stata ritenuta adeguatamente giustificata sulla base dei precedenti e del contesto camorristico; 3) le doglianze relative alle attenuanti generiche sono state considerate generiche e prive della specificazione richiesta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Si ricorda che nella sentenza d'appello era stata dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela dell'ipotesi contestata sub 4), mentre è stata confermata la responsabilità per il delitto di usura aggravata in danno di De Maria Arcangelo con pena determinata in 4 anni di reclusione e euro 8.000 di multa.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 603, comma 3
In sede di appello in abbreviato le parti hanno solo la facoltà di sollecitare l'integrazione istruttoria; il giudice decide ex officio nei limiti della assoluta necessità e può ritenere non necessaria la rinnovazione se le prove già acquisite risultano esaustive
codice penale, art. 99, comma 4
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva qualificata tenendo conto sia dei precedenti dell'imputato sia del contesto ambientale e criminogeno in cui i fatti sono maturati
codice penale, art. 62-bis
Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede una specifica e motivata valutazione; la Corte d'appello ha motivato il rifiuto richiamando il quadro fattuale e il casellario
codice penale, art. 133
Sull'esercizio della discrezionalità nella determinazione della pena la Corte ha richiamato i parametri ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche
codice penale, art. 416-bis comma 1
art. 416-bis, comma 1 c.p.
La sentenza richiama il contesto di criminalità organizzata ai fini della valutazione della pericolosità e della gravità della condotta
codice di procedura penale, art. 616
Applicazione delle statuizioni processuali conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e all'oblazione alla Cassa delle Ammende)
Massime di principio
- In sede di appello in abbreviazione di giudizio il giudice può rifiutare la rinnovazione istruttoria quando ritenga che le prove già acquisite siano chiare e sufficienti; la richiesta difensiva deve dimostrare la necessità effettiva dell'escussione supplementare
- Per l'accertamento della recidiva qualificata il giudice può valorizzare non solo la mera esistenza di precedenti ma anche il contesto sociale e relazionale (es. contiguità con ambienti di criminalità organizzata) nella valutazione della pericolosità
- La negazione delle attenuanti generiche richiede motivazione puntuale; censure generiche in Cassazione su questo punto sono spesso ritenute inammissibili se non specificano quali elementi decisivi sarebbero stati trascurati
- La Corte di Cassazione sindaca l'adeguatezza e la logicità della motivazione dei giudici di merito ma non rivaluta i fatti; argomentazioni appellanti generiche o prive di specificità procedurale rischiano l'inammissibilità
- Quando la decisione di merito espone un'analitica valutazione probatoria (es. trascrizione e interpretazione di intercettazioni), il giudice di legittimità tende a ritenere sufficiente tale motivazione salvo errori palese di diritto o travisamento evidente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28349/2025 del 04/08/2025
- Sentenza penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28350/2025 del 04/08/2025
- Sentenza penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28351/2025 del 04/08/2025
- Sentenza penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28352/2025 del 04/08/2025
- Sentenza penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28353/2025 del 04/08/2025
- Sentenza penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28354/2025 del 04/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →