Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/04/2018 n. 10198 - Corte di Cassazione

Contenzioso - Ricorso e introduzione - Società in Accomandita - Cancellazione dal registro delle imprese - Perdita della capacità nel processo - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento - Effetti - Mancanza di ultrattività del mandato - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria centrale che aveva confermato un avviso di irrogazione di sanzioni IVA di Lire 194.400.000, relativo al rilascio di 216 ricevute fiscali ritenute false. I motivi riguardavano, tra l'altro, l'asserita estinzione del giudizio tributario, l'applicabilità della disciplina del condono, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'insufficienza della motivazione. Nel corso del giudizio di cassazione, i soci hanno rinunciato al ricorso dopo aver aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016.

La decisione

La Corte ha rilevato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2007 e quindi si era estinta. Tuttavia, poiché l'estinzione non era stata dichiarata in udienza né notificata alla controparte, il mandato difensivo ha continuato a produrre effetti secondo il principio dell'ultrattività del mandato. I soci sono subentrati nella posizione processuale della società estinta, sia attiva sia passiva, in virtù di un fenomeno successorio. La rinuncia al ricorso, comunicata alla controparte, è stata ritenuta idonea a determinare l'estinzione del giudizio anche senza accettazione dell'Agenzia delle Entrate. Le spese sono state integralmente compensate, poiché la rinuncia era imposta dalla definizione agevolata e non poteva comportare un aggravio ulteriore per il contribuente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 75, comma 2

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'asserita estinzione del giudizio tributario.

  • D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 55, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133

    Richiamato nel motivo relativo agli effetti processuali dell'estinzione del giudizio tributario.

  • L. 30 dicembre 1991, n. 413, artt. 44, 47 e 52

    Norme invocate dai ricorrenti per sostenere l'applicabilità della disciplina agevolativa o di condono alla società.

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225

    Il contribuente "assume l'impegno a rinunciare" ai giudizi pendenti.

    L'adesione alla definizione agevolata comporta l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti. Tale rinuncia determina l'estinzione del giudizio e giustifica la compensazione necessaria delle spese.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato per la presunta decisione oltre i limiti dei motivi di impugnazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Richiamato per denunciare un vizio di motivazione insufficiente.

  • Codice di procedura civile, art. 391, commi 2 e 4

    Il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.

    In via ordinaria la rinuncia può comportare la condanna alle spese, salvo adesione della controparte. Nel caso concreto, però, la disciplina della definizione agevolata costituisce un'eccezione e impone la compensazione delle spese.

  • Principio dell'ultrattività del mandato alla lite

    Se l'estinzione della società non è dichiarata o notificata nel processo, il mandato conferito al difensore continua a produrre effetti, consentendo la validità degli atti processuali compiuti nei confronti della società estinta.

  • Principio successorio relativo alla società estinta

    La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e il subentro dei soci nella posizione giuridica sostanziale e processuale della società, nei limiti e secondo le regole del fenomeno successorio.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, ma nel processo l'effetto non viene necessariamente fatto valere immediatamente: se l'evento non è dichiarato in udienza o notificato alla controparte, il mandato al difensore resta processualmente efficace.
  • Dopo l'estinzione della società, i soci possono subentrare nel giudizio e assumere la posizione processuale precedentemente spettante alla società, sia come ricorrenti sia come resistenti.
  • Chi intende far valere l'estinzione della parte costituita deve comunicarla tempestivamente nel processo; in mancanza, gli atti successivi possono restare validi in forza dell'ultrattività del mandato.
  • La rinuncia al ricorso comunicata alla controparte può determinare l'estinzione del giudizio anche senza un'accettazione espressa, salvo diverse conseguenze previste dalla disciplina applicabile.
  • Quando la rinuncia al giudizio è necessaria per accedere a una definizione agevolata prevista dalla legge, le spese processuali devono essere compensate, evitando che il contribuente sopporti un costo ulteriore rispetto a quello previsto per la definizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.